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Articolo 37
(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito Centrale S.p.A.)
 

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito Centrale S.p.A. le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo, della legge n. 489 del 1993 è sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della Società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano.".
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

L'articolo in esame contiene modifiche concernenti l'oggetto sociale e l'attribuzione dei dividendi del Mediocredito centrale S.p.A.
L’Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle piccole e medie imprese, più noto come Mediocredito centrale, fu creato con la legge n. 949 del 25 luglio 1952 come strumento per una politica di sviluppo di settori industriali ritenuti di interesse prioritario: le piccole e medie imprese. I primi quarant’anni di vita di questo istituto sono segnati dall’azione di sostegno alle imprese realizzata essenzialmente attraverso la gestione delle agevolazioni e degli incentivi previsti da una serie di provvedimenti legislativi tra i quali il più noto é la cosiddetta legge Sabatini, legge n. 1329 del 1965 "Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili".
La legge 22 dicembre 1953, n. 955, ha esteso le attribuzioni dell'Istituto al rifinanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni. Successivamente la legge n. 227 del 1977 ha autorizzato il Mediocredito a svolgere, insieme ad Istituti di credito e Sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, operazioni finanziarie relative al finanziamento di crediti derivanti dalle seguenti attività: esportazioni di merci; prestazioni di servizi, studi e progettazioni; esecuzione all'estero di opere provvisionali; locazioni finanziarie di macchinari; concessione di crediti di aiuto ai Paesi in via di sviluppo; programmi di penetrazione commerciale.
Sull'ultimo punto sono inoltre intervenute le disposizioni della legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione del DL 28 maggio 1981, n. 251 recante "Misure a sostegno dell'esportazione italiana", che prevede l'istituzione presso il Mediocredito centrale di un Fondo rotativo destinato al finanziamento a tasso agevolato dei programmi di penetrazione commerciale in paesi non appartenenti alla UE. I finanziamenti del Fondo sono destinati prioritariamente alle piccole e medie imprese, anche agricole, ai consorzi ed ai raggruppamenti fra essi costituiti, nonché alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Al fine di definire condizioni e modalità di concessione del credito del Fondo è stato adottato il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, del 2 luglio 1987. In generale, per la definizione delle modalità, delle condizioni e dei tempi d'intervento del Mediocredito, la legge 227 del 1977 rimanda alla regolamentazione del Ministro del tesoro, adottata con il decreto del 1° marzo 1988, n. 123.
Riguardo alle attività del Mediocredito centrale occorre segnalare che a partire dal 1° gennaio 1999, in attuazione al decreto legislativo 143/ 1998, il Mediocredito centrale ha trasferito alla società Simest S.p.A. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione, insieme alle risorse materiali ed al personale impiegato in tale attività. Inoltre, a seguito dell'ampio decentramento delle funzioni legislative dallo Stato alle regioni, attuato a seguito dell'emanazione della legge 59 del 1997, a Mediocredito centrale è stata attribuita la gestione, per conto delle Regioni, di agevolazioni prima regolate da convenzioni con le Amministrazioni centrali.
Nel 1993, facendo seguito al più complessivo processo di privatizzazione del settore creditizio, con un’apposita legge (legge n. 489 del 26 novembre 1993) il Mediocredito fu trasformato in società per azioni, in una vera e propria banca, come anche la Cassa per il credito di imprese artigiane. Si seguì la strada di una legge apposita e non quella tracciata dalla cosiddetta "legge Amato" (legge n. 218 del 1990) per garantire la peculiarità di questi istituti, al contempo enti finanziari ed erogatori di agevolazioni. Più in particolare, con riferimento al Mediocredito centrale, la trasformazione in società per azioni ha permesso un impulso deciso all’attività finanziaria dell’istituto; tuttavia la legge di trasformazione (n. 489 del 1993), nel ridefinire la missione del nuovo Mediocredito S.p.A., ha fissato finalità non lontane da quelle originariamente assegnate all’Istituto: stabiliva che la società dovesse operare esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e tale contenuto veniva recepito integralmente nell'art. 4 dello Statuto della società nel quale è indicato l'oggetto sociale.
