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Articolo 38
(Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)
 

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate, tra le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, quelle che per entità, in rapporto alla dimensione della società, e per l'oggetto della società stessa, possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. Le operazioni sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Alle alienazioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 1 e 13 del predetto decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

L'articolo 38, comma 1, ha per oggetto la dismissione di quelle partecipazioni detenute direttamente dallo Stato in società per azioni – individuate in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - che abbiano, come si legge nella relazione, una caratteristica di residualità, sia per l'esiguità della partecipazione in rapporto con la dimensione della società, sia per la strategia adottata dallo Stato in un determinato settore.
Per tali dismissioni il decreto potrà definire, oltre alle modalità indicate dal decreto - legge 332 del 1994 anche altri sistemi di negoziazione, che assicurino il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione.
Come evidenzia la relazione al disegno di legge finanziaria, la dismissione potrebbe pertanto avvenire anche attraverso altri sistemi di negoziazione ammessi nei mercati regolamentati, cioè quei mercati, che ai sensi dell’art.67 del decreto legislativo n. 56 del 23 marzo 1998 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", siano autorizzati dalla Consob e riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario.
Alle alienazioni previste dall'articolo in esame si applicheranno gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 332 del 1994.
Il comma 1 dell'articolo 38 esenta inoltre tali operazioni di dismissione dalla tassazione prevista per i trasferimenti di azioni.
Si tratta, nella sostanza, di un'ulteriore caso di esenzione relativamente alla disciplina delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, secondo la tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.
Occorre ricordare che il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, ha previsto l'abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa.
In particolare, la tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, è stata sostituita dalla seguente:
per ogni lire 100.000
o frazione di lire
100.000
Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c):
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo 140
valori in moneta o verghe 100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16

Conclusi tra privati e soggetti di cui alla lettera c),
ovvero tra privati con l'intervento dei predetti soggetti:
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo 50
valori in moneta o verghe 90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9

Conclusi tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale
nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 o agenti di cambio:
1) azioni, quote e partecipazioni in società tipo 12
2) valori in moneta o verghe 40
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 435/1997 sono esenti dalla tassa i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati.
L'esenzione per i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi scatta esclusivamente se sono stipulati:
tra banche, Sim o agenti di cambio;
tra banche, Sim o agenti di cambio da un lato e soggetti non residenti dall'altro;
tra banche e Sim anche non residenti da un lato e organismi di investimento collettivo del risparmio dall'altro.

L'esenzione è stata estesa anche ai contratti aventi a oggetto titoli, quote o partecipazioni in società di ogni tipo, anche non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati, conclusi da soggetti non residenti con banche, Sim o agenti di cambio.
Al fine di incentivare sia lo sviluppo della Borsa che i trasferimenti di pacchetti azionari attraverso offerte pubbliche è stata prevista l'esenzione dalla tassa sui contratti derivanti dalle offerte pubbliche di vendita finalizzate all'ammissione alla quotazione o aventi a oggetto strumenti finanziari già quotati.
Va rilevato che la prevista esenzione dalla tassa di Borsa implica l'esenzione anche dalle imposte di bollo e di registro. A tal proposito va tenuto presente che questa esenzione è stabilita dal comma 3 dell'articolo7 del regio decreto 3278/1923 e dall'articolo 9 della tabella allegata al Dpr 131/1986 per le operazioni soggette a tassa di Borsa. Si ricorda che i contratti previsti dal nuovo decreto legislativo, ancorché siano esenti, devono considerarsi a tutti gli effetti "soggetti" alla tassa che resta anche in tal caso alternativa alle tasse di bollo e di registro.
L’articolo 38, comma 1, prevede inoltre che alle conseguenti alienazioni non si applicherà, così come stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 332 del 1994, la disciplina generale vigente sulla vendita dei beni patrimoniali dello Stato, contenuta nella normativa di contabilità generale dello Stato.
La ratio della disposizione è da ricercare nella volontà di eliminare la rigidità della normativa contabile, che, come è stato rilevato in precedenti relazioni governative, sembra mal adattarsi alle complesse operazioni di dismissione delle partecipazioni pubbliche.
Tale normativa infatti, oltre a dettare norme restrittive per quanto attiene alla scelta del contraente, disciplina anche la fase della deliberazione di contrattare, la fase di stipulazione del contratto, la fase di approvazione del contratto e, per alcuni profili anche la fase di esecuzione del contratto.
L’articolo 38, comma 1, prevedendo l’applicazione alle dismissioni in oggetto dell’art. 1 del decreto-legge 332 del 1994, estende a queste la disciplina sulle prestazioni di assistenza, studio e consulenza necessarie ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione e conferimento.
Pertanto per tali attività il Ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell’industria potrà avvalersi di società nazionali ed estere di comprovata esperienza e capacità operativa, nonché di professionisti di chiara fama, relativamente alle attività di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato, direzione delle operazioni di collocamento.
Alle alienazioni effettuate ai sensi dell’articolo in esame si applicano le norme di cui all’art. 13 del decreto-legge 332 del 1994 e pertanto i proventi che ne deriveranno al netto degli oneri affluiranno nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, istituito con l’art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
Il Fondo ha il compito di acquisire sul mercato titoli del debito pubblico da destinare ad immediato annullamento, riducendo così la consistenza complessiva dei titoli di Stato in circolazione. Sulla destinazione originaria del Fondo stesso ha inciso la normativa introdotta prima provvisoriamente dal D.L. 21 novembre 1996, n. 598, non convertito, e poi dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione di finanza pubblica"), che ha autorizzato in via generale il Tesoro ad acquisire, ai fini della successiva dismissione, partecipazioni azionarie indirette, utilizzando per la relativa spesa i proventi delle privatizzazioni accantonati sul fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
L'articolo 38, comma 2, è volto ad estendere alle alienazioni delle partecipazioni che si effettueranno nell'ambito del processo di privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 ("Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni"), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Si ricorda in proposito che il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 ha disposto la trasformazione dei Monopoli di Stato in due fasi: dal momento dell'entrata in vigore del decreto i Monopoli si trasformano da amministrazione autonoma a ente pubblico economico, denominato Ente tabacchi italiani; dopo un periodo compreso tra i dodici e i ventiquattro mesi successivi alla data di insediamento del consiglio di amministrazione, il nuovo ente si dovrà trasformare in società per azioni, mediante apposita deliberazione da parte del consiglio di amministrazione dell'ente stesso; peraltro, la trasformazione potrà tradursi anche nella creazione di più S.p.A.
E' inoltre stabilito che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non provveda a deliberare la trasformazione, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, proroga, per non più di tre mesi il termine sopra indicato, nominando, se necessario un commissario ad acta per gli adempimenti relativi alla trasformazione stessa.
Infine, nel caso in cui, trascorso il periodo complessivo a disposizione, compresa la proroga, non si sia proceduto alla trasformazione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone la trasformazione stessa con propria deliberazione.
All’emanazione del decreto legislativo 8 luglio 1992, n. 283 ha fatto seguito a fine anno ed agli inizi del 1999 la decretazione ministeriale ed interministeriale necessaria, sia per il sollecito ed ordinato trasferimento delle risorse e dei beni dall’Amministrazione dei Monopoli all’ETI, sia per l’avvio dell’operatività dell’Ente nei tempi previsti dalla legge.
