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La fecondazione
medicalmente assistita
I valori della Costituzione da applicare al
"bambino desiderato"
Rileggiamo gli articoli sulla persona,
luguaglianza, la famiglia, la libertà di coscienza
Al cittadino italiano che verrà, quello non ancora nato ma
che sappiamo nascerà, quale è il concepito, il legislatore deve
assicurare il diritti costituzionali. Il dibattito il corso sulla
fecondazione medicalmente assistita apre infatti il tema più
ampio dello "statuto dellembrione": tema
amplissimo dal punto di vista etico, ma soprattutto giuridico. Ma
già restando in tema di "fecondazione artificiale", ci sono
alcune regole che devono fare riferimento alla Costituzione.
I valori presenti nella Costituzione, che si applicano al
tema della fecondazione assistita sono:
- il principio personalistico, per cui il primato
della persona va affermato come valore in sé e di
conseguenza l'inviolabilità del diritto alla vita
(articoli 2, 13 e 24 della Costituzione) e la protezione
"sin dal suo inizio" (articolo 1 della legge
194/1978);
- il principio di uguaglianza (articolo 3 della
Costituzione), che comporta il divieto assoluto di
discriminazione per qualsivoglia motivo, comprese le
"condizioni personali e sociali": da questo
principio discende l'illegittimità di ogni normativa
che, di diritto o di fatto, discriminasse i cittadini in
ragione della modalità con cui sono stati concepiti (si
veda, ad esempio, la questione dell'accertamento della
paternità nella fecondazione artificiale eterologa);
- il principio "famiglia" (articoli 29 e
31 della Costituzione), per cui nella famiglia come
"società naturale fondata sul matrimonio" è
individuata la struttura relazionale umana fondamentale
attraverso la quale ogni soggetto acquisisce a propria
identità soggettiva personale;
- il principio di libertà di coscienza (articolo 19
della Costituzione), che comporta il dovere da parte del
legislatore di assicurare uno sviluppo
dellordinamento giuridico che eviti - per quanto
possibile - contrasti tra la norma interna (la coscienza)
e la norma esterna (la legge positiva), ammettendo la
possibilità di sollevare obiezione di coscienza ogni
qual volta tale contrasto insorga.
Da ciò discendono questi punti in tema di
procreazione assistita:
- vietare la fecondazione artificiale eterologa, ovvero
quelle tecniche che si avvolgono della donazione di
spermatozoi, o di cellule uovo, o di embrioni, o del
prestito dell'utero nella maternità surrogata;
- dare riconoscimento legale alla fecondazione artificiale
omologa, utilizzando gameti solo della coppia
richiedente, una coppia che deve essere di sesso diverso,
unita in matrimonio e con entrambi i coniugi viventi;
- vietare qualsiasi forma di sperimentazione
sullembrione umano, a meno che non sia finalizzata
al benessere dellembrione stesso su cui si
interviene;
- richiedere la tutela della salute e della vita
dellembrione umano, con fecondazione in vitro solo
di quegli embrioni che saranno poi trasferiti nelle vie
genitali della donna.