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Articolo 13
(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili
in relazione alla variazione del costo della vita)
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
L'articolo 13 congela - per il triennio 2000-2002 - gli importi erogati dallo Stato per
indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in
relazione alla variazione del costo della vita.
In particolare, la disposizione proroga l'applicabilità, per il triennio
2000-2002, dell'art. 7, comma 5, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, già prorogata per il triennio
1994-1996 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per il triennio 1997-1999 dall'art. 1,
comma 66, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato per il 1997). Il comma 5 dell'art.
7 della legge n. 438 del 1992 ha stabilito, infatti, che tutte le indennità,
gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, che, per legge, atto amministrativo o
norma contrattuale, comprendano anche una quota di indennità integrativa speciale
prevista per il settore pubblico o l'indennità di contingenza prevista per il settore
privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della
vita, restino determinati per il 1993 - e, per effetto delle ricordate proroghe
successive, fino al corrente anno 1999 - agli stessi livelli del 1992. Il successivo comma
6, tuttavia, attutisce la portata di tale disposizione, prevedendo che le indennità di
missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e
quelle aventi natura di rimborso spese potranno subire variazioni nei limiti del tasso
programmato di inflazione.
L'articolo all'esame richiama altresì il comma 67 dell'art. 1, l. n. 662 del 1996, che,
con riferimento al triennio 1997-1999, prevede il congelamento nella misura corrisposta
nel 1996 anche delle indennità di missione e di trasferimento, delle indennità
sostitutive dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese,
che siano suscettibili, per legge o per disposizioni contrattuali, di variazioni in
relazione al tasso programmato di inflazione o agli indici ISTAT sull'aumento del costo
della vita. Il comma 67, tuttavia, non richiama la disposizione del comma 6 dell'art. 7
della legge n. 438/1992, che, come si è detto, consente la variazione dell'importo degli
emolumenti da esso previsti nei limiti del tasso programmato di inflazione.
Il distinto richiamo operato all'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, ed all'art. 1,
comma 66, l. n. 662 del 1996, da un lato, ed all'art. 1, comma 67, della stessa l. n. 662
del 1996 dall'altro, sembra pertanto lasciare inalterato, attraverso la mera proroga fino
a tutto il 2002, il separato meccanismo di quantificazione - l'uno soggetto a
rivalutazione, l'altro congelato al 1996 - previsto per le indennità, i compensi, le
gratifiche e gli emolumenti di qualsiasi genere, e, rispettivamente, per le indennità di
missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e
quelle aventi natura di rimborso spese.
Una innovazione rispetto alla normativa vigente è, invece, rappresentata
dall'espressa estensione del regime sopra descritto agli emolumenti, indennità, compensi
e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei - cioè a
persone non dipendenti - per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di
specifiche funzioni (ad esempio, consulenti, componenti di commissioni in pubblici
concorsi, etc.).
Per quanto attiene agli effetti finanziari della disposizione sopra esaminata, nella
Relazione tecnica al disegno di legge si rileva che in carenza dell'intervento normativo
con essa operato, gli importi degli emolumenti di cui si tratta subirebbero un incremento
valutabile nel 9,60%, con una maggior spesa, in relazione alle unità di servizio, di
circa 130 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il settore statale. Per
il settore pubblico, la maggiore spesa sarebbe di 70 miliardi per anno. La misura proposta
produrrebbe, invece, una economia di 200 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000,
2001 e 2002.
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ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
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