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Articolo 37
(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito Centrale S.p.A.)
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito Centrale S.p.A. le
limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n.
489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo, della legge n. 489 del
1993 è sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della Società per azioni derivante
dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il
perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi
prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse
partecipano.".
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.
L'articolo in esame contiene modifiche concernenti l'oggetto sociale e l'attribuzione
dei dividendi del Mediocredito centrale S.p.A.
LIstituto centrale per il credito a medio termine a favore delle piccole e medie
imprese, più noto come Mediocredito centrale, fu creato con la legge n. 949 del 25 luglio
1952 come strumento per una politica di sviluppo di settori industriali ritenuti di
interesse prioritario: le piccole e medie imprese. I primi quarantanni di vita di
questo istituto sono segnati dallazione di sostegno alle imprese realizzata
essenzialmente attraverso la gestione delle agevolazioni e degli incentivi previsti da una
serie di provvedimenti legislativi tra i quali il più noto é la cosiddetta legge
Sabatini, legge n. 1329 del 1965 "Provvedimenti per lacquisto di nuove
macchine utensili".
La legge 22 dicembre 1953, n. 955, ha esteso le attribuzioni dell'Istituto al
rifinanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni. Successivamente la
legge n. 227 del 1977 ha autorizzato il Mediocredito a svolgere, insieme ad Istituti di
credito e Sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, operazioni finanziarie
relative al finanziamento di crediti derivanti dalle seguenti attività: esportazioni di
merci; prestazioni di servizi, studi e progettazioni; esecuzione all'estero di opere
provvisionali; locazioni finanziarie di macchinari; concessione di crediti di aiuto ai
Paesi in via di sviluppo; programmi di penetrazione commerciale.
Sull'ultimo punto sono inoltre intervenute le disposizioni della legge 29 luglio 1981, n.
394, di conversione del DL 28 maggio 1981, n. 251 recante "Misure a sostegno
dell'esportazione italiana", che prevede l'istituzione presso il Mediocredito
centrale di un Fondo rotativo destinato al finanziamento a tasso agevolato dei programmi
di penetrazione commerciale in paesi non appartenenti alla UE. I finanziamenti del Fondo
sono destinati prioritariamente alle piccole e medie imprese, anche agricole, ai consorzi
ed ai raggruppamenti fra essi costituiti, nonché alle società a prevalente capitale
pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e
medie imprese del Mezzogiorno. Al fine di definire condizioni e modalità di concessione
del credito del Fondo è stato adottato il decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero, del 2 luglio 1987. In generale, per la
definizione delle modalità, delle condizioni e dei tempi d'intervento del Mediocredito,
la legge 227 del 1977 rimanda alla regolamentazione del Ministro del tesoro, adottata con
il decreto del 1° marzo 1988, n. 123.
Riguardo alle attività del Mediocredito centrale occorre segnalare che a partire dal 1°
gennaio 1999, in attuazione al decreto legislativo 143/ 1998, il Mediocredito centrale ha
trasferito alla società Simest S.p.A. la gestione degli interventi di sostegno
finanziario all'internazionalizzazione, insieme alle risorse materiali ed al personale
impiegato in tale attività. Inoltre, a seguito dell'ampio decentramento delle funzioni
legislative dallo Stato alle regioni, attuato a seguito dell'emanazione della legge 59 del
1997, a Mediocredito centrale è stata attribuita la gestione, per conto delle Regioni, di
agevolazioni prima regolate da convenzioni con le Amministrazioni centrali.
Nel 1993, facendo seguito al più complessivo processo di privatizzazione del settore
creditizio, con unapposita legge (legge n. 489 del 26 novembre 1993) il Mediocredito
fu trasformato in società per azioni, in una vera e propria banca, come anche la Cassa
per il credito di imprese artigiane. Si seguì la strada di una legge apposita e non
quella tracciata dalla cosiddetta "legge Amato" (legge n. 218 del 1990) per
garantire la peculiarità di questi istituti, al contempo enti finanziari ed erogatori di
agevolazioni. Più in particolare, con riferimento al Mediocredito centrale, la
trasformazione in società per azioni ha permesso un impulso deciso allattività
finanziaria dellistituto; tuttavia la legge di trasformazione (n. 489 del 1993), nel
ridefinire la missione del nuovo Mediocredito S.p.A., ha fissato finalità non lontane da
quelle originariamente assegnate allIstituto: stabiliva che la società dovesse
operare esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese con eccezione delle
operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e tale
contenuto veniva recepito integralmente nell'art. 4 dello Statuto della società nel quale
è indicato l'oggetto sociale.
