Commissione parlamentare dinchiesta
sul dissesto dei consorzi agrari Dieci anni di gestione
dei consorzi agrari Istituzione e compiti della Commissione;
notizie e dati sulla vicenda Federconsorzi
di Raffaella Di Sipio ISTITUZIONE La Commissione parlamentare dinchiesta sul dissesto della Federazione
italiana dei consorzi agrari viene istituita con la legge 2 marzo 1998, n.33 ed è
composta da 20 senatori e da 20 deputati.
COMPITI DELLA COMMISSIONE DINCHIESTA - Esaminare le attività, la gestione, la situazione economico-finanziaria della
Federconsorzi dal 1982 al 1991.
- Accertare cause, responsabilità e conseguenze del dissesto della Federconsorzi.
- Verificare le condizioni di ammissione della Fedit alla procedura di concordato
preventivo.
- Verificare i presupposti per la vendita in massa dei beni nonché il prezzo offerto
dalla Società gestione per il realizzo (SGR Spa).
- Valutare lazione di dismissione e le procedure seguite dalla SGR Spa per la
liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni
immobiliari.
- Verificare la situazione economico-finanziaria nonché le ragioni e le modalità del
ricorso alle procedure di liquidazione o commissariamento dei consorzi agrari in stato di
liquidazione coatta amministrativa o di commissariamento.
DURATA Ai sensi della legge istitutiva la Commissione deve concludere i propri lavori
entro otto mesi dalla data della costituzione (avvenuta il 13 gennaio 1999) con la
presentazione di una relazione finale.
Breve cronologia della vicenda della Federconsorzi
Aprile 1892 - Viene costituita la Federazione italiana dei consorzi agrari. Si
tratta di una società cooperativa a responsabilità limitata volta a dare stimolo allo
sviluppo della cooperazione in agricoltura. Secondo lo statuto originario la Federconsorzi
è una struttura aperta sia a soci singoli, sia a soci delegati da enti. Fin
dallinizio lorganizzazione stringe forti legami con il sistema bancario, in
particolare con le banche popolari. 1921 - Nasce la Banca nazionale dellagricoltura il cui capitale è in
larga parte sottoscritto dalla Federconsorzi. Legge n.1760 del 1928 - La legge riconosce alla Federconsorzi un ruolo
centrale nella intermediazione del credito agrario attribuendole il compito di provvedere
alla erogazione di forniture con pagamento dilazionato al raccolto e garantito dallo
stesso. Legge 16 giugno 1938, n.1008 - Si introduce la costituzione di consorzi
provinciali obbligatori (CAP) tra produttori agricoli dotati di personalità giuridica
propria. Legge n.159 del 1939 - Trasforma la Federconsorzi ed i consorzi agrari in
enti morali al servizio delle finalità della politica agraria del Governo. R.D.L. 16 marzo 1936, n.392 - Rende gli ammassi obbligatori e ciò amplia
notevolmente lambito di operatività della Federconsorzi. Legge 18 maggio 1942, n.566 - Restituisce ai consorzi la natura di persone
giuridiche private. D.Lgs. 7 maggio 1948, n.1235 (ratificato con la legge 17 aprile 1956, n.561) - Disciplina
il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e della Federconsorzi e li definisce società
cooperative a responsabilità limitata. In sostanza, il decreto riafferma la natura
privatistica della Federconsorzi che in passato aveva dato luogo ad approfonditi dibattiti1. Questo è un passaggio molto importante perché comporta la
conseguenza che Federconsorzi e consorzi agrari devono essere considerati alla stregua di
un sistema socioeconomico che, pur se ispirato a fini mutualistici, avrebbe comunque
dovuto operare secondo criteri di economicità e di efficienza nellinteresse dei
soci. Sulla base del nuovo ordinamento i consorzi agrari risultano sostanzialmente diversi
da vere e proprie cooperative in quanto la legge nei loro confronti non solo prevede una
serie di controlli ma ne determina le finalità, non consente ai soci di mutare gli scopi
societari, determina la loro dimensione territoriale, stabilisce la necessaria adesione
del consorzio alla Federconsorzi, prevede il possibile annullamento delle deliberazioni. Periodo che intercorre tra limmediato dopoguerra e linizio degli anni
Sessanta - La Federconsorzi sviluppa una politica di creazione, acquisto e
sviluppo di una serie di società operanti principalmente nel settore agro-industriale.
