i-p241
Articolo 2, comma 4
(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)
4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
La Tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza però poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge (art. 11-quater della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'art. 8 della legge n. 362 del 1988).
Il disegno di legge finanziaria deve inoltre indicare in apposito allegato per ciascuna legge di spesa pluriennale i residui di stanziamento e le giacenze di tesoreria eventualmente in essere al 30 giugno dell'anno in corso.
Quest'ultima prescrizione ha fini meramente conoscitivi; essa consente peraltro di avere indicazioni interessanti sulla capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni: i residui di stanziamento si formano infatti allorché, rispetto agli stanziamenti di competenza, non vengano presi impegni e quindi la procedura di spesa non sia neanche iniziata; le giacenze di tesoreria si formano invece alla fine della procedura di spesa del bilancio (qualora le somme relative debbano transitare in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria) in relazione al loro mancato utilizzo da parte dei soggetti destinatari.
Gli stanziamenti previsti nella Tabella F del presente disegno di legge finanziaria ammontano complessivamente a 53.124 miliardi per il 2000, a 54.142 miliardi per il 2001, a 35.471 miliardi per il 2002 e a 31.891 per il 2003 ed anni successivi.
Complessivamente la Tabella F del disegno di legge in esame, a seguito delle rimodulazioni proposte, determina una riduzione di 4.118 miliardi delle autorizzazioni pluriennali di spesa nel 2000, compensati da incrementi di 1.771 miliardi nel 2001, di 1.787 miliardi nel 2002 e di 560 miliardi nel 2003 ed anni successivi.
Come si è detto, la Tabella F rimodula le quote annue senza operare variazioni dello stanziamento complessivo di ciascuna legge. Queste ultime, tuttavia, sono eventualmente determinate dalle Tabelle D ed E; qualora le leggi siano ricomprese anche in Tabella F, essa riflette anche tali variazioni.
La Tabella F in esame sconta i rifinanziamenti esposti nella precedente Tabella D.
Rispetto alla Tabella F della legge finanziaria 1999, sono esposte un maggior numero di leggi, per effetto della nuova Tabella D che prevedendo rifinanziamenti pluriennali, automaticamente determina liscrizione in Tabella F di tali leggi .Analizzando le singole leggi pluriennali, la presente Tabella F effettua rimodulazioni nei seguenti settori di spesa:
2 - Interventi a favore delle imprese industriali
Interventi nel settore aeronautico legge n. 266/1997, art. 4, co. 3 (Industria, U.P.B. 6.2.1.16 - cap. 7800): riduzioni di 200 miliardi nel 2000, con slittamento di 100 miliardi nel 2001 e 100 miliardi nel 2002. 3 - Interventi per calamità naturali:
- Zone terremotate nel 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa: per gli stanziamenti relativi alla ricostruzione dei comuni danneggiati legge n. 433/1991 (Tesoro, U.P.B. 7.2.1.1.-cap. 8500): riduzione di 100 miliardi nel 2000 e di 100 miliardi nel 2001, con slittamento complessivo per 200 miliardi al 2003 ed anni successivi.
- Eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 - D.L. n. 691 del 1994 e D.L. n. 154 del 1995 (Lavori pubblici, U.P.B. 4.2.1.3.-cap. 7484 e U.P.B. 6.2.1.9.-cap. 8602): riduzioni complessive di 133 miliardi nel 2000 e di 100 miliardi nel 2001, con slittamento di 233 miliardi al 2002.
4 - Interventi nelle aree depresse:
- Legge n. 64/1986 (Tesoro, U.P.B. 7.2.1.8.-cap. 8590): gli stanziamenti relativi al 2000 vengono ridotti di 2.500 miliardi, che sono trasferiti al 2002.
- Legge n. 208/1998.
Le risorse per le aree depresse sono previste dallarticolo 1, comma 1, della legge n. 208 del 1998, ripartite dal CIPE con la deliberazione n. 70/1998, sono interessate dalle rimodulazioni determinate dalla presente Tabella F, attraverso lanticipazione per complessivi 2.500 miliardi dal 2002 al 2001. Lo slittamento anticipato riguarda diversi stati di previsione e numerose unità previsionali.Complessivamente le risorse per le aree depresse, a seguito delle rimodulazioni previste dalla Tabella F, vengono ridotte di 2.500 miliardi nel 2000, che slittano al 2001.
8 Edilizia residenziale e agevolata:
Per le risorse previste dal D.L. n. 9/1992 è previsto lo slittamento di 221,9 miliardi dal 2001 al 2002 (Tesoro, U.P.B. 3.2.1.14, cap. 7251).
9 - Mediocredito centrale:
- Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, U.P.B. 3.2.1.46, cap. 7657): slittamento degli stanziamenti previsti da diverse disposizioni legislative per complessivi 212,6 miliardi dal 2001 al 2002
10 - Artigiancassa:
- Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi a favore delle imprese artigiane (Tesoro, U.P.B. 3.2.1.26.-cap. 7401): sulle autorizzazioni pluriennali di spesa previste dallarticolo 15, comma 43, della legge finanziaria 1988 è previsto uno slittamento di 69,7 miliardi dal 2001 al 2002. Analogo slittamento è previsto per 29,7 miliardi relativi alla legge n. 321/1990. Infine relativamente alle risorse previste dallarticolo 12, comma 3, della legge n. 266/1997, è operata una riduzione pari a 75 miliardi nel 2000, con conseguente slittamento al 2003 e anni successivi. Complessivamente le risorse per lArtigiancassa vedono riduzioni di 75 miliardi nel 2000 e di 99,5 miliardi nel 2001, con incremento degli stanziamenti per il 2002 per 95,5 miliardi e di 75 miliardi nel 2003 e anni successivi.
11 - Interventi nel settore dei trasporti:
- Per gli stanziamenti previsti dallarticolo 2, comma 5, della legge n. 194/1998, relativi allacquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti, U.P.B. 2.2.1.5, cap.7056): sono previste riduzioni di 95 miliardi per ogni annualità 2000-2002, con incremento di 285 miliardi nel 2003 e anni successivi
27 - Interventi diversi:
- Edilizia sanitaria D.L. n. 21/1997 (Tesoro, UPB 7.2.1.4, cap. 8541): slittamento di 600 miliardi dal 2000 al 2001.
- Fondo da ripartire per la realizzazione delle politiche per il lavoro Legge n. 196/1997, articolo 25, comma 1 (Tesoro, UPB 7.2.1.18, cap. 8720): riduzioni di 50 miliardi nel 2000 e di 100 miliardi nel 2001, con incremento di 150 miliardi nel 2002.
- Edilizia sanitaria Legge n. 448/1998, art. 50, co. 1, lett. c) (Tesoro, UPB 7.2.1.4, cap. 8541): riduzioni di 365 miliardi nel 2000 e di 500 miliardi nel 2001, con incremento di 865 miliardi delle autorizzazioni di spesa del 2002.
RITORNA ALLINDICE DELLA FINANZIARIA 2000
28
ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |