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Articolo 23
(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario )

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinchè queste provvedano, a partire dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali, nonchè la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

Come ricordato al precedente articolo 21 il patto di stabilità interno impone alle regioni e alle province autonome di ridurre il proprio fabbisogno di 1.380 miliardi per l’anno in corso e di conservare questa riduzione per i due anni successivi. Nella spesa delle regioni e delle province autonome è compresa la spesa sanitaria corrente. Questa, per altro, è ritenuto uno dei principali obiettivi di contenimento della spesa nel comparto regionale. I successivi decreti ministeriali determineranno inoltre l’ulteriore quota di riduzione del fabbisogno che sarà posta a carico del comparto regionale (e sanitario) degli ulteriori 2.200 miliardi posti dal provvedimento in esame all’articolo 21 come ulteriore concorso delle regioni e degli enti locali al patto di stabilità interno.
Per consentire un più agevole contenimento della spesa sanitaria corrente l’articolo 23 prevede che – su iniziativa del Governo – le regioni diano vita d un organismo comune che persegua la riduzione della spesa di beni e servizi del comparto sanitario attraverso la "selezione e razionalizzazione della domanda" .. "nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni".
L’articolo in esame non prevede né un particolare soggetto, né una specifica procedura per addivenire all’intesa che stabilisca come possa essere realizzato questo obiettivo. Per quanto non sia espressamente indicata, si deve ritenere che la Conferenza Stato-regioni sia la sede nella quale potrà essere promossa e perfezionata l’intesa e adottate le relative misure di attuazione. Non essendovi una particolare specificazione in proposito, si può ritenere che nell’intesa debbano essere incluse anche le regioni a statuto speciale e le province autonome, sebbene queste conservino, per le misure relative al patto di stabilità, la disciplina particolare posta al comma 15 dell’articolo 28 della legge n. 448/1998.
La relazione tecnica non reca una specifica quantificazione del risparmio atteso da questa misura. I suoi effetti finanziari sono conglobati nella riduzione del fabbisogno attesa dall’articolo 21. La tabella che segue espone l’evoluzione della spesa per beni e servizi delle aziende sanitarie in relazione al complesso della spesa sanitaria corrente. I dati esposti non considerano i disavanzi non ancora ammessi al ripiano.

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14 ottobre1998
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