Dalla coppia al rapporto genitori-figlio: il passaggio che avviene con la procreazione naturale è indicato come fine anche per la procreazione assistita. Il punto attuale di arrivo del confronto politico ed anche scientifico ed etico sulla procreazione assistita è sintetizzato dall'articolo 1 del disegno di legge all'esame del Senato. Esso indica due precisi punti di riferimento: la necessità di limitare il ricorso alla fecondazione artificiale ai soli fini terapeutici (ossia di cura dei casi di sterilità) e l'esigenza di tutelare il concepito, salvaguardandone la dignità umana.
Le disposizioni successive rimandano a questi riferimenti, che ritengo possano essere condivisi da molti e che richiederanno scelte che nella legge non ci sono o sono insufficienti.
Era il 26 maggio del 1999 quando la Camera dei deputati approvò un disegno di legge che fu trasmesso al Senato dove poi si fermò, una mattina alle 9.30 per un emendamento votato di sorpresa, mentre l'Aula si stava ancora riempendo. Sono passati quattro anni ed un altro disegno di legge è arrivato dalla Camera al Senato ed approda all'esame dell'Aula.
Vediamo come questo disegno di legge interpreta i due punti di riferimento che ho citati.
Intervento terapeutico
La procreazione medicalmente assistita deve rappresentare un intervento sanitario e mai un metodo alternativo di procreare. Le prestazioni terapeutiche non devono corrispondere ad una logica di mercato ed alla concorrenza fatta sulle caratteristiche predeterminate del nascituro.
Non sono affermazioni etiche, ma disposizioni pratiche. Ci sono state lettere inviate da un centro di inseminazione artificiale ai medici di base, nelle quali si proponevano prezzi scontati per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, come se la vita, e l'atto di amore che la genera, possano essere oggetto dei saldi di fine stagione.
Per questo la sterilità va comprovata con certificazione medica quando un intervento terapeutico non sortisca effetti. Per questo è indispensabile il consenso informato, anche per tutelare la donna da ogni forma di accanimento terapeutico. Per questo è importante la campagna di informazione sull'adozione e sui costi degli interventi sanitari messi in atto dai centri privati.
Pari dignità al figlio e ai genitori
Se l'obiettivo è l'aiuto ad una maternità e ad una paternità coscienti, se la condizione è la pari dignità di figlio e genitori, il secondo punto di riferimento è che il concepito sia accolto per quello che è, con le proprie ricchezze e potenzialità. Anche questa non è solo una affermazione di principio.
Ad esempio, la legge prevede il consenso scritto di entrambi i genitori: è una responsabilizzazione. Anche perché al consenso è collegato il divieto del disconoscimento della paternità e della maternità.
Un secondo esempio: non accogliere la potenzialità del figlio che il proprio amore ha generato, ma volerne fare l'oggetto del proprio desiderio, apre la strada anche ai rischi di eugenismo. La fecondazione eterologa può essere lo strumento utilizzato da chi ha incluso tra i propri diritti anche quello di scegliere il tipo di figlio che si intendeva generare. Anche per questo la proposta di legge la esclude.
Famiglia e coppia di fatto
Nella definizione dei soggetti protagonisti della procreazione assistita, le disposizioni dell'articolo 5 meritano maggior approfondimento almeno su due punti: il riconoscimento della possibilità di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche alle coppie di fatto, nonché il requisito dell'età potenzialmente fertile in essa previsto.
Quanto alle coppie di fatto, pur ritenendo che la famiglia sia fondata sul matrimonio, rilevo, tuttavia, che attualmente il fenomeno della convivenza risulta ormai diffuso. Sul piano generale, prospetto l'opportunità che venga apportata una modifica al codice civile atta a disciplinare tale condizione sociale, sia pure in modo differente rispetto al matrimonio. Sul terreno specifico di questa legge, appare contraddittorio il consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita per le coppie di fatto, senza prevedere alcun vincolo temporale, alla loro unione tenuto conto che potrebbero esserci coppie che tali non sono ma che si formano esclusivamente per accedere a tali terapie.
In riferimento al requisito dell'età potenzialmente fertile osservo che l'individuazione concreta di tale presupposto spetta al medico, in quanto tale circostanza non è identica per tutti i soggetti, sussistendo un margine di differenziazione per ciascun individuo.