In seguito, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto all'art. 54, comma 7 , la sostituzione del comma 3 dell'art. 2 della legge 489/1993, con una nuova formulazione dalla quale è derivato un ampliamento dell'oggetto sociale in relazione alle attività riguardanti gli enti locali e le infrastrutture ed una correlativa modifica all'art. 4 dello Statuto della società, che ha fornito legittimazione formale ad attività in parte già sperimentata dalla società.
Al riguardo, occorre ricordare come, sin dalla sua trasformazione in società per azioni, il Mediocredito abbia affiancato alle tradizionali attività di supporto alle piccole e medie imprese e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, anche un’attività di cosiddetto "project financing", come risulta dalle relazioni illustrative del bilancio dell’istituto.. Questo strumento, diffusosi nei mercati internazionali negli ultimi anni, consente di finanziare progetti, in settori specifici (quali l’energia, il gas, le infrastrutture, le telecomunicazioni), che ripianano il debito attraverso flussi finanziari propri; si tratta, in sostanza, di una forma di finanziamento privato delle grandi infrastrutture. La disposizione ha consentito un pieno dispiegarsi di questa attività del Mediocredito e, come risulta dalla relazione illustrativa del bilancio dell’istituto riferito all’esercizio 1996, la trasformazione dell’istituto in "banca di sviluppo" capace di "coniugare l’efficienza tipica delle investiment bank internazionali con una finalità pubblica di sostegno all’impresa italiana".
Il comma 1 dell'art 37 dispone la soppressione della previsione, contenuta nell'art. 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, in base alla quale il Mediocredito centrale S.p.A opera prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonché in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale.
La relazione evidenzia come la modifica in esame sia finalizzata alla eliminazione di vincoli operativi tipici della precedente natura di ente di diritto pubblico.
Si ricorda in proposito che, secondo quanto riportato nella Relazione previsionale e programmatica per il 2000, tra le privatizzazioni che dovrebbero concludersi entro il 1999, è in corso la procedura di dismissione del 100% del capitale sociale del Mediocredito Centrale.
Con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 è stata disposta l'alienazione della partecipazione detenuta nel Mediocredito Centrale dal Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, mediante trattativa diretta e/o offerta pubblica di vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 30 luglio 1994, n. 474.
E’ previsto che l'alienazione avvenga previe eventuali operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione societaria. In proposito nella Relazione previsionale e programmatica per il 2000 si legge che la dismissione avverrà previo conferimento a Mediocredito Centrale della partecipazione diretta del Tesoro nel Banco di Sicilia, pari al 22,37 del capitale del Banco.
Si ricorda inoltre che Mediocredito Centrale ha acquisito alla fine del 1997 una quota di rilievo del Banco di Sicilia (40,88 %), grazie ad una operazione di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, per un importo complessivo di 1000 miliardi. L'operazione si è conclusa con l'inclusione da parte della Banca d'Italia in data 11 marzo 1999 nel Gruppo bancario Mediocredito centrale del Gruppo bancario Banco di Sicilia.
Pertanto, la dismissione della partecipazione nel Mediocredito Centrale S.p.A rappresenta anche "l'occasione per dare l'avvio alla privatizzazione del Banco di Sicilia S.p.A".
Il comma 2 dell'articolo 37, in esame, elimina le disposizioni che disciplinano l'attribuzione e l'utilizzazione dei dividendi sugli apporti da parte dello Stato al fondo di dotazione del Mediocredito centrale.
La disposizione in esame dispone, infatti, l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 37 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 recante "Disposizioni sugli incentivi a favore della produzione e dell'economia", convertito con modificazioni dalle Legge 18 settembre 1970, n. 1034, successivamente modificato dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 412. Attualmente il dividendo è attribuito alle Stato e l'utilizzazione è stabilita nel seguente modo: otto decimi sono destinati al fondo di dotazione stesso, mentre i residui due decimi, oltre ad incrementare la riserva straordinaria del Mediocredito centrale sono destinati ad iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

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29 ottobre1998
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