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Il disegno di legge 743:
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Colmare il vuoto legislativo
sui diritti del bambino non nato
E un tema urgente,
per evitare che continui la giungla:
il testo presentato al Senato dal Gruppo del Ppi
E stato presentato al Senato ancora il 9 luglio 1996
il disegno di legge Norme in materia di procreazione medicalmente assistita del Partito Popolare. Il disegno di legge è frutto
dellimpegno del senatore Severino Lavagnini, vicepresidente vicario di senatori popolari, che già nella
precedente legislatura si era attivamente impegnato in materia allinterno della
Commissione Sanità.
I principi sono chiari. Dice ad esempio la relazione al disegno di legge: " diritti del nascituro, il quale fin dal concepimento è un
essere umano a pari titolo del già nato, rappresentano in ogni caso linteresse
umano che deve essere salvaguardato, E su un punto in discussione i senatori popolari sono
categorici: "In questa nostra proposta di legge escludiamo che si possa ricorrere
alla fecondazione eterologa".
Un'ampia documentazione sulla procreazione assistita è reperibile alla pagina Oggi di Euganeo.
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Disegno di
legge 743 Senato
Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita
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RELAZIONE
ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese registra un preoccupante ritardo in ordine alla
legislazione in materia di procreazione medicalmente assistita rispetto ad altri che hanno
legiferato in merito addirittura negli anni '70 o perlomeno nella seconda metà degli anni
'80.
Piú recentemente, nel luglio 1994, anche la Francia si é dotata di una legge che, dopo
un serrato dibattito parlamentare, ha assunto come proprio riferimento centrale il
rispetto della integrità psico-fisica della persona.
Per la verità numerosi progetti di legge sono stati presentati anche presso ambedue i
rami del nostro Parlamento, senza, peró, che si sia potuto approdare ad una legge.
Si tratta, a questo punto, di una situazione non ulteriormente accettabile dato che il
vuoto legislativo favorisce un ricorso talvolta spregiudicato e comunque sempre
incontrollato a metodiche non solo delicate e complesse dal punto di vista
tecnico-scientifico, ma soprattutto tali da coinvolgere dimensioni etiche, giuridiche e
sociali di assoluto rilievo.
É, pertanto, necessario affrontare decisamente un argomento sicuramente difficile di per
sé ed, a maggior ragione, nella misura in cui evoca inevitabilmente prese di posizione
culturali ed ideologiche differenziate.
D'altra parte, la questione va, innanzitutto, ricondotta alla sua dimensione piú
appropriata, in sostanza alle motivazioni socio-sanitarie che la qualificano come
intervento di carattere terapeutico cui ricorrere quando non vi siano altre possibilità
di cura della sterilità.
In questo senso non si tratta, quindi, di guardare con sospetto o diffidenza al progresso
scientifico, in particolare nel campo delle biotecnologie, quasi avesse in sé qualcosa di
perverso o di incontrollabile, ma, piuttosto, di essere coscienti della necessità che
anche le nuove potenzialità offerte dalla scienza devono essere finalizzate al pieno
rispetto della dignità della persona e, pertanto, la loro applicazione deve essere
guidata da un indirizzo etico assunto consapevolmente.
Se prevalesse l'attitudine a considerare di per sé lecito tutto ció che é tecnicamente
fattibile solo in funzione, appunto, di questa possibilità, ci avvieremmo per una china
assai pericolosa e non solo nel campo della cosidetta "procreatica".
La nostra impostazione assume, da questo punto di vista, un riferimento molto preciso: i
diritti del nascituro, il quale fin dal concepimento é un essere umano a pari titolo del
già nato, rappresentano in ogni caso l'interesse umano che deve essere salvaguardato.
In questa nostra proposta di legge escludiamo che si possa ricorrere alla fecondazione
eterologa sia per i gravi problemi psicologici che investirebbero il prodotto del
concepimento e le figure parentali coinvolte, sia per considerazioni di carattere etico
che avrebbero una grave ricaduta di ordine sociale.
