i-p232
Articolo 23
(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore
sanitario )
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinchè queste provvedano, a partire dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali, nonchè la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.
Come ricordato al precedente articolo 21 il patto di stabilità interno impone alle
regioni e alle province autonome di ridurre il proprio fabbisogno di 1.380 miliardi per
lanno in corso e di conservare questa riduzione per i due anni successivi. Nella
spesa delle regioni e delle province autonome è compresa la spesa sanitaria corrente.
Questa, per altro, è ritenuto uno dei principali obiettivi di contenimento della spesa
nel comparto regionale. I successivi decreti ministeriali determineranno inoltre
lulteriore quota di riduzione del fabbisogno che sarà posta a carico del comparto
regionale (e sanitario) degli ulteriori 2.200 miliardi posti dal provvedimento in esame
allarticolo 21 come ulteriore concorso delle regioni e degli enti locali al patto di
stabilità interno.
Per consentire un più agevole contenimento della spesa sanitaria corrente larticolo
23 prevede che su iniziativa del Governo le regioni diano vita d un
organismo comune che persegua la riduzione della spesa di beni e servizi del comparto
sanitario attraverso la "selezione e razionalizzazione della domanda" ..
"nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di
beni".
Larticolo in esame non prevede né un particolare soggetto, né una specifica
procedura per addivenire allintesa che stabilisca come possa essere realizzato
questo obiettivo. Per quanto non sia espressamente indicata, si deve ritenere che la
Conferenza Stato-regioni sia la sede nella quale potrà essere promossa e perfezionata
lintesa e adottate le relative misure di attuazione. Non essendovi una particolare
specificazione in proposito, si può ritenere che nellintesa debbano essere incluse
anche le regioni a statuto speciale e le province autonome, sebbene queste conservino, per
le misure relative al patto di stabilità, la disciplina particolare posta al comma 15
dellarticolo 28 della legge n. 448/1998.
La relazione tecnica non reca una specifica quantificazione del risparmio atteso da questa
misura. I suoi effetti finanziari sono conglobati nella riduzione del fabbisogno attesa
dallarticolo 21. La tabella che segue espone levoluzione della spesa per beni
e servizi delle aziende sanitarie in relazione al complesso della spesa sanitaria
corrente. I dati esposti non considerano i disavanzi non ancora ammessi al ripiano.
RITORNA ALLINDICE DELLA FINANZIARIA 2000
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ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
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