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Articolo 11
(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)
 

1. All'articolo 39 legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2 la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco . Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.";
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da "ivi compresi" fino alla fine del periodo;
e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Con la medesima cadenza semestrale, per quanto concerne le progressioni interne del personale già in servizio presso le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, viene verificata la coerenza dei processi di progressione interna con i principi di selettività fissati, per la riqualificazione professionale del personale, dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono sottoposti altresì a verifica i criteri e le modalità di finanziamento dei fondi di amministrazione o ente, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e la congruità delle dotazioni organiche, con l'obiettivo di contenimento dei costi. In tale ambito sarà verificato che gli incrementi derivanti dai reinquadramenti o dai passaggi di personale all'interno di ciascuna area funzionale sono finanziati mediante l'utilizzazione di risorse aventi carattere di certezza e di continuità. Per consentire il celere e compiuto svolgimento dell'istruttoria, a decorrere dall'anno 2000, il contingente di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è integrato di ulteriori 10 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, messe a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che possono avvalersi anche di consulenti specializzati nel campo della revisione organizzativo-aziendale. Ciò allo scopo di accertare il livello di sviluppo dei processi innovativi e agevolare le iniziative di riorganizzazione, anche in forma sperimentale, comunque finalizzate all'ottimizzazione delle risorse umane, con un onere non superiore a 1,5 miliardi di lire annue.";
f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:
"18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3 definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al quattro per cento del totale dei dipendenti le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
18-ter. All'articolo 1, comma 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non costituisce causa di esclusione dall'iscrizione ai relativi ordini professionali lo stato di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al cinquanta per cento di quello ordinario.";
g) Dopo il comma 20 è inserito il seguente: "20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di reclutamento adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51 della presente legge.".
2. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