Proprio in questo contesto vengono poste le premesse della crisi che scoppierà alla fine
degli anni Ottanta quando emergeranno la situazione debitoria e la connessa questione
della definizione dei rendiconti delle gestioni di ammasso. 17 maggio 1991 - Il Ministro dellAgricoltura e delle Foreste, con
proprio decreto, scioglie il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
nominando tre Commissari Governativi per gli esercizi 1991 e 1992. 4 luglio 1991 - I Commissari Governativi, ottenuta lautorizzazione
ministeriale, presentano al Tribunale Civile di Roma - Sezione Fallimentare - domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni. 18 luglio 1991 - Il Tribunale di Roma dichiara la Federconsorzi ammessa alla
procedura di concordato preventivo. Aprile 1993 - Si costituisce la Società gestione per il realizzo S.p.a.
(SGR) e viene stipulato un atto quadro in base al quale la Federconsorzi (soggetto
liquidatore) si impegna a trasferire alla SGR tutte la attività della procedura
concordataria dietro pagamento di un corrispettivo pari a 2150 miliardi. 1994 - Viene istituita una Commissione ministeriale di indagine sulla
gestione e la crisi economico-finanziaria della Federconsorzi nel periodo che va dal 1982
al 17 maggio 1991.
Risultanze dellindagine ministeriale condotta dalla Commissione istituita nel 1994 La Commissione ministeriale istituita nel 1994 evidenzia che la Federconsorzi, pur
avendo natura mista di impresa e di azienda di erogazione/consumo, si è sostanzialmente
configurata quale azienda di consumo. Comunque, anche in questo caso la gestione avrebbe
dovuto svolgersi secondo regole economiche: una azienda di erogazione/consumo deve
realizzare i fini istituzionali ma in condizioni di equilibrio economico (proventi
uguali alle spese) e di efficienza (alti rendimenti e bassi costi). Tali
principi sono stati sostanzialmente disattesi. La gestione del gruppo federconsortile
(comprendente i CAP e le società partecipate) non ha rispettato né il proprio
ordinamento giuridico né la logica del libero mercato. Si è così prodotto un dissesto
di enormi proporzioni2.
Il dissesto avviene in presenza di "molteplici cause equivalenti o perlomeno
concomitanti"3.
Vi è una responsabilità dei vertici aziendali che a partire dal 1989 avrebbero dovuto
avere consapevolezza delle condizioni di dissesto della società. Si sono quindi
registrati da un lato sprechi ingiustificati vista la linea di rigore che la situazione
senza dubbio richiedeva e, dallaltro, uscite di rilevantissimi flussi di denaro in
favore di Coldiretti e Confagricoltura fino alla vigilia del commissariamento.
Le organizzazioni professionali di appartenenza (Coldiretti e Confagricoltura) hanno
assunto il ruolo se non di amministratori di fatto almeno di azionisti di comando e di
riferimento.
Si devono inoltre considerare:
la politica creditizia verso i CAP e le società controllate;
luso discutibile dellAgrifactoring;
la dilatazione delle spese generali;
il disordine amministrativo contabile;
il costoso utilizzo di consulenti;
la carente gestione delle risorse umane;
la carenza dei controlli sui consorzi agrari e sulle società controllate.
Non ultima responsabilità va ascritta alle banche finanziatrici per la continua
espansione del credito in misura incongrua rispetto alla meritevolezza della
Federconsorzi.
Non si può infine non sottolineare il mancato esercizio delle funzioni di indirizzo e
controllo previste dalla legge da parte del Ministero dellAgricoltura e delle
Foreste.
