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Articolo 10
(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, é determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia ed, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'articolo 10 determina l'importo complessivo massimo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale (dal 2000 al 2002) al rinnovo dei contratti del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonché dei miglioramenti economici delle categorie escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi del d.lgs. n. 29 del 1993, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (comma 3).
Per quanto attiene ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, il comma 1 determina tale importo massimo di spesa per i rinnovi contrattuali, con riferimento a ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, rispettivamente in 629 miliardi, 1.761 miliardi e 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 29/1993.
Nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, si chiarisce che i benefici economici recati dal testo all'esame sono contenuti, in linea con gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economica e finanziaria, entro il tasso programmato di inflazione (1,2% per il 2000 e 1,1% per il 2001). Inoltre, "ai fini della determinazione degli oneri contrattuali, pur tenendo conto che sono stati riconosciuti nel precedente biennio contrattuale benefici incrementali, rispetto al tasso d'inflazione del biennio 1998-1999, pari all'1,5% (recupero mancato adeguamento salariale per gli anni precedenti) più un importo aggiuntivo dello 0,8% (attivazione contrattazione integrativa), ormai consolidato in bilancio, si è ritenuto di assicurare l'esigenza di ulteriore sviluppo della contrattazione di secondo livello attraverso il riconoscimento di un ulteriore 0,4% nel biennio 2000-2001".
Il comma all'esame richiama, inoltre, l'articolo 52 d.lgs. n. 29/1993, come modificato dal d.lgs. n. 387/1998, che stabilisce le modalità di stanziamento delle disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche. La norma da ultimo citata prevede, in particolare, che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria (quella, appunto, oggetto di esame nella presente sede), determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi, sempre a carico del bilancio dello Stato, per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti pubblici cui si applica il decreto legislativo n. 29/1993, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. Le somme provenienti da tali trasferimenti devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
Il comma 1 prevede, infine, che tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e, in ogni caso, con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
A questo riguardo si ricorda che la l. 11 luglio 1980, n. 312, recante l'assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato, aveva sostituito alla previgente organizzazione del personale pubblico per carriere un diverso assetto basato sulla suddivisione orizzontale in otto (poi divenute nove) qualifiche funzionali e su una concorrente separazione verticale in profili professionali che identificano la tipologia della prestazione lavorativa. Tale schema organizzatorio è stato ulteriormente modificato e semplificato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999, supplemento ordinario alla Serie generale. Le nove qualifiche funzionali previste dalla legge del 1980 sono state accorpate in tre aree: Area A (comprendente i livelli dal I al III); Area B (comprendente i livelli dal IV al VI); Area C (comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento). Nell'area C è, inoltre, istituita una separata area dei "professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano un'attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali. Ancora nell'area C trovano collocazione le posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità. I requisiti per l'inquadramento nelle diverse aree (corrispondenti a livelli omogenei di competenze) sono elencati nelle declaratorie allegate al Contratto.
Il contratto contiene, inoltre, disposizioni che riguardano il trattamento economico, nell'ambito delle quali viene istituito, presso ciascuna amministrazione, il "fondo unico di amministrazione", finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, attraverso, tra l'altro, il compenso per compiti che richiedono particolari responsabilità e rischi, gli incentivi alla mobilità del personale, l'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva o correlati al merito ed impegno individuale.
Il comma 2 determina la spesa per i miglioramenti economici del personale non contrattualizzato di cui all'articolo 2, comma 4, d.lgs. n. 29/1993 (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla carriera di vice consigliere di prefettura, dipendenti del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della Consob e dell'Autorità antitrust). Il relativo onere è individuato in lire 236 miliardi per il 2000, in lire 660 miliardi per il 2001 ed in lire 850 miliardi per il 2002.
Il comma determina, inoltre, un ulteriore somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da utilizzarsi nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e per il personale dirigente delle forze armate e delle forze di polizia, ai sensi della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura).
Nella materia, va ricordato che l'art. 24, l. 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria per il 1999) dispone che - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - il complesso della retribuzione (stipendio, indennità integrativa speciale ed assegni fissi e continuativi) dei pubblici dipendenti non contrattualizzati è adeguato di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. Per il personale di magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare), nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato, sono fatte salve le specificità previste dalla l. 19 febbraio 1981, n. 27, che prevede un adeguamento di diritto triennale, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente da alcune categorie di pubblici dipendenti, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
Inoltre, la legge n. 266 del 1999, prima citata, ha delegato il Governo a prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (articolo 1 della legge), e prefettizia (articolo 10 della legge), sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative delle rispettive categorie, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici. I contenuti della contrattazione - che riguardano, tra gli altri, il trattamento economico fondamentale e accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali - sono recepiti con successivo decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge, i procedimenti negoziali ai quali si è prima fatto riferimento, assicurano - in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificità ed unitarietà di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia e con il limite delle risorse finanziarie disponibili - sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri rapportati alla figura apicale, del trattamento economico delle predette carriere. Per quanto attiene al personale delle forze armate e delle forze di polizia, il comma 2 dell'articolo 10 all'esame rinvia, per le relative modalità di utilizzazione, all'articolo 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999, in base al quale gli emolumenti stanziati sono attribuiti - previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti stessi - ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.
Il comma 4 fa riferimento ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché ai miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari, che costituiscono categoria non contrattualizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, d.lgs. n. 29/1993 (i cui oneri stipendiali ricadono, tuttavia, non sullo Stato, come per le categorie di cui al precedente comma 4, bensì direttamente sulle università). La disposizione all'esame prevede che a tali rinnovi contrattuali e corresponsione di miglioramenti economici provvedano le amministrazioni di competenza nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci. Si ricorda, a tal riguardo, che in base al comma 1-bis dell'articolo 52, d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dal d.lgs. n. 387 del 1998, per le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio.
Il comma 5 prevede, infine, che le somme stanziate dall'articolo all'esame per i rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per i miglioramenti economici del personale non contrattualizzato (commi 1, 2 e 4 dell'articolo all'esame) sono da ritenersi comprensive dei contributi pensionistici (a carico del datore pubblico e del dipendente), di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

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28 ottobre1998
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