L’articolo 11 si propone, secondo quanto illustrato nella relazione governativa, da una parte il rafforzamento del sistema di programmazione delle assunzioni e, dall’altra, un’ulteriore incentivazione del ricorso al part-time e ad altre tipologie di lavoro flessibile.
Per quanto concerne il primo aspetto, la relazione valuta che il vigente sistema programmatorio delle assunzioni – pur avendo determinato una "netta inversione di tendenza" rispetto alla precedente disciplina contrassegnata da blocchi ripetuti di anno in anno e da altrettanto ripetute deroghe - manifesti tuttavia difficoltà applicative quali l’insufficienza e l’incongruità dei dati e l’eccessivo numero di priorità imposte dalla legge ("normativamente prefigurate"). In particolare per queste ultime ci si propone un "azzeramento", seppure il precipitato normativo dell’intento non appare formulato in termini espliciti.
Si ricorda che la risoluzione parlamentare che approvava il DPEF impegnava – tra l’altro – il Governo a (F.2) a "rafforzare e garantire l'effettiva applicazione, nell'amministrazione, delle procedure di programmazione delle assunzioni del personale statale, fornendo al Parlamento una precisa analisi dei relativi dati, articolata per Ministeri e comparti, ed adottando misure che consentano (a) di "riassorbire" nel corso del 2000 eventuali sfondamenti determinatisi nel 1998 e 1999, (b) di razionalizzare l'utilizzo del personale pubblico per fare concorrere questa categoria di spesa al raggiungimento degli obiettivi finanziari per il prossimo quadriennio".
La disposizione in esame opera dunque novellando l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – "collegato" alla legge finanziaria del 1998 – che contiene appunto la disciplina delle assunzioni presso le amministrazioni pubbliche.
L’art. 39 (già modificato, in particolare – nella parte che qui rileva - dall'art. 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) prevede, nel testo vigente, un’articolata procedura che consta della valutazione del numero dei dipendenti in servizio e della deliberazione delle assunzioni a livello centrale, da parte del Consiglio dei ministri; una quota delle assunzioni comunque effettuate deve dar luogo a rapporti di lavoro a tempo parziale e a contratti di formazione-lavoro; è delineato un sistema di monitoraggio dei flussi di "entrata e uscita" del personale e delle conseguenti spese.
Il comma 1 in particolare pone a carico degli "organi di vertice" delle amministrazioni pubbliche un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo conto delle assunzioni obbligatorie. Il comma 2 dispone che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, valutino il numero complessivo dei dipendenti in servizio. La rilevazione del numero di dipendenti di ciascuna amministrazione è quindi adempimento preliminare alla programmazione delle assunzioni, disciplinata dai successivi commi. Il comma 3 dispone che il Consiglio dei Ministri deliberi trimestralmente il numero delle assunzioni. Il comma 3-bis, inserito dalla citata legge 448, prevede che la disciplina autorizzatoria si applichi alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguardi tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale.
I commi da 4 a 16 si presentano in qualche modo parentetici rispetto al flusso della procedura programmatoria e dispongono – sia pure nell’ambito di quella procedura - l’assunzione di complessive 3.800 unità di personale per specifiche esigenze.
Il comma 18 prevede poi che una percentuale non inferiore al 25% delle nuove assunzioni sia destinata a rapporti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno o con contratti di formazione e lavoro, mentre i commi 19 e 20 definiscono l’ambito di applicazione dei quattro commi contenenti i principi generali della programmazione (da 1,2, 3 e 18) per i diversi tipi di amministrazioni pubbliche .
Il comma 1 dell’articolo 11 in esame modifica - mediante lettere da a) a g) - il testo dell’art. 39 di cui si è fin qui detto. In particolare:
la lettera a) modifica il comma 2 dell’art. 39, disponendo per il 2001 un’ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997.
La riduzione è ulteriore perché sono fatti salvi gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti. Tali obiettivi consistono attualmente:
nella riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997.
alla data del 31 dicembre 1999 una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997
per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997
la lettera b) inserisce un comma 2 bis che, come il successivo comma 3, si propone di rendere più stringente il procedimento al fine di raggiungere effettivamente le prefissate percentuali di riduzione del personale
A tal fine si prescrive – come recita la relazione al ddl di far precedere la decisione da una ricognizione "attenta e puntuale" per singoli comparti. Il testo dispositivo prevede che la programmazione delle assunzioni tenga conto dei risultati raggiunti nell'anno precedente e che i calcoli vadano eseguiti separatamente per :
ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo;
enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità;
Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I ministri della funzione pubblica e del Tesoro riferiscono al Consiglio dei ministri entro il 28 febbraio di ogni anno.
la lettera c) modifica il comma 3che, come detto, attualmente prevede le modalità e le condizioni della delibera che trimestralmente il Consiglio dei Ministri effettua sul numero delle assunzioni.
Come detto, la modifica si propone di rendere più stringente il procedimento al fine di raggiungere effettivamente le prefissate percentuali di riduzione del personale. Dal 2000 la delibera del Consiglio dei Ministri sul numero massimo delle assunzioni deve essere adottata entro il 30 giugno. Essa viene preceduta da alcuni adempimenti tesi ad evitare scostamenti tra i dati emergenti e gli obiettivi di riduzione da una parte e le decisioni operative dall’altra. definire le priorità e le necessità operative da soddisfare; tenere conto delle esigenze di introduzione di nuove professionalità.
Due ulteriori vincoli, uno procedurale ed uno territoriale, appaiono ("comunque") immediatamente precettivi:
subordinare le assunzioni alla mobilità (il vincolo è presente anche nell’attuale testo del comma 3; la disciplina vigente sulla mobilità viene richiamata dal testo proposto, qui in esame)
assumere prima dove vi sono le maggiori carenze di personale.
La disposizione che estende l’applicazione della norma in esame anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie ripete la formulazione già vigente (cfr. nota 1).
Da una successiva disposizione (lettera "f" che modifica il comma 18 dell’art. 39, sulla quale cfr. infra) si ricava che – contestualmente alla decisione sul "tetto" alle assunzioni – il Consiglio dei Ministri determini anche il numero di persone da assumere part-time (non si tratterebbe, in tal caso, di un "tetto" ma, semmai, di un "minimo" o comunque di un parametro cui tendere).
la lettera d) modifica il comma 3 bis vigente che, si ricorda, dispone l’applicabilità della procedura alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e a tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale.
In particolare – eliminando parte del disposto normativo - si escludono, dall’ambito di applicazione, le nuove assunzioni relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica, e si elimina la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che detta criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre, in ragione delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni.
la lettera e) introduce un comma 3 ter che disciplina sia i requisiti delle richieste di autorizzazione alle assunzioni che le amministrazioni presentano alla Presidenza del Consiglio, sia l’istruttoria che viene compiuta su tali richieste, nonché sulle progressioni interne, prima delle relative delibere di autorizzazione.
Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da una relazione illustrativa che contenga, in sintesi, le iniziative di semplificazione e di funzionalità.
Il Consiglio dei ministri, semestralmente, delibera sulle richieste ed anche sulle progressioni interne del personale già in servizio (presso le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità) sulla base di un’istruttoria.
L’istruttoria, svolta da presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, e ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, deve riscontrare:
le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale;
l'impraticabilità di soluzioni alternative (mobilità o razionalizzazione interna);
Una delibera sulle progressioni interne del personale già in servizio viene adottata con la medesima cadenza semestrale e deve riscontare:
la coerenza con la selettività richiesta per la riqualificazione professionale dall'art. 11 del d.l. 30 luglio 1999, n. 287, e con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
i criteri e le modalità di finanziamento dei fondi di amministrazione o ente, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e la congruità degli organici con il contenimento dei costi.
la copertura certa e duratura dei maggiori costi dovuti a reinquadramenti o a passaggi di personale.

