i-p241

Articolo 2, comma 4
(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)

4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

La Tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza però poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge (art. 11-quater della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'art. 8 della legge n. 362 del 1988).
Il disegno di legge finanziaria deve inoltre indicare in apposito allegato per ciascuna legge di spesa pluriennale i residui di stanziamento e le giacenze di tesoreria eventualmente in essere al 30 giugno dell'anno in corso.
Quest'ultima prescrizione ha fini meramente conoscitivi; essa consente peraltro di avere indicazioni interessanti sulla capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni: i residui di stanziamento si formano infatti allorché, rispetto agli stanziamenti di competenza, non vengano presi impegni e quindi la procedura di spesa non sia neanche iniziata; le giacenze di tesoreria si formano invece alla fine della procedura di spesa del bilancio (qualora le somme relative debbano transitare in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria) in relazione al loro mancato utilizzo da parte dei soggetti destinatari.
Gli stanziamenti previsti nella Tabella F del presente disegno di legge finanziaria ammontano complessivamente a 53.124 miliardi per il 2000, a 54.142 miliardi per il 2001, a 35.471 miliardi per il 2002 e a 31.891 per il 2003 ed anni successivi.
Complessivamente la Tabella F del disegno di legge in esame, a seguito delle rimodulazioni proposte, determina una riduzione di 4.118 miliardi delle autorizzazioni pluriennali di spesa nel 2000, compensati da incrementi di 1.771 miliardi nel 2001, di 1.787 miliardi nel 2002 e di 560 miliardi nel 2003 ed anni successivi.
Come si è detto, la Tabella F rimodula le quote annue senza operare variazioni dello stanziamento complessivo di ciascuna legge. Queste ultime, tuttavia, sono eventualmente determinate dalle Tabelle D ed E; qualora le leggi siano ricomprese anche in Tabella F, essa riflette anche tali variazioni.
La Tabella F in esame sconta i rifinanziamenti esposti nella precedente Tabella D.
Rispetto alla Tabella F della legge finanziaria 1999, sono esposte un maggior numero di leggi, per effetto della nuova Tabella D che prevedendo rifinanziamenti pluriennali, automaticamente determina l’iscrizione in Tabella F di tali leggi .

Analizzando le singole leggi pluriennali, la presente Tabella F effettua rimodulazioni nei seguenti settori di spesa:

2 - Interventi a favore delle imprese industriali

3 - Interventi per calamità naturali:

4 - Interventi nelle aree depresse:

Complessivamente le risorse per le aree depresse, a seguito delle rimodulazioni previste dalla Tabella F, vengono ridotte di 2.500 miliardi nel 2000, che slittano al 2001.

8 – Edilizia residenziale e agevolata:

Per le risorse previste dal D.L. n. 9/1992 è previsto lo slittamento di 221,9 miliardi dal 2001 al 2002 (Tesoro, U.P.B. 3.2.1.14, cap. 7251).

9 - Mediocredito centrale:

10 - Artigiancassa:

11 - Interventi nel settore dei trasporti:

27 - Interventi diversi:

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28 ottobre1998
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