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Articolo 2, comma 1
(Determinazione dei fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

I fondi speciali sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano gli spazi di copertura finanziaria per i provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
La disciplina organica di questo istituto si ritrova nell'art. 11-bis della L. 5 agosto 1978, n. 468 (introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e non modificato nell’ambito della complessiva riforma delineata dall’articolo 2 della legge n. 208/1999). Il comma 1 dell'art. 11-bis stabilisce che la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri e per programmi, con specificazione (in sede di relazione illustrativa alla legge finanziaria) dei singoli provvedimenti per i quali si preordina la copertura.
Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende sostenere in Parlamento.
Con la legge finanziaria per il 1987, anche a seguito delle risoluzioni approvate da Camera e Senato, in un testo sostanzialmente identico, nel giugno 1986, vennero per la prima volta previsti nei fondi speciali accantonamenti di minore spesa o maggiore entrata collegati a provvedimenti da approvare in corso d'anno. Si tratta dei cosiddetti "fondi negativi", dei quali fu data una prima definizione giuridica con la legge finanziaria per il 1988 (art. 1, co. 5), poi sostanzialmente ripresa nel nuovo art. 11-bis, co. 2 della legge n. 468/78, come modificata dalla legge n. 362/88.
L'importo complessivo dei fondi speciali che la finanziaria indica risulta dal saldo algebrico tra accantonamenti recanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate (cioè positivi) e quelli recanti riduzioni di spese o incrementi di entrate (cioè negativi). Gli accantonamenti per provvedimenti di nuova o maggiore spesa o riduzione di entrata non possono essere utilizzati fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riduzione della spesa o di incremento dell'entrata collegati ai primi. Il collegamento dei due tipi di accantonamento all'interno delle Tabelle A e B è operato contrassegnandoli con le medesime lettere alfabetiche e precisando in nota la connessione tra ciascuno di essi.
A norma della stessa legge n. 362/1988, a seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, con decreto del Ministro del tesoro, rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi speciali.
La legge medesima, al fine di vincolare più strettamente accantonamenti e relativi provvedimenti, dispone (comma 3 dell'art. 11-bis della legge n. 468/1978) che i fondi negativi, se relativi anche al primo anno del bilancio pluriennale, possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere, mentre per quanto riguarda i fondi positivi dispone l'indicazione, nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, dei singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun ministero e per i singoli programmi.
Infine, a differenza di quanto originariamente previsto nei commi 6 e 7 dell'art. 10 della legge n. 468/1978 (ora soppressi), che permettevano lo "slittamento" all'esercizio successivo di accantonamenti non utilizzati entro l'anno in corso, purché i provvedimenti relativi fossero almeno in corso d'iter parlamentare, non sono possibili slittamenti di quote annuali dei fondi per le spese correnti; questa possibilità per le spese in conto capitale è ammessa solo se, a chiusura dell'esercizio di riferimento, il provvedimento in questione sia stato approvato da almeno una delle due Camere. Lo slittamento contabile resta consentito solo nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche amministrazioni non compresi nel regime contrattuale.
Nel disegno di legge finanziaria per il 2000 (A.S. 4236) il fondo speciale di parte corrente (Tabella A) ammonta complessivamente a 24.713,7 miliardi per il 2000, a 22.408 miliardi per il 2001 e a 22.193 miliardi per il 2002 (al lordo delle regolazioni debitorie, pari, rispettivamente, a 11.918 miliardi, a 7.686 miliardi e a 5.561 miliardi). E’ peraltro prevista l’iscrizione di un accantonamento di segno negativo per un importo di 100 miliardi nel 2000, di 200 miliardi nel 2001 e di 300 miliardi nel 2002, vincolato in misura corrispondente a parte dell’accantonamento di segno positivo relativo al Ministero dei trasporti.
Il fondo speciale di conto capitale (Tabella B) è pari complessivamente a 4.429,6 miliardi per il 2000, a 4.431,3 miliardi per il 2001 e a 4.142,3 miliardi per il 2002 (al lordo di 436 miliardi di regolazioni debitorie per il 2000). Anche in Tabella B è prevista l’iscrizione di un accantonamento di segno negativo per un importo di 104 miliardi nel 2000, di 143 miliardi nel 2001 e di 143 miliardi nel 2002, vincolato in misura corrispondente a parte dell’accantonamento di segno positivo relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Rispetto al bilancio a legislazione vigente (A.S. 5188-bis), il disegno di legge finanziaria per il 2000 (A.S. 4236) determina, per il fondo di parte corrente - Tabella A - un incremento della dotazione di 9.878 miliardi (al netto di 1.643 miliardi di regolazioni debitorie aggiuntive) e per il fondo di conto capitale - Tabella B - un incremento di 1.017 miliardi.
Nei prospetti successivi sono riportati gli importi totali delle Tabelle A e B, come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) e nel disegno di legge finanziaria (A.S. 4236), mettendo in rilievo la variazione tra i due disegni di legge.

