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Articolo 14
(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)
 

1. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è sostituito dal seguente:
"24. All'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente."

L’articolo riformula disposizione della legge 14 gennaio 1999, n. 4 ("Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole": più in particolare, l’articolo 1, comma 24) il quale, per come novella l’articolo 103 (dedicato a riconoscimenti ed equiparazioni di servizio), comma 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, farebbe intendere che il periodo di dottorato di ricerca valga sia ai fini previdenziali - con onere a carico dei beneficiari - sia ai fini della anzianità di servizio. A cagione di tale secondo profilo, precisa la relazione tecnica, ai circa 10.000 ricercatori e professori associati attualmente in servizio (nonché ai nuovi assunti), si applicherebbe un incremento figurativo della anzianità di servizio, con conseguente incremento stipendiale (per effetto della ricostruzione della carriera) di circa il 10 per cento. Ne conseguirebbe un onere complessivo di circa 30 miliardi.
L’articolo in esame stabilisce di contro che il periodo di dottorato possa essere valutato, con oneri a carico dei richiedenti, solo ai fini del trattamento pensionistico. Si mira in tal modo a precludere l’aggravio di spesa, sopra indicato.
Si segnala peraltro che la legge recante "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" (ex A.S. n. 4194, definitivamente approvato dalla 7° Commissione del Senato in sede deliberante nella seduta del 29 settembre 1999), all’articolo 8, comma 8 serba un riferimento alla validità del periodo di frequenza del dottorato di ricerca ai fini - oltre che del trattamento di quiescenza e previdenza - della carriera.

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29 ottobre1998
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