E facile capire le molteplici ripercussioni negative della vicenda per lo Stato. La
Federconsorzi è senza dubbio stata lunica holding agroalimentare che per quasi
cento anni ha operato al servizio dellagricoltura italiana e che, se fosse stata
gestita secondo principi di efficienza e di economicità, attualmente sarebbe stata
sicuramente preziosa per assistere il settore agroalimentare del nostro Paese soprattutto
nellaffrontare la nuova politica agricola comunitaria.
La attuale situazione dei consorzi agrari: alcuni dati4 Consorzi in amministrazione ordinaria= 25
Consorzi in gestione commissariale (art.2543 cod.civ.)= 4
Consorzi posti in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione allesercizio
provvisorio dimpresa (L. fallimentare)= 45
Consorzi della regione Sicilia posti in liquidazione coatta amministrativa con vigilanza
della regione= 6
Audizione del procuratore della Repubblica di Perugia, dott. Nicola Miriano, e del
sostituto procuratore, dott. Dario Razzi.
20 aprile 1999 Linchiesta sul passaggio del patrimonio della Federconsorzi alla SGR è
stata condotta dalla Procura della Repubblica di Perugia ai sensi dellarticolo 11
del cod.proc.pen. per il fatto che tra gli indagati vi è il dottor Ivo Greco che era
presidente del Tribunale fallimentare di Roma.
Si ripercorrono di seguito le principali fasi dellindagine esposte dal dottor Nicola
Mariano e dal dottor Dario Razzi alla Commissione dinchiesta nella seduta del 20
aprile 1999.
Il primo punto su cui si deve concentrare lattenzione è la data del 27 maggio 1992.
In questa data si verificano tre circostanze concomitanti. 1) Viene depositato il bilancio FEDIT dal quale risulta che
lorganizzazione ha perso il capitale sociale. Per tale ragione, secondo il diritto
civile, i tre commissari governativi (nominati il 17 maggio 1991 per condurre in porto la
liquidazione della FEDIT) avrebbero dovuto convocare una assemblea straordinaria per
mettere in liquidazione ordinaria la Federconsorzi. 2) Uno dei tre commissari governativi FEDIT presenta presso il tribunale
fallimentare di Roma, davanti al quale è già pendente la procedura fallimentare della
FEDIT, una istanza in cui si segnala la necessità della messa in stato di liquidazione
della stessa. Come già detto sub 1) la immediata conseguenza di detta istanza
dovrebbe essere la convocazione di una assemblea straordinaria. 3) Lavvocato Casella presenta per conto di una costituenda
società (la SGR) una proposta di acquisto in blocco di tutte le attività del patrimonio
FEDIT per un prezzo pari a lire 2.150 miliardi.
In merito al punto 2) si nota che listanza presentata dai commissari
governativi è tenuta "in qualche modo custodita" dal dottor Ivo Greco e non ha
quindi nessun seguito. Secondo la Procura della Repubblica di Perugia questa circostanza
è spiegabile se si pensa che la eventuale effettiva convocazione di una assemblea
straordinaria di decine di consorzi in grandi difficoltà avrebbe potuto rendere il
Ministro competente politicamente più sensibile alladozione di un provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa.
Questo è il passaggio chiave. La procedura concorsuale in piedi davanti al Tribunale di
Roma era il concordato preventivo. La procedura richiesta dai commissari governativi nella
istanza era la liquidazione ordinaria5. Nel caso in cui
il Ministro avesse disposto una liquidazione coatta amministrativa (che è invece un
provvedimento amministrativo) sarebbero stati automaticamente scavalcati il concordato
preventivo già in corso e la liquidazione ordinaria oggetto della istanza in questione.
La conseguenza più importante delladozione di tale provvedimento da parte del
Ministro sarebbe stata il probabile fallimento della proposta dellavvocato Casella.
In merito al punto 3) è opportuno soffermarsi sul prezzo pari a 2.150
miliardi di lire offerto dallavvocato Casella per il fatto che in base ai parametri
tecnici di riferimento si arriva ad una stima diversa del complesso delle attività FEDIT.
Da una perizia collegiale disposta dal Tribunale fallimentare di Roma si ricava un valore
minimo di 4.800 miliardi di lire.