 

Gli ultimi due periodi della lett. e) sono stati stralciati dal Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 126, comma 3, del Regolamento.
Essi, con il plurimo obiettivo di svolgere al meglio l'istruttoria, accertare il livello di sviluppo dei processi innovativi e agevolare le iniziative di riorganizzazione, consentono – dal 2000 – al dipartimento della Funzione pubblica ed al ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di avvalersi di altri 10 esperti, in aggiunta a quelli di cui già si avvalgono alcune amministrazioni, anche consulenti specializzati nel campo della revisione organizzativo-aziendale. Gli esperti possono essere messi anche in posizione di comando o fuori ruolo, l’onere non deve superare 1,5 miliardi di lire annue.
la lettera f) riguarda l’utilizzo del part-time e di altre tipologie contrattuali flessibili e sostituisce il comma 18, introducendo nel contempo i commi 18 bis e 18 ter.
Attualmente il comma 18 prevede – come già anticipato - che una percentuale non inferiore al 25% delle nuove assunzioni sia destinata al part-time, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno o con contratti di formazione e lavoro.
La disposizione in esame, al dichiarato scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni, prevede che il Consiglio dei ministri, come detto, determini, contestualmente al "tetto" delle assunzioni annue, anche la percentuale – non inferiore al 50% (attualmente è il 25%) - del personale da assumere part-time o con altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, le amministrazioni che non hanno raggiunto almeno il 4% di part-time sul totale possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, solo ad assumere personale part-time. L'eventuale trasformazione a tempo pieno di rapporti part-time può avvenire a condizione che ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporti part-time: sembra di poter desumere in sostanza che la trasformazione di un part-time in tempo pieno sia subordinata all’assunzione – o alla autorizzazione - di un altro part-time.
Il comma 18-bis, introdotto ex novo sembra consentire una tipologia particolare di part-time ("regime di impegno ridotto") per i dirigenti non titolari di uffici, i cui effetti sul trattamento economico - non si specifica se di riduzione, come pare più probabile, o di incremento – sono rimessi alla contrattazione.
Il comma 18-ter, anch’esso introdotto ex novo modifica l'articolo 1, comma 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che riguarda il rapporto tra l’iscrizione agli albi e la qualifica di pubblico impiegato, disponendo che non è causa di esclusione dall'iscrizione agli ordini professionali lo stato di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al cinquanta per cento di quello ordinario.
la lettera g) modifica il comma 20 e riguarda le amministrazioni cui non si applica la disciplina fin qui descritta (si tratta delle amministrazioni diverse da quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ex comma 3 bis dell’art. 39 qui novellato). La disposizione in esame tiene fermo quanto previsto dai commi 19 e 20 che riguardano appunto le altre amministrazioni (le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca - comma 19 - nonché gli enti pubblici non economici - comma 20) per le quali già attualmente si prevede che adeguino i propri ordinamenti in senso conforme all’ordinamento dell’amministrazione statale.
Nel testo qui in esame si prevede che le politiche di reclutamento siano adeguate alla riduzione della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, richiamando i già esaminati commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili. Il testo appare promuovere anche l'incremento del part-time e di altre tipologie contrattuali flessibili.
Per le Università la disposizione fa salvo l'intero articolo 51 della legge 449/97 che costituisce una disposizione organica sul concorso del sistema universitario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e regola, in particolare ai commi 4 e 5, le assunzioni di personale , che dispongono – tra l’altro che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possano eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario .
La disposizione appare quindi fare eccezione per le Università (cui applica la previgente disciplina), mentre per gli enti di ricerca non si effettua la stessa eccezione disposta per le Università e resta ferma la regolamentazione risultante dal richiamo al comma 19.
Il comma 2 dell’articolo 11 qui in esame eleva da 18 a 24 mesi la validità delle graduatorie, anche per il personale con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Lo stesso comma prevede inoltre che:
le predette graduatorie restano comunque valide comunque fino al 31 dicembre 2000;
le graduatorie valide al 31 dicembre 1998 restano in vigore fino al 31 dicembre 2000;
le graduatorie una cui successiva scadenza è prevista da specifiche disposizioni di legge restano valide fino alla data prevista.
La relazione al ddl chiarisce che la proroga delle graduatorie è legata alla più lunga ed articolata sequenza procedimentale necessaria per le assunzioni.
La relazione tecnica, infine, valuta per il 2000 in (circa) 270 mld l’economia correlata alle misure suesposte, cui aggiunge 220 mld. in ragione sia del sostanziale blocco delle assunzioni che si determinerebbe – nel primo semestre – nelle more del completamento della procedura delineata, sia dell’aumento dei part-time e delle altre forme lavorative flessibili. Per il 2001 la cifra è stimata in 800 miliardi e, per il 2002, in 970 miliardi in virtù del consolidamento degli effetti (da tali cifre vanno detratti 1,5 miliardi per ogni anno destinati – nei termini sopra ricordati - agli esperti tecnici)

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28 ottobre1998
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Tino Bedin