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Articolo 12
(Riduzione del personale del comparto scuola)
 

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore dell'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2- bis, della medesima legge n. 449 del 1997.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L’articolo dispone (al comma 1) la riduzione dell’1 per cento del personale del comparto scuola in servizio al 31 dicembre 2000, rispetto a quello in servizio alla fine dell’anno 1999.
Già la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cd. "collegato" alla legge finanziaria ’98) previde (articolo 40, comma 1) che il numero dei dipendenti della scuola dovesse risultare, alla fine del 1999, inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell’anno 1997. Prevedeva inoltre, quella disposizione, che la determinazione numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999 fosse determinata con decreto del ministro della pubblica istruzione (di concerto con i ministri del tesoro e della funzione pubblica), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L’articolo in commento dispone una riduzione di personale aggiuntiva a quella già prevista dalla legge n. 449 del 1997. Poiché sulla scorta della riduzione dettata da quest’ultima, le unità di personale in servizio al 31 dicembre 1999 sono stimate in 965.984 unità, la riduzione ulteriore dell’1 per cento ora prevista, comporterebbe una diminuzione di 9.660 unità.
I risparmi conseguenti sono stimabili in: 205 miliardi per l’anno 2000; 534 miliardi a decorrere dal 2001.
Il comma 2 del presente articolo dispone che una quota parte di tali risparmi (ossia 123 miliardi per il 2001; il 60 per cento, vale a dire 320 miliardi, a decorrere dal 2002) sia destinata ad incrementare il fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Tale fondo è stato istituito dall’articolo 40, comma 7 della citata legge n. 449 del 1997. Su uno schema di direttiva ministeriale recante gli interventi prioritari da finanziare con il fondo, le indicazioni sul loro monitoraggio e valutazione nonché i criteri generali per la ripartizione delle somme, la 7° Commissione del Senato espresse parere nella seduta del 12 maggio 1999.
Conseguono pertanto al dispositivo dell’articolo le seguenti economie di bilancio: 205 miliardi per il 2000; 411 miliardi per il 2001; 214 miliardi a decorrere dal 2002.

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28 ottobre1998
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