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Articolo 38
(Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)
1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate, tra le
partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, quelle che per
entità, in rapporto alla dimensione della società, e per l'oggetto della società
stessa, possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui al comma 2
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità,
definite con lo stesso decreto, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la
rapidità di esecuzione della cessione. Le operazioni sono esenti dalle tasse per i
contratti di trasferimento delle azioni. Alle alienazioni di cui al presente articolo si
applicano gli articoli 1 e 13 del predetto decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla
trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998,
n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
L'articolo 38, comma 1, ha per oggetto la dismissione di quelle partecipazioni
detenute direttamente dallo Stato in società per azioni individuate in apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - che abbiano, come si legge nella
relazione, una caratteristica di residualità, sia per l'esiguità della partecipazione in
rapporto con la dimensione della società, sia per la strategia adottata dallo Stato in un
determinato settore.
Per tali dismissioni il decreto potrà definire, oltre alle modalità indicate dal decreto
- legge 332 del 1994 anche altri sistemi di negoziazione, che assicurino il contenimento
dei costi e la rapidità di esecuzione.
Come evidenzia la relazione al disegno di legge finanziaria, la dismissione potrebbe
pertanto avvenire anche attraverso altri sistemi di negoziazione ammessi nei mercati
regolamentati, cioè quei mercati, che ai sensi dellart.67 del decreto legislativo
n. 56 del 23 marzo 1998 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria", siano autorizzati dalla Consob e riconosciuti ai sensi
dellordinamento comunitario.
Alle alienazioni previste dall'articolo in esame si applicheranno gli articoli 1 e 13 del
decreto-legge 332 del 1994.
Il comma 1 dell'articolo 38 esenta inoltre tali operazioni di dismissione dalla tassazione
prevista per i trasferimenti di azioni.
Si tratta, nella sostanza, di un'ulteriore caso di esenzione relativamente alla disciplina
delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, secondo la tabella allegata
alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.
Occorre ricordare che il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, ha previsto
l'abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa.
In particolare, la tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o
valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, è stata sostituita dalla seguente:
per ogni lire 100.000
o frazione di lire
100.000
Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c):
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo 140
valori in moneta o verghe 100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16
Conclusi tra privati e soggetti di cui alla lettera c),
ovvero tra privati con l'intervento dei predetti soggetti:
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo 50
valori in moneta o verghe 90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9
Conclusi tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale
nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 o agenti di cambio:
1) azioni, quote e partecipazioni in società tipo 12
2) valori in moneta o verghe 40
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 435/1997 sono esenti dalla
tassa i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo
conclusi nei mercati regolamentati.
L'esenzione per i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di
ogni tipo ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei
mercati medesimi scatta esclusivamente se sono stipulati:
tra banche, Sim o agenti di cambio;
tra banche, Sim o agenti di cambio da un lato e soggetti non residenti dall'altro;
tra banche e Sim anche non residenti da un lato e organismi di investimento collettivo del
risparmio dall'altro.
L'esenzione è stata estesa anche ai contratti aventi a oggetto titoli, quote o
partecipazioni in società di ogni tipo, anche non ammessi a quotazione nei mercati
regolamentati, conclusi da soggetti non residenti con banche, Sim o agenti di cambio.
Al fine di incentivare sia lo sviluppo della Borsa che i trasferimenti di pacchetti
azionari attraverso offerte pubbliche è stata prevista l'esenzione dalla tassa sui
contratti derivanti dalle offerte pubbliche di vendita finalizzate all'ammissione alla
quotazione o aventi a oggetto strumenti finanziari già quotati.
Va rilevato che la prevista esenzione dalla tassa di Borsa implica l'esenzione anche dalle
imposte di bollo e di registro. A tal proposito va tenuto presente che questa esenzione è
stabilita dal comma 3 dell'articolo7 del regio decreto 3278/1923 e dall'articolo 9 della
tabella allegata al Dpr 131/1986 per le operazioni soggette a tassa di Borsa. Si ricorda
che i contratti previsti dal nuovo decreto legislativo, ancorché siano esenti, devono
considerarsi a tutti gli effetti "soggetti" alla tassa che resta anche in tal
caso alternativa alle tasse di bollo e di registro.
Larticolo 38, comma 1, prevede inoltre che alle conseguenti alienazioni non si
applicherà, così come stabilito dallart. 1 del decreto-legge 332 del 1994, la
disciplina generale vigente sulla vendita dei beni patrimoniali dello Stato, contenuta
nella normativa di contabilità generale dello Stato.
La ratio della disposizione è da ricercare nella volontà di eliminare la
rigidità della normativa contabile, che, come è stato rilevato in precedenti relazioni
governative, sembra mal adattarsi alle complesse operazioni di dismissione delle
partecipazioni pubbliche.
Tale normativa infatti, oltre a dettare norme restrittive per quanto attiene alla scelta
del contraente, disciplina anche la fase della deliberazione di contrattare, la fase di
stipulazione del contratto, la fase di approvazione del contratto e, per alcuni profili
anche la fase di esecuzione del contratto.
Larticolo 38, comma 1, prevedendo lapplicazione alle dismissioni in oggetto
dellart. 1 del decreto-legge 332 del 1994, estende a queste la disciplina sulle
prestazioni di assistenza, studio e consulenza necessarie ai fini della predisposizione ed
esecuzione delle operazioni di alienazione e conferimento.
Pertanto per tali attività il Ministro del tesoro, di concerto con il ministro
dellindustria potrà avvalersi di società nazionali ed estere di comprovata
esperienza e capacità operativa, nonché di professionisti di chiara fama, relativamente
alle attività di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione
di titoli di proprietà dello Stato, direzione delle operazioni di collocamento.
Alle alienazioni effettuate ai sensi dellarticolo in esame si applicano le norme di
cui allart. 13 del decreto-legge 332 del 1994 e pertanto i proventi che ne
deriveranno al netto degli oneri affluiranno nel Fondo di ammortamento dei titoli di
Stato, istituito con lart. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
Il Fondo ha il compito di acquisire sul mercato titoli del debito pubblico da destinare ad
immediato annullamento, riducendo così la consistenza complessiva dei titoli di Stato in
circolazione. Sulla destinazione originaria del Fondo stesso ha inciso la normativa
introdotta prima provvisoriamente dal D.L. 21 novembre 1996, n. 598, non convertito, e poi
dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di
razionalizzazione di finanza pubblica"), che ha autorizzato in via generale il Tesoro
ad acquisire, ai fini della successiva dismissione, partecipazioni azionarie indirette,
utilizzando per la relativa spesa i proventi delle privatizzazioni accantonati sul fondo
di ammortamento dei titoli di Stato.
L'articolo 38, comma 2, è volto ad estendere alle alienazioni delle partecipazioni
che si effettueranno nell'ambito del processo di privatizzazione dell'Ente tabacchi
italiani le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 ("Norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici in società per azioni"), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
Si ricorda in proposito che il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 ha disposto la
trasformazione dei Monopoli di Stato in due fasi: dal momento dell'entrata in vigore del
decreto i Monopoli si trasformano da amministrazione autonoma a ente pubblico economico,
denominato Ente tabacchi italiani; dopo un periodo compreso tra i dodici e i ventiquattro
mesi successivi alla data di insediamento del consiglio di amministrazione, il nuovo ente
si dovrà trasformare in società per azioni, mediante apposita deliberazione da parte del
consiglio di amministrazione dell'ente stesso; peraltro, la trasformazione potrà tradursi
anche nella creazione di più S.p.A.
E' inoltre stabilito che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non provveda a
deliberare la trasformazione, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, proroga, per
non più di tre mesi il termine sopra indicato, nominando, se necessario un commissario ad
acta per gli adempimenti relativi alla trasformazione stessa.
Infine, nel caso in cui, trascorso il periodo complessivo a disposizione, compresa la
proroga, non si sia proceduto alla trasformazione, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, dispone la trasformazione stessa con propria deliberazione.
Allemanazione del decreto legislativo 8 luglio 1992, n. 283 ha fatto seguito a fine
anno ed agli inizi del 1999 la decretazione ministeriale ed interministeriale necessaria,
sia per il sollecito ed ordinato trasferimento delle risorse e dei beni
dallAmministrazione dei Monopoli allETI, sia per lavvio
delloperatività dellEnte nei tempi previsti dalla legge.
Il 23 dicembre 1998 è stato emanato il Decreto interministeriale Finanze e
Tesoro, Bilancio e Programmazione economica recante la nomina del Presidente e dei
componenti del Consiglio di amministrazione, la determinazione dei compensi, la
composizione del patrimonio iniziale dellEnte. Il successivo 28 dicembre è stato,
poi, emanato il DM del Ministro delle finanze concernente il prelievo dei fondi conservati
dai Monopoli per 822 mld ed il loro versamento in entrata al bilancio dello Stato. In data
29 dicembre 1998, con un altro decreto, anchesso del Ministero delle finanze, sono
stati nominati i membri del collegio dei revisori dei conti dellETI. Chiude la
decretazione di fine anno il DM del Ministro delle finanze in data 30 dicembre, con il
quale veniva disposto linserimento del personale dipendente dai Monopoli, in
servizio alla data del 1° settembre 1998, nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze istituito dallart. 4, comma 1, del D.lgs. 9.7.1983 e
laffidamento provvisorio della gestione di detto personale agli stessi Monopoli.
