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Articolo 16
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di "clienti idonei" del mercato elettrico)
 

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dei consorzi previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle anzidette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

L'articolo 16 , come si legge nella relazione introduttiva, ribadisce l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", relative ai "clienti idonei" del mercato elettrico.
Si ricorda che, a seguito dell'emanazione del citato decreto legislativo, il mercato elettrico è caratterizzato dall'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" ed uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, ovvero tutti gli utenti domestici e gli altri utenti che presentano consumi inferiori a determinate soglie prefissate e che, si ritiene, non abbiano la forza contrattuale (proprio a causa dei loro bassi consumi) per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori nazionali ed esteri a condizioni vantaggiose. Ai clienti vincolati la fornitura è garantita dall'acquirente unico tramite i distributori locali ed è loro assicurata la tariffa unica nazionale definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Sul secondo mercato operano i clienti idonei, ovvero quegli utenti, persone fisiche o giuridiche, che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno facoltà di stipulare direttamente contratti di fornitura, non soggetti a tariffa, con produttori, distributori o grossisti per la copertura dei propri consumi.
L'articolo in esame prevede che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con direttiva del Presidente del Consiglio vengano stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione fra le pubbliche amministrazioni dei consorzi che possano assumere la qualifica di clienti idonei, grazie alla somma dei consumi dei singoli componenti.
Si ricorda che l'art. 14 del decreto legislativo 79 del 1999, che stabilisce i criteri per l'attribuzione della condizione di cliente idoneo, delineando così la graduale apertura del mercato elettrico, introduce, al comma 2, la categoria dei consumatori finali che consumano più di 30 GWh annui.
In tale categoria sono comprese anche le imprese costituite in forma societaria , i gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili. Anche in questo caso la soglia minima di consumo deve essere superiore a 30 GWh, considerata, però come somma dei consumi dei singoli componenti. I singoli consumi devono avere una dimensione minima di 2 GWh su base annua e devono essere ubicati esclusivamente nello stesso comune del punto di prelievo o in comuni contigui.
Per tale ultima categoria di clienti idonei i consumi sono riferiti all'anno precedente, sono comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta e sono misurati in un unico punto del territorio nazionale.
L'articolo 14, inoltre indica quali clienti idonei i distributori e i grossisti, limitatamente all'energia elettrica consumata dai propri clienti, i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura elettrica scegliendo il venditore o il distributore, ovvero i clienti idonei esteri, e l'azienda costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.
E' opportuno sottolineare che i commi 3 e 4 dell'art. 14, del decreto legislativo n. 79 del 1999, indicano gli ulteriori aumenti di apertura del mercato: a partire dal 1° gennaio 2000 saranno clienti idonei i consumatori di non meno di 20 GWh, anche costituiti come gruppi di imprese, purché formati da consumatori di almeno 1 GWh. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la soglia necessaria di consumo per i clienti idonei sarà portata a 9 GWh. A partire dalla stessa data saranno compresi tra i clienti idonei tutti i consumatori di oltre 40 GWh, a prescindere dal punto di misura, purché ciascun punto di misura corrisponda almeno 1GWh di consumo.
I clienti idonei in possesso dei requisiti prescritti autocertificano la propria qualifica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Per quanto attiene inoltre alla individuazione delle pubbliche amministrazioni, l'articolo in esame fa riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Pertanto, "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

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29 ottobre1998
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