i-o1
La fecondazione medicalmente assistita

In Parlamento i diritti del bambino prima ancora che nasca
Mettendosi dal punto di vista del nascituro, non si può accettare la fecondazione assistita fuori dalla famiglia

Cominciamo con il mettere in ordine i diritti: prima del diritto dell’individuo a procreare, c’è il diritto del bambino procreato ad avere una famiglia. Se si accetta questo ordine, diventa chiara la motivazione con la quale il Partito Popolare attraverso i suoi deputati ha sempre votato contro la "fecondazione artificiale eterologa" e contro la possibilità per le coppie di fatto di accedere alla fecondazione assistita.

E c’è un altro punto, oltre a quello della gerarchia dei diritti, che deve essere chiaro: la fecondazione artificiale non può essere considerata un surrogato consumistico alla maternità naturale. Se la medicina offre i mezzi per procreare praticamente a tutte le età, non è detto che ciò sia un bene. Prima di arrivare alla fecondazione artificiale occorre prendere in considerazione altre forme genitoriali che consentono di dare una famiglia a un bambino, per esempio l’adozione. Alla politica è dunque richiesto di adottare delle regole, ma prima di tutto di guardare dentro la società, di domandarsi perché l’infertilità è in aumento. Ciò dipende sicuramente dai nuovi stili di vita, dal fatto che la scelta di avere un figlio viene spostata dall’età giovanile, che è più congeniale, a un’età più avanzata. La politica deve cercare di creare le condizioni per cui diventa ridiventa possibile mettere al mondo figli quando si è giovani.

Tuttavia, poiché il desiderio di una coppia di procreare è legittimo, la fecondazione assistita è lecita, purché sia regolamentata. E la prima regola è di mettersi dal punto di vista del bambino che nascerà. E’ ad esempio contrario al diritto del nascituro, vedere preclusa ogni possibilità di conoscere il proprio genitore genetico mediante l'anonimato del donatore nella fecondazione artificiale eterologa. È d'altra parte un controsenso, in un'epoca in cui chiunque può conoscere - con l'esame del Dna - la propria origine genetica, condizionare tale possibilità alla decisione dell'autorità giudiziaria; senza tener conto, poi, del fatto che all'anonimo donatore si concede ciò che non è ufficialmente concesso a nessuno: essere padre di molti figli nati da donne diverse.


12/06/1998
webmaster@euganeo.it
home page
il collegio senatoriale di
Tino Bedin