In una stima del commissario giudiziale si parla, attuando una percentuale di diminuzione
in via prudenziale, di circa 3.900-4.000 miliardi di lire.
Di conseguenza, non cè alcun atto di carattere tecnico o tecnico-finanziario che
supporti la plausibilità dellaccettazione della proposta dellavvocato
Casella.
Vi è unaltra anomalia nella procedura. La Procura della Repubblica di Perugia ha
rinvenuto nel corso dellinchiesta una parcella di 10-20 milioni di lire per una
serie di stime fatte dal professor Carbonetti, di cui due concernenti la congruità
dellofferta dellavvocato Casella. Questi poi sarà, fin dalla costituzione
della SGR, amministratore delegato e, successivamente, subentrerà a Capaldo alla
presidenza. Gli atti relativi alle citate consulenze sono scomparsi e il dottor Ivo Greco
ha affermato di non ricordare di aver dato al professor Carbonetti quegli incarichi.
Inoltre, il procuratore della Repubblica di Perugia e il sostituto procuratore evidenziano
una sproporzione tra il prezzo pagato dalla SGR e le stime. Tale sproporzione ha fatto
dimettere i tre commissari governativi ed il commissario che a loro è succeduto.
Partiamo dalla struttura finanziaria dellaccordo tra la FEDIT e la SGR.
Laccordo ha la forma di un preliminare ed oggetto della compravendita non sono i
beni esistenti al momento della stipula del contratto (aprile 1993) ma i beni esistenti al
novembre 1991. Visto che, medio tempore, parte di questi beni potrebbero essere
stati ceduti laccordo prevede che quanto già incamerato sarebbe dovuto andare in
detrazione dal prezzo da corrispondere (cioè i 2.150 miliardi di lire). Vengono inoltre
stabilite tre rate.
La prima rata è integralmente pagata con quanto trovato in cassa. Le altre rate sono
state pagate attraverso compensazioni con quello che continuava ad affluire in cassa.
Restava una ultima rata pari a 700-725 miliardi.
Si ritiene però che limpegno effettivo sia stato minore di questa cifra in virtù
di due meccanismi contrattuali:
LA RATEIZZAZIONE PREVISTA AD UN ANNO E MEZZO - da 2.150 miliardi si scenderebbe perciò a
2.000 miliardi di lire;
LA GESTIONE LASCIATA IN CAPO A FEDIT DELLE VENDITE, CESSIONI DEI CREDITI E TRANSAZIONI -
questa scelta comportava che la eventuale vendita dei beni prima della scadenza della
terza rata faceva ottenere ad SGR il beneficio dellincameramento del controvalore
che, fino alla scadenza della stessa rata, avrebbe prodotto interessi.
La conseguenza è che dallimpegno effettivo dei circa 700-750 miliardi si arriva a
quantificare in circa 600 miliardi la spesa realmente sostenuta da SGR.
4 maggio 1999
Note
1La natura privatistica è stata confermata dalla
suprema Corte di Cassazione con sentenza del 9 dicembre 1948 e dal Consiglio di Stato (2^
sez.) con parere del 9 gennaio 1950. In particolare, nel parere del Consiglio di Stato si
precisa che lattività dominante dei Consorzi e della Federazione dei Consorzi
agrari è di tipo commerciale ed industriale e che tale attività è orientata al fine del
lucro nellinteresse dei soci. 2Cfr. COMMISSIONE MINISTERIALE DI INDAGINE SULLA FEDERAZIONE ITALIANA
DEI CONSORZI AGRARI in "Problemi di struttura e di funzionamento della Federazione
italiana dei Consorzi agrari e cause del dissesto", pp. 93 e ss. 3Cfr. COMMISSIONE MINISTERIALE DI INDAGINE SULLA FEDERAZIONE ITALIANA
DEI CONSORZI AGRARI, Ibidem, pp.145 e ss. 4Dati elaborati dal Servizio Studi della Camera dei Deputati nel
settembre 1996. 5Conseguenza della perdita del capitale documentata nel bilancio
depositato il 27 maggio 1992.