La tutela dell'embrione
Dal riconoscimento della dignità del concepito, deriva anche la parte relativa alla tutela dell'embrione. Il punto di equilibrio raggiunto può non soddisfare, ma consente di condividere positivamente i risultati più diffusi della riflessione bioetica, medica e politica.
Ad esempio la disposizione del comma 2 dell'articolo 14, il limite costituito dall'utilizzo di non oltre tre embrioni, recepisce una prassi medica costante. Mi sembra di poter sottolineare quindi la razionalità e l'oggettività di tale disciplina. Del resto la Germania ha dettato una disciplina legislativa molto severa, orientata nell'ottica della tutela dell'embrione. E il Consiglio d'Europa nel 1989 ha sancito il divieto di utilizzare embrioni umani a scopo di sperimentazione.
Questa tutela è ribadita per quanto riguarda la crioconservazione: il limite dei 3 embrioni, tutti impiantati, offre la certezza di non dover utilizzare i magazzini della vita né tanto meno di tenere l'embrione come cavia per poter produrre pezzi di ricambio.
Il potenziamento della ricerca scientifica
Sono disposizioni che "limitano" la scienza e la ricerca? Potrebbe essere questa un'obiezione. Ritengo che se è la persona umana ad incanalare la scienza e la ricerca, queste possano ricavarne maggiore spinta.
Si propone di farlo proprio l'articolo 2, che è finalizzato a potenziare gli studi sull'infertilità, che attualmente risultano piuttosto "deboli". Come conseguenza di aver stabilito che il ricorso alle tecniche di procreazione è l'extrema ratio, c'è dunque l'impegno istituzionale per la promozione della ricerca medica, sia per le cause sia per la prevenzione della sterilità.
Ancora una volta non si tratta di soli propositi, ma di risposte a situazioni: vuol dire, ad esempio, superare una impostazione che ha reso particolarmente difficile per i centri ospedalieri pubblici occuparsi di questa materia negli ultimi anni.
Nell'ambito di una maggiore risposta nei centri ospedalieri pubblici si inserisce la possibilità dell'obiezione di coscienza per il personale medico ed ausiliario: un elemento di libertà che viene riproposto in questa legge.
La garanzia dell'accreditamento obbligatorio dei privati
Per i privati è previsto l'accreditamento delle strutture che saranno impegnate in questa attività. Si tratta di una realtà consistente. Ad aprile del 1998, all'ordinanza del Ministero della sanità del 5 marzo 1997 avevano risposto 258 centri di cui 80 pubblici e 178 privati; di questi ultimi 46 ubicati in case di cura ed i restanti in ambulatori privati.
La legge si fa carico dell'esigenza, non più rinviabile, di una regolamentazione. Il quadro che è emerso anche dai lavori parlamentari è triste: uteri in affitto, mamme-nonne, fratellastri, kit di autoinseminazioni venduti via Internet, operazioni di commercializzazione fatte sulla predeterminazione dei caratteri somatici del nascituro e non solo, incentivazioni alla donazione del seme ed iper-stimolazione dei soggetti con scarsa sicurezza igienico-sanitaria né per il donatore né per il ricevente, tanto meno per la donna, possibilità di ogni tipo di sperimentazione sugli embrioni e sul genoma, creazione di embrioni soprannumerari senza limiti e loro crioconservazione.
Le prossime tre verifiche
Meglio questa legge che nessuna legge, dunque. Essa serve ad evitare, o almeno a ridurre, l'attuale legittimo Far west della provetta in Italia.
Essa tuttavia dovrà essere accompagnata da scelte non facili, ancora una volta sul piano dei valori in gioco.
Bisogna arrivare ad una strutturazione delle coppie di fatto. Il dibattito sociale, culturale ed anche etico è apertissimo, ma il "riconoscimento" contenuto in questa legge deve accelerare la ricerca giuridica e legislativa.
In secondo luogo, l'affermazione che la procreazione medicalmente assistita è una terapia ne comporta l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, perché procreare non sia un lusso e per evitare speculazioni sulle sofferenza della coppia. Anche su questo punto si aprirà sicuramente un confronto.
Non impegnativa sul piano etico, ma sul piano finanziario sarà la verifica delle risorse economiche messa a disposizione. Vedremo cioè se chi sostiene questa legge sosterrà coerentemente anche l'uso di fondi adeguati per promuovere e sviluppare la ricerca sulle cause della sterilità, in modo particolare sull'utilizzazione dei singoli gameti.
4 maggio 2003
Lettera dal Senato 69.
Un aiuto a diventare mamma, papà e figlio