Il 23 dicembre 1998 è stato emanato il Decreto interministeriale Finanze e Tesoro, Bilancio e Programmazione economica recante la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, la determinazione dei compensi, la composizione del patrimonio iniziale dell’Ente. Il successivo 28 dicembre è stato, poi, emanato il DM del Ministro delle finanze concernente il prelievo dei fondi conservati dai Monopoli per 822 mld ed il loro versamento in entrata al bilancio dello Stato. In data 29 dicembre 1998, con un altro decreto, anch’esso del Ministero delle finanze, sono stati nominati i membri del collegio dei revisori dei conti dell’ETI. Chiude la decretazione di fine anno il DM del Ministro delle finanze in data 30 dicembre, con il quale veniva disposto l’inserimento del personale dipendente dai Monopoli, in servizio alla data del 1° settembre 1998, nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. 9.7.1983 e l’affidamento provvisorio della gestione di detto personale agli stessi Monopoli.
L’emanazione dei provvedimenti di attuazione si è completata agli inizi del corrente anno, con l’emanazione di un decreto ministeriale e di due decreti interministeriali, oltre a quattro circolari. Il DM in data 12.01.1999 del Ministro delle finanze disponeva che dal 1°/1/1999 e fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 2, comma 7, del D.lgs. 283/98, si dovessero applicare all’ETI "le disposizioni contabili già vigenti per l’AAMS" venissero istituiti un conto corrente infruttifero presso la tesoreria generale dello Stato, nonché "contabilità speciali di girofondi" presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Lo stesso decreto stabiliva che tali conti fossero operativi a decorrere dal 1° marzo 1999 e che sino a tale data le spese relative al trattamento economico del personale distaccato all’ETI avrebbero continuato ad essere erogate dall’AAMS. Del 3 febbraio 1999 sono invece due decreti interministeriali, il primo (Finanze – Tesoro, bilancio e programmazione economica), concernente l’approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità previsto dal comma 7 del citato art. 2.
La Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 1998, presentata al Parlamento il 24 giugno 1999, ha rilevato che i provvedimenti di attuazione del citato decreto legislativo, "con l’eccezione del DIM 12.01.1999 (temporanea applicazione all’ETI delle disposizioni contabili già vigenti per l’AAMS) e del D.I. 23.13.1998, limitatamente alla parte relativa alla composizione del patrimonio iniziale dell’ETI, non sono stati assoggettati, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20/94, al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. Il processo di dismissione delle attività produttive e commerciali è pertanto avvenuto in larga parte senza il vaglio esterno delle modalità con cui il processo si è realizzato".
Ha sottolineato pertanto che "non è, quindi, possibile, allo stato, esprimere in merito alcuna valutazione. Valutazioni saranno possibili solo al termine di un’apposita indagine da programmarsi in sede di controllo successivo alla gestione".
Rileva tuttavia che "l’opportunità di esaminare il processo di trasferimento di beni dall’AAMS all’ETI appare di tutta evidenza se si pone mente alle dimensioni finanziarie coinvolte: il patrimonio netto iniziale dell’Ente ammonta a 2.308 mld, mentre il totale delle attività è parti a circa 3.180 mld, ivi compresa l’intera partecipazione azionaria dell’ATI S.p.A. che i Monopoli detenevano quale unico azionista".
Il decreto - legge 332/1994 stabilisce le norme generali per l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente tramite il Tesoro, e indirettamente attraverso gli enti di gestione trasformati in società per azioni.
Il decreto, oltre a stabilire che in deroga alla legislazione vigente le dismissioni possano essere compiute anche in difformità dalle norme sulla contabilità generale e a disciplinare le due procedure di vendita , offerta pubblica di vendita e trattativa diretta , dà la possibilità al Governo di costituire un "nucleo stabile di azionisti di riferimento" (art.1, comma 3). Nel caso di cessione mediante trattativa diretta di una società per la quale il Governo ha deciso di costituire un gruppo stabile di azionisti, il potenziale acquirente dovrà impegnarsi a garantire "determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali" da inserirsi nel contratto di cessione. Il decreto prevede altre condizioni che possono essere inserite nel contratto: divieto di cessione della partecipazione, divieto di cessione dell'azienda e obbligo di risarcimento in casi di inadempimento da parte dell'acquirente.
Come si legge nella relazione al disegno di legge finanziaria, il comma 2 dell'articolo 38 in esame, applicando al processo di privatizzazione dell'Ente tabacchi le modalità di alienazione previste dal decreto-legge 332/1994, riporterebbe il processo di nell'ambito della normativa vigente sulle privatizzazioni.
Si supererebbe infatti la disposizione contenuta nel decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1, relativa alle modalità di collocamento sul mercato delle azioni della o delle società risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi, che prevede una riserva delle azioni stesse per favorire l'azionariato diffuso.

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29 ottobre1998
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