Tabella A 2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 13.192,739 13.408,197 13.435,344
- di cui regolazioni debitorie 10.275 10.000 9.725
Variazioni +11.520,971 +8.999,788 +8.757,694
Disegno di legge del Governo (A.S.4236) 24.713,710 22.407,958 22.193,038
- di cui regolazioni debitorie 11.918 7.686 5.561

 

Tabella A 2000 2001 2002
Accantonamenti di segno positivo 24.813,710 22.607,958 22.493,038
Accantonamenti di segno negativo 100 200 300
Disegno di legge del Governo (A.S.4236) 24.713,710 22.407,958 22.193,038

 

Tabella B 2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 3.413,377 3.487,958 3.582,958
- di cui regolazioni debitorie - - -
Variazioni +1.016,186 +853,342 +559,342
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 4.429,563 4.341,300 4.142,300
- di cui regolazioni debitorie 436 - -

 

Tabella B 2000 2001 2002
Accantonamenti di segno positivo 4.533,563 4.484,300 4.285,300
Accantonamenti di segno negativo 104 143 143
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 4.429,563 4.341,300 4.142,300

Nelle successive tabelle sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati dal bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) e dal disegno di legge finanziaria per il 2000 (A.S. 4236).
Vengono, altresì, riportate le finalizzazioni (senza i relativi importi) degli accantonamenti come enunciate nella Relazione governativa al disegno di legge finanziaria.

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente (miliardi di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 10.672,573 11.004,865 11.030,720
- di cui regolazione debitoria 9.775 9.725 9.725
Variazioni -4.071,669 -7.688,111 -8.565,916
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 6.600,904 3.316,754 2.464,804
- di cui regolazione debitoria 5.561 1.561 561

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di interventi per la promozione dell'associazionismo sociale, per la giustizia amministrativa, per la prevenzione dei fenomeni della corruzione, per assicurare l’indennità dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari, per il Servizio civile nazionale, per il riordino ed il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per gli infortuni domestici, per l'integrazione del trattamento minimo, per la tutela delle minoranze linguistiche, per l'integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriale, per la partecipazione delle giovani generazioni nella società, per l’accoglienza del Giubileo 2000, per la fauna selvatica, per il sostegno a favore dei ricercatori portatori di handicap, per la modifica alla legge 146/90 in materia di esercizio del diritto allo sciopero, per la conformità sociale dei prodotti idealizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile, gli indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, rifinanziamento fondo usura, le intese con confessioni religiose diverse, il rimborso dei crediti di imposta, il turismo scolastico nei parchi, la tutela della sicurezza dei cittadini, la legge quadro in materia di contabilità ambientale, il fondo di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso, legge-quadro relativa agli incendi boschivi, le norme per favorire l'occupazione a seguito dell’apertura aeroporto Malpensa 2000, per l'industria cantieristica ed armatoriale, per la soppressione dell'ARIET e disposizioni relative ad enti locali,- per l'accordo finanziario Italia-Malta, per l’aumento organico Avvocatura, per associazioni promozioni sociali, per i servizi educativi per i bambini di età inferiore ai tre anni, per la previdenza integrativa e per la riforma dell'assistenza e per il comitato Balcani.

MINISTERO DELLE FINANZE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 37 20 20
Variazioni 9.299,235 9.899,021 11.699,021
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 9.336,235 9.919,021 11.519,021

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento si rende necessario per disincentivare l'esodo dei piloti militari, per attribuire la facoltà alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza per gli Avvocati e Procuratori di conseguire l'equivalente pecuniario dei valori bollati depositati presso la cassa stessa, per disposizioni in materia di minori entrate delle Regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'ARIET e per garantire la copertura finanziaria di provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1999 finalizzati a:
a) consentire la riduzione delle aliquote, nonché modifiche alle deduzioni e alle detrazioni IRPEF in favore delle famiglie numerose e situazioni di maggior bisogno;
b) pervenire alla riduzione della tassazione sulla prima casa e all'introduzione di misure agevolative in favore dei conduttori limitatamente alla loro abitazione principale;
c) prevedere interventi a favore dell'edilizia e per favorire i trasferimenti immobiliari a qualsiasi titolo;
d) adottare misure di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
e) consentire l'emersione di base imponibile;
f) recepire le eventuali deroghe consentite dalla normativa comunitaria al regime IVA nei settori ad alta densità lavorativa;
g) consentire l'accelerazione degli effetti della dual income tax come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 133.

 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 139,222 102,234 102,234
Variazioni -2,785 96,303 176,303
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 136,437 198,537 278,537

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di interventi per i servizi del Giubileo 2000, per l'attività lavorativa dei detenuti, per le norme in materia di integrazione al trattamento minimo, per le disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giuridici a mezzo posta, per la delega al Governo per il decentramento dei servizi della Giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero, per la definizione del contenzioso civile pendente, per l'istituzione del Giudice di pace e relativa competenza penale e per l'organico Magistrati.

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 214,634 158,016 158,081
Variazioni 105,545 95,262 102,697
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 320,179 253,278 260,778

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L’accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi Internazionali e dalle esigenze di adeguamento funzionale del Ministero, nonché per l'ordinamento della scuola non statale ed interventi e contributi vari.

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 688,569 735,473 736,7
Variazioni -0,2 -0,2 -1,427
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 688,369 735,273 735,273

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento si rende necessario per assicurare la parità scolastica, la riforma delle accademie delle belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, gli interventi nel settore della formazione delle arti musicali, visive e coreutiche, la tutela delle minoranze linguistiche, l’integrazione scolastica dei ciechi, l’introduzione dell’insegnamento della seconda lingua straniera nella scuola media, la legge quadro sull’assistenza. L'accantonamento è altresì finalizzato alla copertura degli oneri connessi all'introduzione dello statuto dei diritti del contribuente, e delle disposizioni in materia di minori entrate delle Regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'ARIET: i relativi disegni di legge, pur non riferibili al settore dell'istruzione, sono già in fase avanzata di esame presso le Camere e recano norme di copertura che utilizzano l'accantonamento riferito al Ministero della pubblica istruzione.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 99,850 110,5 110,5
Variazioni 74,6 82,5 52,5
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 174,450 193 163

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L’accantonamento si rende necessario per il riordino dei Vigili del Fuoco, gli interventi per il Giubileo 2000, la legge quadro sull'assistenza, l'unione e la fusione dei Comuni, la revisione organico Vigili del Fuoco e per il ristoro ai Comuni.

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 1,488 1,488 1,488
Variazioni -1,488 -1,488 -1,488
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) - - -

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 130 259 259
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 75 75 75
Variazioni 170 279 379
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 303 538 638
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 85 85 85

Accantonamento collegato all’accantonamento di segno negativo per i seguenti importi:
2000: 100 mld; 2001: 200 mld; 2001: 300 mld.

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L’accantonamento si rende necessario per dare corso ad interventi per l'industria cantieristica e armatoriale, per il settore dei trasporti, per l'ordinamento della scuola non statale e per l'autotrasporto, per l’allineamento contributivo dipendenti trasporti pubblici e locali.

MINISTERO DELLA DIFESA

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 23,467 20,385 20,385
Variazioni 71,323 353,614 609,614
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 94,790 373,999 629,999

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento si rende necessario per disincentivare l'esodo dei piloti militari, l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la riforma del servizio militare e per la legge quadro relativa agli incendi boschivi.

 

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 516,590 294,590 294,590
- di cui regolazione debitoria 500 275 -
Variazioni 854,66 837,66 -287,34
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 1.371,250 1.132,250 7,250
- di cui regolazione debitoria 1.357 1.125 -

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è preordinato per la gestione ammassi, la disciplina del settore agricolo e forestale, le quote latte, il rifinanziamento della legge 237/92 riguardante le cooperative agricole ed interventi vari.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 106,1 109,1 109,1
Variazioni 103,5 200,5 200,5
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 209,6 309,6 309,6

 


Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento si rende necessario per l'attività lavorativa dei detenuti. per il disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano e annullamento della posizione assicurativa e per le politiche attive del lavoro.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L’ESTERO

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 20 20 20
Variazioni 0 20 0
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 20 40 20

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è diretto al finanziamento per la legge quadro sull'assistenza e per interventi vari.

 

MINISTERO DELLA SANITA’

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 221,820 217,820 217,820
- di cui regolazione debitoria - - -
Variazioni 4.977,43 4.984,38 4.980,58
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 5.199,250 5.202,2 5.198,4
- di cui regolazione debitoria 5.000 5.000 5.000

 

Finalizzazioni relazione governativa
L’accantonamento si rende necessario per la revisione del trattamento degli specializzando in medicina, per i servizi di accoglienza del Giubileo 2000, per disposizioni in materia sanitaria e di personale, per l'erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci di classe C) a favore dei titolari di pensioni di guerra e per i disavanzi aziende sanitarie locali.

 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 58,050 74,550 74,550
Variazioni -9,18 -5,18 -52,05
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 48,870 69,370 22,500

 


Finalizzazioni relazione governativa:
L’accantonamento è preordinato al fine di consentire la realizzazione di interventi per il Museo tattile "Omero", la promozione della cultura architettonica e urbanistica e interventi straordinari nel settore dei beni culturali.

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 73,376 90,176 90,176
Variazioni 47 46,5 -19,3
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 120,376 136,676 70,876

 


Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è preordinato per consentire la valutazione dell'impatto ambientale e il rifinanziamento di interventi in campo ambientale nonché per interventi vari.

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 190 190 190
Variazioni 0 0 -35
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 190 190 155

 


Finalizzazioni relazione governativa
L’accantonamento è diretto a realizzare interventi in materia universitaria nonché per la ricerca scientifica e tecnologica.

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale (miliardi di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 1.367,463 1.351,544 1.426,544
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 7 107 107
Variazioni 56,8 150,456 -108,544
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 1.424,263 1.502 1.318
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 7 192 267

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è rivolto a consentire interventi straordinari nel settore dei beni culturali, il programma satellitare comunitario, l'apporto di mezzi finanziari in favore di Banche e Fondi nazionali ed internazionali cui l'Italia partecipa, la riforma della legislazione del turismo, il rifinanziamento di interventi in campo ambientale, interventi in materia universitaria, ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo solidarietà Sicilia, gli interventi nel Balcani, gli interventi per l'innovazione informatica ivi compresa l'informatizzazione scolastica e per le Olimpiadi 2006.

 

MINISTERO DELLE FINANZE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 30 30 30
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 30 30 30
Variazioni -30 -30 -30
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) - - -

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 117,614 117,614 117,614
Variazioni -117,614 -117,614 -117,614
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) - - -

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 25 25 25
Variazioni 0 0 -25
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 25 25 -

 


Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è preordinato per la ricostruzione degli edifici pericolanti delle scuole centrali antincendio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) - - -
Variazioni 244 358 378
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 244 358 378
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 70 194 214

Accantonamento collegato all’accantonamento di segno negativo per i seguenti importi:
2000: 104 mld; 2001: 143 mld; 2001: 143 mld.

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è rivolto ad incrementare l'offerta degli alloggi in locazione, alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in favore di utenze deboli, per programmi innovativi in ambito urbano-prusst, per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti, per la realizzazione della strada statale 307 del Santo (Treviso-Padova) e della superstrada Ragusa-Catania, per il consolidamento mura Amelia, per la ricostruzione dei centri di Gairo e Osini (Nuoro), per la falda acquifera di Milano, per la realizzazione dell'istituto universitario europeo in Firenze, per il programma di edilizia penitenziaria per investimenti infrastrutturali in Campania, per il fondo di rotazione per la lotta all'abusivismo e per programmi del recupero urbano (contratti di quartiere).

 

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 130 190 190
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 129 129 129
Variazioni 0 115 180
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 130 305 370
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 129 244 309

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento si rende necessario per assicurare interventi nel settore dei trasporti, per il parco autobus e per "merci pericolose".

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) - - -
Variazioni 250 260 260
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 250 260 260
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali - 10 10

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è rivolto alla realizzazione di progetti innovativi di tecnologia informatica e interventi vari.

 

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 901,8 901,8 901,8
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali - - -
Variazioni 576 140 140
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 1.477,8 1.041,8 1.041,8
- di cui regolazione debitoria 436 - -

 

Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è diretto a consentire l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, del fermo pesca, della legge di programma, per la copertura dei debiti progressi delle Regioni per il Fondo solidarietà nazionale in agricoltura e per la tutela del bergamotto.

 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) - - -
Variazioni 110 110 110
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 110 110 110

 


Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è diretto al finanziamento del collegamento telematico e commercio elettronico.