In seguito, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto all'art. 54, comma 7 , la
sostituzione del comma 3 dell'art. 2 della legge 489/1993, con una nuova formulazione
dalla quale è derivato un ampliamento dell'oggetto sociale in relazione alle attività
riguardanti gli enti locali e le infrastrutture ed una correlativa modifica all'art. 4
dello Statuto della società, che ha fornito legittimazione formale ad attività in parte
già sperimentata dalla società.
Al riguardo, occorre ricordare come, sin dalla sua trasformazione in società per azioni,
il Mediocredito abbia affiancato alle tradizionali attività di supporto alle piccole e
medie imprese e sostegno allinternazionalizzazione del sistema produttivo italiano,
anche unattività di cosiddetto "project financing", come risulta
dalle relazioni illustrative del bilancio dellistituto.. Questo strumento, diffusosi
nei mercati internazionali negli ultimi anni, consente di finanziare progetti, in settori
specifici (quali lenergia, il gas, le infrastrutture, le telecomunicazioni), che
ripianano il debito attraverso flussi finanziari propri; si tratta, in sostanza, di una
forma di finanziamento privato delle grandi infrastrutture. La disposizione ha consentito
un pieno dispiegarsi di questa attività del Mediocredito e, come risulta dalla relazione
illustrativa del bilancio dellistituto riferito allesercizio 1996, la
trasformazione dellistituto in "banca di sviluppo" capace di
"coniugare lefficienza tipica delle investiment bank internazionali con
una finalità pubblica di sostegno allimpresa italiana".
Il comma 1 dell'art 37 dispone la soppressione della previsione, contenuta
nell'art. 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, in base alla quale il
Mediocredito centrale S.p.A opera prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie
imprese e degli enti locali nonché in operazioni riguardanti le infrastrutture, le
esportazioni e la cooperazione economica internazionale.
La relazione evidenzia come la modifica in esame sia finalizzata alla eliminazione di
vincoli operativi tipici della precedente natura di ente di diritto pubblico.
Si ricorda in proposito che, secondo quanto riportato nella Relazione previsionale e
programmatica per il 2000, tra le privatizzazioni che dovrebbero concludersi entro il
1999, è in corso la procedura di dismissione del 100% del capitale sociale del
Mediocredito Centrale.
Con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 è stata disposta l'alienazione della partecipazione
detenuta nel Mediocredito Centrale dal Ministero del Tesoro del bilancio e della
programmazione economica, mediante trattativa diretta e/o offerta pubblica di vendita, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 30 luglio 1994, n. 474.
E previsto che l'alienazione avvenga previe eventuali operazioni di ristrutturazione
e razionalizzazione societaria. In proposito nella Relazione previsionale e programmatica
per il 2000 si legge che la dismissione avverrà previo conferimento a Mediocredito
Centrale della partecipazione diretta del Tesoro nel Banco di Sicilia, pari al 22,37 del
capitale del Banco.
Si ricorda inoltre che Mediocredito Centrale ha acquisito alla fine del 1997 una quota di
rilievo del Banco di Sicilia (40,88 %), grazie ad una operazione di sottoscrizione
dell'aumento del capitale sociale, per un importo complessivo di 1000 miliardi.
L'operazione si è conclusa con l'inclusione da parte della Banca d'Italia in data 11
marzo 1999 nel Gruppo bancario Mediocredito centrale del Gruppo bancario Banco di Sicilia.
Pertanto, la dismissione della partecipazione nel Mediocredito Centrale S.p.A rappresenta
anche "l'occasione per dare l'avvio alla privatizzazione del Banco di Sicilia
S.p.A".
Il comma 2 dell'articolo 37, in esame, elimina le disposizioni che disciplinano
l'attribuzione e l'utilizzazione dei dividendi sugli apporti da parte dello Stato al fondo
di dotazione del Mediocredito centrale.
La disposizione in esame dispone, infatti, l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 37
del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 recante "Disposizioni sugli incentivi a
favore della produzione e dell'economia", convertito con modificazioni dalle Legge 18
settembre 1970, n. 1034, successivamente modificato dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Attualmente il dividendo è attribuito alle Stato e l'utilizzazione è stabilita nel
seguente modo: otto decimi sono destinati al fondo di dotazione stesso, mentre i residui
due decimi, oltre ad incrementare la riserva straordinaria del Mediocredito centrale sono
destinati ad iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del
Mediocredito centrale.
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ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
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