Lemanazione dei provvedimenti di attuazione si è completata agli inizi del
corrente anno, con lemanazione di un decreto ministeriale e di due decreti
interministeriali, oltre a quattro circolari. Il DM in data 12.01.1999 del Ministro delle
finanze disponeva che dal 1°/1/1999 e fino allentrata in vigore del regolamento
previsto dallart. 2, comma 7, del D.lgs. 283/98, si dovessero applicare allETI
"le disposizioni contabili già vigenti per lAAMS" venissero istituiti un
conto corrente infruttifero presso la tesoreria generale dello Stato, nonché
"contabilità speciali di girofondi" presso le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato. Lo stesso decreto stabiliva che tali conti fossero operativi a decorrere dal
1° marzo 1999 e che sino a tale data le spese relative al trattamento economico del
personale distaccato allETI avrebbero continuato ad essere erogate dallAAMS.
Del 3 febbraio 1999 sono invece due decreti interministeriali, il primo (Finanze
Tesoro, bilancio e programmazione economica), concernente lapprovazione del
regolamento di amministrazione e contabilità previsto dal comma 7 del citato art. 2.
La Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per
lesercizio finanziario 1998, presentata al Parlamento il 24 giugno 1999, ha rilevato
che i provvedimenti di attuazione del citato decreto legislativo, "con
leccezione del DIM 12.01.1999 (temporanea applicazione allETI delle
disposizioni contabili già vigenti per lAAMS) e del D.I. 23.13.1998, limitatamente
alla parte relativa alla composizione del patrimonio iniziale dellETI, non sono
stati assoggettati, ai sensi dellart. 3 della legge n. 20/94, al controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. Il processo di dismissione
delle attività produttive e commerciali è pertanto avvenuto in larga parte senza il
vaglio esterno delle modalità con cui il processo si è realizzato".
Ha sottolineato pertanto che "non è, quindi, possibile, allo stato, esprimere in
merito alcuna valutazione. Valutazioni saranno possibili solo al termine di
unapposita indagine da programmarsi in sede di controllo successivo alla
gestione".
Rileva tuttavia che "lopportunità di esaminare il processo di trasferimento di
beni dallAAMS allETI appare di tutta evidenza se si pone mente alle dimensioni
finanziarie coinvolte: il patrimonio netto iniziale dellEnte ammonta a 2.308 mld,
mentre il totale delle attività è parti a circa 3.180 mld, ivi compresa lintera
partecipazione azionaria dellATI S.p.A. che i Monopoli detenevano quale unico
azionista".
Il decreto - legge 332/1994 stabilisce le norme generali per l'alienazione delle
partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente tramite il Tesoro, e indirettamente
attraverso gli enti di gestione trasformati in società per azioni.
Il decreto, oltre a stabilire che in deroga alla legislazione vigente le dismissioni
possano essere compiute anche in difformità dalle norme sulla contabilità generale e a
disciplinare le due procedure di vendita , offerta pubblica di vendita e trattativa
diretta , dà la possibilità al Governo di costituire un "nucleo stabile di
azionisti di riferimento" (art.1, comma 3). Nel caso di cessione mediante trattativa
diretta di una società per la quale il Governo ha deciso di costituire un gruppo stabile
di azionisti, il potenziale acquirente dovrà impegnarsi a garantire "determinate
condizioni finanziarie, economiche e gestionali" da inserirsi nel contratto di
cessione. Il decreto prevede altre condizioni che possono essere inserite nel contratto:
divieto di cessione della partecipazione, divieto di cessione dell'azienda e obbligo di
risarcimento in casi di inadempimento da parte dell'acquirente.
Come si legge nella relazione al disegno di legge finanziaria, il comma 2 dell'articolo 38
in esame, applicando al processo di privatizzazione dell'Ente tabacchi le modalità di
alienazione previste dal decreto-legge 332/1994, riporterebbe il processo di nell'ambito
della normativa vigente sulle privatizzazioni.
Si supererebbe infatti la disposizione contenuta nel decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283 all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1, relativa alle modalità di
collocamento sul mercato delle azioni della o delle società risultanti dalla
trasformazione dell'Ente tabacchi, che prevede una riserva delle azioni stesse per
favorire l'azionariato diffuso.
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