 

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 82 102,5 102,5
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 3 19,5 19,5
Variazioni 19 -39,5 -39,5
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 63 63 58
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 3 4 4

 


Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è preordinato per consentire interventi straordinari nel settore dei beni culturali per le città storiche, il recupero del patrimonio storico culturale della guerra 1915/18 ed interventi vari.

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 62 70 70
Variazioni 50 50 -12
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 112 120 58


Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è diretto al finanziamento di interventi in campo ambientale ed interventi vari.

 

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

 

  2000 2001 2002
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 4237) 697,5 699,5 699,5
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 3 5 5
Variazioni 0 0 0
Disegno di legge del Governo (A.S. 4236) 697,5 699,5 699,5
- di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali 3 5 5


Finalizzazioni relazione governativa:
L'accantonamento è rivolto a realizzare interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologia.

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 32.368 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

A norma dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 208 del 1999, la legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate.
L'articolo 1, comma 1, fissa rispettivamente in 79.500 miliardi, al netto di 32.368 miliardi per regolazioni debitorie, ed in 350.800 miliardi, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti e compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 miliardi, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, in termini di competenza, per l'esercizio 2000.
Come si legge anche nella Nota di aggiornamento al DPEF 2000-2003, rispetto alla versione presentata nel DPEF 2000 - 2003, il saldo netto da finanziare per gli anni 2000 - 2002, pur nel rispetto degli obiettivi programmatici, registra un aumento di circa 30.000 mld. per l'anno 2000, 31.800 mld. per l'anno 2001 e 27.800 mld Per l'anno 2002. Tali aumenti discendono dalla decisione, concordata con le Commissioni Parlamentari del Bilancio, finalizzata a dare maggiore trasparenza al conto dello Stato, di considerare tutti i finanziamenti agli enti previdenziali, inclusivi di quelli denominati "Anticipazioni di bilancio a copertura del disavanzo", come veri e propri trasferimenti. Queste ultime somme nella versione del DPEF erano considerate come regolazioni contabili. Tale circostanza - afferma il Governo - si inquadra in un opera di revisione, tuttora in corso, della classificazione dei flussi di bilancio al fine di avvicinare quanto più possibile i criteri di determinazione dell'indebitamento netto del bilancio statale a quelli del conto delle Pubbliche Amministrazioni. Al termine del processo di revisione il Governo si riserva di presentare al Parlamento una nota di aggiornamento dei saldi di bilancio.
In passato (fino all'esercizio 1997), la legge finanziaria poneva un tetto massimo alle suddette anticipazioni di Tesoreria in favore degli enti previdenziali, che ricevevano un finanziamento in parte iscritto direttamente in bilancio e conteggiato nei saldi, e in parte derivante dai tiraggi dai conti di Tesoreria nell'ambito del tetto fissato con la legge finanziaria. Questa seconda quota determinava quindi un effetto sul fabbisogno del settore statale (che registra il conto consolidato del bilancio dello stato e della Tesoreria), ma non incideva sul saldo netto da finanziare.
Per omogeneità con gli anni precedenti, i saldi di bilancio per il 1999 sono stati indicati al netto delle anticipazioni.
I saldi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono inoltre determinati senza tener conto delle entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali dello Stato, accogliendo così il criterio prudenziale già previsto dalle risoluzioni approvate dalle due Camere relativamente ai precedenti Documenti di programmazione economico-finanziaria. Questo criterio era stato introdotto con il duplice fine di ribadire il carattere di straordinarietà delle entrate e la loro non utilizzabilità a fini di copertura di nuove spese, e di tenere in adeguato conto la difficoltà di precisare con esattezza l'ammontare di introiti condizionati dall'andamento del mercato.
I relativi capitoli di entrata sono iscritti nel bilancio dello Stato con l'indicazione "per memoria" e saranno dotati in corso di esercizio sulla base degli introiti effettivamente accertati: tali entrate saranno riservate al finanziamento del Fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico, come previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, che ha istituito il Fondo quale strumento per la riduzione della massa dei titoli in circolazione.