Da un lato non puó essere negato il diritto del figlio a conoscere la propria paternità
naturale, dall'altro con tale figura sarebbe impedita ogni relazione affettiva. La doppia
paternità costituirebbe il presupposto di possibili squilibri nell'ambito familiare
pregiudizievoli per la personalità del soggetto.
Né é pensabile ricorrere al segreto che non darebbe nessuna garanzia di poter essere
mantenuto in ogni evenienza.
Inoltre la fecondazione eterologa aprirebbe inevitabilmente la strada a pratiche di
selezione eugenetica che, una volta introdotte per questa via, finirebbero per dilagare,
con ogni probabilità, anche in altri campi.
É difficile, infatti, pensare che una fecondazione con seme di donatore non verrebbe
preceduta da un attento esame del suo codice genetico, anche in relazione a quello della
madre ricevente.
Si propongono, invece, con l'articolo 2 precise norme per l'accesso alla fecondazione
medicalmente assistita, preoccupandosi di garantire al figlio un normale contesto
familiare.
Si intende ovviamente vietato il ricorso a forme di maternità surrogata anche in
considerazione del fatto che gli studi scientifici piú aggiornati dimostrano come la
relazione madre-figlio sia fondata, fin dalla vita prenatale, su una stretta connessione
biologica ed ormonale che é decisiva per la salute non solo fisica, ma anche mentale del
bambino.
Vi sono studi che indicano percentuali di malformazioni, in particolare nanismo,
nettamente superiori alla media in bambini che siano stati concepiti in vitro ed affidati
per la gestazione a donna diversa dalla madre.
Proponiamo, inoltre, con l'articolo 8, che sia esclusa la presenza di embrioni
soprannumerari o residui, prevedendo che ne siano prodotti, per ogni ciclo di trattamento,
quanti possano essere trasferiti in utero. Analoga disposizione detta la legge tedesca
dell'ottobre 1989.
Intendiamo, anche, vietare ogni tipo di sperimentazione sull'embrione, in quanto, come
già osservato, riteniamo che fin dal momento della fecondazione si sia in presenza di un
essere umano.
Lo dimostrano le stesse ricerche biologiche piú avanzate laddove evidenziano come lo
stesso zigote o embrione unicellulare, dall'istante in cui avviene la penetrazione dello
spermatozoo nell'ovocita, si comporta come una nuova unità che avvia un autonomo sviluppo
secondo criteri di coordinazione, di continuità e di gradualità per cui ogni stadio del
suo iter deriva da quello precedente e presuppone quello successivo, dando espressione ad
un piano-programma inscritto nel genoma come univoca ed incontrovertibile identità di un
nuovo essere umano.
Analogamente, la terapeutica dell'embrione, di cui si fa cenno all'articolo 11, va intesa
secondo la raccomandazione 1046/1986 del Consiglio d'Europa laddove recita
"Considerato che l'embrione ed il feto umano devono in ogni circostanza beneficiare
del rispetto dovuto alla dignità umana, si stabilisce che ogni intervento sull'embrione
vivente in utero o in vitro é legittimo soltanto se mira al benessere del nascituro e
cioé a favorire il suo sviluppo e la sua nascita". Ed ancora "La terapeutica
sugli embrioni in vitro o in utero é autorizzata soltanto per le malattie degli embrioni
la cui diagnosi sia molto precisa con prognosi riservata od infausta, senz'altra
possibilità di cura e quando la terapeutica offre delle garanzie ragionevoli di
risoluzione della malattia". Ed infine: "La terapeutica realizzata sugli
embrioni non deve mai avere influenza sui loro caratteri ereditari non patologici, né
avere di mira la selezione della razza".
Ci sembra anche necessario che il Ministero della sanità e le regioni attivino efficaci
servizi di diagnosi e di cura della sterilità.
Per quanto riguarda i centri in cui puó essere praticata la fecondazione medicalmente
assistita, devono essere espressamente autorizzati dal Ministero della sanità cui spetta
il compito di fissare i criteri di funzionamento, in particolare per quanto concerne la
qualificazione del personale ed il livello scientifico.
Dell'attività dei centri autorizzati ed annotati nell'apposito registro nazionale,
l'Istituto superiore di sanità rende annualmente una dettagliata relazione.
Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono severe sanzioni penali per chi effettui la fecondazione
assistita fuori dai centri autorizzati, per chi usi gameti o embrioni a fini commerciali o
industriali, per chi produca embrioni per finalità non procreative.
Disegno di legge 743
Senato
Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il rispetto della propria identità psicofisica é diritto essenziale ed inalienabile
della persona cui la legge garantisce la inviolabilità del corpo a prescindere dalla sua
condizione razziale, sociale, culturale e economica.
2. Ogni essere umano é persona dal concepimento alla morte. Ogni intervento di carattere
biologico o medico é lecito solo ove sia finalizzato a proteggere, migliorare o
ristabilire la salute, intesa come condizione di benessere psicofisico e sociale della
persona.
3. É vietata ogni sperimentazione sull'essere umano che non sia preceduta dal consenso
informato dell'interessato o di chi ne ha la rappresentanza legale.
4. É altresí vietata ogni azione che anticipi il decesso di una persona rispetto al
naturale decorso della sua storia biologica e clinica, anche qualora sia richiesta o
autorizzata dalla stessa.
Art. 2.
1. Affinché la procreazione umana assuma i diritti del nascituro quale riferimento
primario e, in particolare, siano ad esso garantite la doppia figura genitoriale
biologica, maschile e femminile, nonché una condizione di certezza, nell'ambito della
propria famiglia, per quanto concerne mantenimento ed educazione, l'accesso alle tecniche
di fecondazione assistita é consentito soltanto nell'ambito della coppia di persone di
sesso diverso, entrambe viventi, in età potenzialmente fertile, legate dal matrimonio,
mediante la utilizzazione di cellule germinali provenienti da entrambi i coniugi o con
embrioni ottenuti in vitro con tali cellule.
2. Il ricorso alle tecniche di cui al comma 1 é consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti condizioni che impediscano la procreazione.
3. La procreazione medicalmente assistita é praticata su richiesta scritta di entrambi i
coniugi presentata al direttore di uno dei centri di cui all'articolo 4; essa vincola il
direttore dei centro alla adeguata informazione di entrambi i coniugi sulla procedura
tecnica, sugli effetti sanitari e, comunque, su ogni altro elemento che puó concorrere ad
una scelta consapevole. Successivamente alla manifestazione del consenso, espresso da
entrambi i coniugi al giudice tutelare competente per territorio, non é ammessa la
possibilità di azioni di disconoscimento della paternità da parte degli stessi.
Art. 3.
1. Il Ministero della sanità e le regioni favoriscono la ricerca scientifica e gli
interventi per la prevenzione e la cura della sterilità della coppia, l'assistenza alle
gravidanze difficili, la tutela della vita prenatale e la terapia delle malformazioni
congenite.
2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29
luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'istituzione di
servizi per la consulenza e l'assistenza alla coppia ed alla famiglia riguardo alle
terapie della sterilità.
3. I centri di cui all'articolo 4 devono assicurare una adeguata assistenza psicologica a
favore della coppia destinataria della metodiche di procreazione medicalmente assistita.
Art. 4.
1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, previo parere dell'Istituto superiore di
sanità e del Comitato nazionale di bioetica, individua le strutture abilitate a
diagnosticare la sterilità e definisce i criteri e le modalità per la diagnosi.
2. É istituito, con decreto del Ministro della sanità, il registro nazionale dei centri
che praticano le metodiche di procreazione medicalmente assistita. L'iscrizione al
registro é adempimento obbligatorio per la costituzione di tali strutture, sia pubbliche
che private.
3. L'Istituto superiore di sanità predispone e conserva il registro nazionale e redige
annualmente una relazione che illustri in dettaglio tutti gli aspetti dell'attività
svolta dai singoli centri; diffonde tutte le informazioni riguardanti i risultati ottenuti
e le ricerche intraprese al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle
tecniche adottate e dei risultati conseguiti.
Art 5.
1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere conforme del Consiglio superiore
di sanità, sono definiti i livelli di organizzazione dei centri di cui all'articolo 4,
comma 2, necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento.
