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La fecondazione
medicalmente assistita
In Parlamento i diritti del bambino prima
ancora che nasca
Mettendosi dal punto di vista del nascituro, non si
può accettare la fecondazione assistita fuori dalla famiglia
Cominciamo con il mettere in ordine i diritti: prima del diritto dellindividuo a procreare, cè il diritto del bambino procreato ad avere una famiglia. Se si accetta questo ordine, diventa chiara la motivazione con la quale il Partito Popolare attraverso i suoi deputati ha sempre votato contro la "fecondazione artificiale eterologa" e contro la possibilità per le coppie di fatto di accedere alla fecondazione assistita.
E cè un altro punto, oltre a quello della gerarchia dei diritti, che deve essere chiaro: la fecondazione artificiale non può essere considerata un surrogato consumistico alla maternità naturale. Se la medicina offre i mezzi per procreare praticamente a tutte le età, non è detto che ciò sia un bene. Prima di arrivare alla fecondazione artificiale occorre prendere in considerazione altre forme genitoriali che consentono di dare una famiglia a un bambino, per esempio ladozione. Alla politica è dunque richiesto di adottare delle regole, ma prima di tutto di guardare dentro la società, di domandarsi perché linfertilità è in aumento. Ciò dipende sicuramente dai nuovi stili di vita, dal fatto che la scelta di avere un figlio viene spostata dalletà giovanile, che è più congeniale, a unetà più avanzata. La politica deve cercare di creare le condizioni per cui diventa ridiventa possibile mettere al mondo figli quando si è giovani.
Tuttavia, poiché il desiderio di una coppia di procreare è legittimo, la fecondazione assistita è lecita, purché sia regolamentata. E la prima regola è di mettersi dal punto di vista del bambino che nascerà. E ad esempio contrario al diritto del nascituro, vedere preclusa ogni possibilità di conoscere il proprio genitore genetico mediante l'anonimato del donatore nella fecondazione artificiale eterologa. È d'altra parte un controsenso, in un'epoca in cui chiunque può conoscere - con l'esame del Dna - la propria origine genetica, condizionare tale possibilità alla decisione dell'autorità giudiziaria; senza tener conto, poi, del fatto che all'anonimo donatore si concede ciò che non è ufficialmente concesso a nessuno: essere padre di molti figli nati da donne diverse.
12/06/1998 webmaster@euganeo.it |
il collegio senatoriale
di Tino Bedin |