Come specificato nel comma 1 dell'articolo 1 in esame, il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato sono fissati dalla legge finanziaria in termini di competenza e con riguardo al bilancio dello Stato. Essi si riferiscono, quindi, alle fasi gestionali dell'accertamento per l'entrata (quanto lo Stato ha titolo a riguardo) e dell'impegno per la spesa (quanto lo Stato si obbligherà a pagare) e considerano le operazioni delle sole amministrazioni centrali dello Stato.
Essi sono diversi (ma naturalmente coerenti con questi) dal saldo a cui ci si richiama per indicare l'obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica. Questo infatti è espresso con riferimento all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in conformità ai parametri comunitari: per il 2000, il Documento di programmazione 2000-2003 indica un obiettivo (confermato nella nota di aggiornamento al DPEF) di 33.000 miliardi, pari all'1,5% del PIL. Tale obiettivo è confermato dalla Relazione previsionale e programmatica presentata dal Governo nel mese di settembre contestualmente alla manovra.
La legge finanziaria stabilisce inoltre in 4000 miliardi (allo stesso livello cioè degli esercizi precedenti) il limite massimo dell'indebitamento all'estero, all'interno del limite complessivo del ricorso al mercato. La differenza tra saldo netto da finanziare e ricorso al mercato è data dalle previsioni di rimborso prestiti oltre che dall'autorizzazione massima all'indebitamento all'estero. Quanto al contenuto ed agli effetti del limite massimo del ricorso al mercato finanziario, con esso si autorizza il ricorso ad operazioni di indebitamento a medio-lungo termine e non a breve termine (BOT e altri mezzi di tesoreria).
L'entità del ricorso al mercato e dell'accensione prestiti, quindi, coincidono
Nel corso dell'anno, però, le somme incassate con i prestiti a medio-lungo termine effettivamente accesi possono risultare insufficienti a coprire le esigenze di indebitamento dello Stato. A consuntivo della gestione di cassa dell'esercizio, l'accensione prestiti può quindi non coincidere con il ricorso al mercato, poiché quota di questo è stata coperta con indebitamento a breve.
Il limite massimo di emissione dei BOT, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, nonché il limite massimo di circolazione venivano determinati annualmente con la legge di bilancio ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge n. 119/1981 (legge finanziaria 1981); tale disposizione è stata abrogata dalla legge n. 362/1988 (di modifica della legge n. 468/1978) e sostituita (dall'art. 2, comma 9, della legge n. 468/1978, come sostituito dalla legge n. 362/1988) dalla fissazione in bilancio dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
Il limite in questione è fissato in 52.833 miliardi dall'art. 2, comma 4, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (A.S.n. 4237).
Nella legge finanziaria 1998, invece, viene meno per la prima volta, il riferimento al tetto delle anticipazioni di Tesoreria agli enti previdenziali.
Si ricorda che, fino al 1997, l'obiettivo era espresso in termini di fabbisogno di cassa del solo settore statale.
Si ricorda che il sistema dei saldi di bilancio dello Stato è stato stabilito dall'art. 6, co. 7, della legge n. 468/1978, che individua i seguenti "risultati differenziali", sulla base del confronto tra diverse aggregazioni complessive dell'entrata e della spesa:
Risparmio pubblico: differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie (o entrate correnti) ed il totale delle spese correnti. Misura il volume del risparmio formato (se il saldo è attivo) ovvero assorbito (se passivo) dall'operatore pubblico In quest'ultimo caso lo Stato non forma il risparmio per finanziare investimenti e ne preleva dal settore privato (indebitandosi) per coprire parte della propria spesa corrente;
Indebitamento o accreditamento netto: differenza fra tutte le entrate e tutte le spese, al netto delle operazioni di intermediazione finanziaria svolte dallo Stato: partecipazioni azionarie e conferimenti; concessioni e rimborso credito, accensione e rimborso prestiti. Misura perciò esclusivamente il risultato dell'attività economica dello Stato;
Saldo netto da finanziare o da impiegare: differenza tra le entrate e le spese c.d finali, con esclusione cioè per le prime, delle operazioni con cui lo Stato contrae debiti (accensione di prestiti) e, per le seconde, di quelle con cui li restituisce (rimborso prestiti). Nelle entrate sono quindi comprese quelle tributarie, extratributarie, per alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossioni di crediti: nelle spese quelle correnti e di conto capitale. La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell'anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborso dei prestiti che scadono nello stesso esercizio. Il saldo netto da finanziare misura dunque il nuovo indebitamento effettivo: la restante quota dell'accensione di prestiti serve, di conseguenza, a rimborsare vecchi prestiti già contratti;
Ricorso al mercato: è il risultato differenziale più ampio in quanto deriva dal confronto tra il totale delle entrate finali ed il totale complessivo delle spese (cioè incluso il rimborso prestiti). Esso misura perciò di quanto si deve globalmente ricorrere all'indebitamento per far fronte alle spese non coperte dall'insieme delle entrate finali.

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28 ottobre1998
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