2. I livelli di organizzazione di cui al comma 1 devono riguardare:
a) la preparazione del personale sanitario impiegato, cui si richiedono specifiche
capacità professionali e documentata competenza nel campo dell'andrologia, della
ginecologia, della fisiopatologia e della psicologia;
b) la dotazione in proprio e l'utilizzazione di apparecchiature idonee alla complessità
della prestazioni richieste.
3. Il livello scientifico e la qualità dei servizi devono essere sottoposti a verifica,
secondo criteri e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 2, da parte
dell'Istituto superiore di sanità.
4. L'autorizzazione al funzionamento dei centri deve recare l'indicazione dei nomi dei
sanitari abilitati e deve essere rinnovata ogni cinque anni. Nel caso in cui vengano a
mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio, il Ministro
della sanità revoca tale autorizzazione.
Art. 6.
1. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono
essere registrate in apposite cartelle cliniche presso i centri pubblici e privati
autorizzati, con rispetto della riservatezza a favore dei coniugi e del concepito.
2. Gli organi del Ministero della sanità autorizzano la comunicazione di dati personali
solo su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria.
Art. 7.
1. Ogni atto medico e di laboratorio finalizzato alle metodiche di procreazione
medicalmente assistita é disciplinato secondo le disposizioni vigenti in materia di
accesso e fruizione della prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.
Art. 8.
1. É vietato fare ricorso alle metodiche di procreazione medicalmente assistita per fini
eugenetici o selettivi tendenti alla predeterminazione dei caratteri del nascituro.
2. Sono vietate la produzione di embrioni umani che non siano destinati a pervenire alla
nascita, qualsiasi sperimentazione sugli stessi e la loro utilizzazione in procedimenti e
tecniche diversi da quelli previsti dalla presente legge.
3. É vietata la produzione di piú embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante
un singolo ciclo di trattamento in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. Il
congelamento dei gameti é consentito solo quando sia necessario ai procedimenti di
inseminazione e di fecondazione extracorporea e nei limiti in cui questi sono ammessi ai
sensi dell'articolo 2. Sono ammessi soltanto i trattamenti dei gameti relativi al
miglioramento della capacità fecondante ed al superamento di condizioni patologiche, nel
rispetto dei diritti e della dignità della persona umana.
4. Al superamento da parte della donna del cinquantunesimo anno di età é vietato
l'utilizzo di gameti o l'impianto di embrioni ottenuti in vitro ai sensi dell'articolo 2.
Art. 9.
1. Chiunque effettua metodiche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso
anche di uno solo dei due componenti della coppia é punito con la reclusione da uno a tre
anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un analogo periodo.
2. Chiunque effettua metodiche di procreazione medicalmente assistita al di fuori di un
centro pubblico o privato autorizzato in violazione delle disposizioni della presente
legge é punito con la reclusione fino ad un anno, con un'ammenda da 10 a 100 milioni di
lire e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non
inferiore a due anni.
Art. 10.
1. Chiunque pratica, a scopo commerciale o industriale, la raccolta, il trattamento, la
conservazione e la cessione dei gameti e degli embrioni é punito con la reclusione da uno
a tre anni.
2. Chiunque commette atti vietati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 4
dell'articolo 8 é punito con la reclusione da uno a tre anni e con l'interdizione
dall'esercizio della professione sanitaria per un analogo periodo.
Art. 11.
1. Chiunque effettua per fini diversi dalla procreazione la produzione di embrioni é
punito con la reclusione da due a sei anni.
2. Chiunque cagiona la morte, al di fuori dei casi di cui alla legge 22 maggio 1978, n.
194, di uno o piú embrioni o li utilizza per fini diversi dalla procreazione o dalla
terapeutica, é punito con la reclusione sino a tre anni, con un'ammenda da 10 a 100
milioni di lire e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per due
anni.
3. Per embrione si intende l'essere umano sin dal momento del concepimento.
Art. 12.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate, con
decreto del Ministro della sanità, le disposizioni per l'attuazione della stessa, con
particolare riferimento alle operazioni che possono essere compiute presso i servizi
sanitari pubblici nonché le modalità e la durata della conservazione dei gameti, nei
limiti in cui essa é consentita dalla presente legge.
16/08/1998 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |