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Articolo 22
(Norme in materia di dismissioni delle partecipazioni degli enti locali)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) , della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè dell'artico lo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, idrico o degli altri pubblici servizi, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio, ove l'ente titolare del servizio disponga di uno o piú dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 e le azioni vengano dismesse mediante le procedure di cui al decreto-legge medesimo.
Larticolo 22 reca disposizioni in ordine allapplicazione agli enti
locali delle norme del D.L. n. 332/1994, che contiene la normativa fondamentale in tema di
"privatizzazione sostanziale" delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli
enti pubblici. Larticolo dispone che lapplicazione di tali norme
allalienazione delle partecipazioni detenute da enti pubblici locali in società
operanti nei servizi pubblici non comporta la perdita dellaffidamento diretto del
servizio, purché sia attribuito allente locale almeno uno dei poteri speciali
(c.d. golden share) previsti dallart. 2 del medesimo D.L. n. 332 e la
dismissione delle partecipazioni avvenga con le procedure previste nel medesimo decreto.
La formulazione letterale dellarticolo prevede che ciò avvenga in deroga alle
disposizioni dellart. 22, comma 3, lett. e), della L. n. 142/1990 - che
disciplina la gestione di pubblici servizi tramite società miste a maggioranza pubblica
locale -, e dellart. 12 della L. n. 498/1992 - che ha introdotto la figura della
società mista a partecipazione privata maggioritaria. La relazione di accompagnamento
afferma che larticolo "è finalizzato a prevenire possibili dubbi
interpretativi in ordine ai riflessi derivanti dalla disciplina sulle
privatizzazioni" introdotta dal D.L. n. 332/1994 "sul regime di affidamento di
retto dei servizi pubblici da parte degli enti locali".
In ordine al merito delle disposizioni in esame, si ricorda che il quadro normativo in
materia di privatizzazione dei servizi pubblici locali si presenta stratificato e
relativamente complesso.
In particolare, il citato articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali), che, nellindividuare le diverse forme di gestione dei
servizi pubblici di comuni e province (comma 1), fa riferimento, tra le altre, alle
aziende speciali, qualificate come enti strumentali dellente pubblico locale dotati
di autonomia imprenditoriale, nonché alle società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dallente titolare del pubblico servizio (lett. e), come sostituita
dallart. 17, comma 58, della L. 15 maggio 1997, n. 127 c.d. Bassanini 2
su cui si tornerà nel prosieguo).
Successivamente allentrata in vigore della L. n. 142/1990, è intervenuto in
materia lart. 12 della L. 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti in
materia di finanza pubblica, che ha autorizzato comuni e province a costituire apposite
società per azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui alla L.
n. 142. La scelta dei soci privati e leventuale collocamento delle azioni sul
mercato devono avvenire con procedure di evidenza pubblica.
Le modalità di costituzione e funzionamento delle predette società avrebbero dovuto
essere definite con decreto legislativo, per il quale il medesimo art. 12 conferiva delega
al Governo e dettava principi e criteri direttivi. Scaduto inutilmente il termine per
lesercizio della delega, è intervenuto lart. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n.
26 (L. 29 marzo 1995, n. 95) che ha previsto che lattuazione delle previsioni della
L. n. 498/1992 dovesse avvenire con regolamento, nel rispetto dei medesimi principi e
criteri direttivi. Il regolamento in oggetto, emanato con D.P.R. 16 settembre 1996, n.
533, ha previsto in particolare che:
- la partecipazione dellente pubblico locale promotore non possa essere inferiore a
un quinto del capitale sociale (art. 1, comma 3);
- la partecipazione azionaria di maggioranza, non inferiore al 51%, sia assunta da
imprenditori individuali o da società (comma 4);
- la scelta del socio di maggioranza avvenga tramite procedura concorsuale ristretta,
assimilata allappalto concorso disciplinato dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (comma
4);
- una quota del capitale sociale debba essere riservata allazionariato diffuso
(comma 5).
Sulla disciplina della privatizzazione delle partecipazioni azionarie degli enti locali
incide anche il D.L. 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per laccelerazione delle
procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società
per azioni) (L. 30 luglio 1994, n. 474), cui si riferisce larticolo 22 in esame.
Il D.L. n. 332 dispone in primo luogo, che le operazioni necessarie alle dismissioni delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici possono essere compiute anche in
difformità dalle norme sulla contabilità generale (art. 1, comma 1), tramite offerta
pubblica di vendita e/o trattativa diretta (art. 1, comma 2).
Relativamente alle società operanti nel settore dei servizi pubblici , il D.L. n.
332 introduce supplementari forme di tutela dellinteresse pubblico, prevedendo che:
- prima di effettuare le dismissioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici è necessario istituire "organismi indipendenti per la
regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi" (art. 1-bis);
- nello statuto delle società derivanti dalla privatizzazione possano essere inserite,
prima della perdita del controllo, clausole che conferiscono poteri speciali allente
che effettua la dismissione (c.d golden share, su cui si veda in dettaglio infra)
(art. 2);
- nello statuto delle medesime società possa essere introdotto un limite massimo di
possesso azionario non superiore al 5% (art. 3), nel qual caso si dovrà prevedere,
per lelezione degli amministratori, il voto di lista e riservare alle liste di
minoranza almeno un quinto degli amministratori e un rappresentante nel collegio sindacale
(art. 4).
Va rilevato, in ordine allambito di applicazione di tale disciplina, che gli
artt. 1 e 1-bis fanno riferimento alle partecipazioni "dello Stato e degli
enti pubblici", mentre gli artt. 2 (si veda il comma 3), 3 e 4, fanno riferimento
più esplicitamente a quelle degli "enti pubblici, anche territoriale ed
economici", oltre che dello Stato.
Sullinsieme di queste disposizioni (di cui alla L. n. 142/1990, alla L. n. 498/1992
e al D.L. n. 332/1994) è intervenuta da ultimo la già citata L. 15 maggio 1997, n. 127
(c.d. Bassanini bis), il cui art. 17, commi 48 e 51-60, ha semplificato le
procedure di trasformazione delle aziende speciali in società per azioni. In particolare,
il comma 51 consente a comuni e province di trasformare le aziende speciali in società
per azioni con atto unilaterale, con lunico obbligo di non rimanere azionisti
unici per più di due anni dalla trasformazione e di aprire la società alla
partecipazione di altri soggetti, anche privati.
Per quanto qui interessa, si segnala in particolare che:
- il comma 58, novellando lart. 22, comma 3, lett. e), della L. 142/1990,
conferma la possibilità di gestire i servizi pubblici locali tramite società per azioni
(o a responsabilità limitata) a prevalente capitale pubblico locale (anche se non
necessariamente del solo ente promotore);
- il comma 55 prevede che le partecipazioni detenute in società costituite tramite la
procedura di trasformazione di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con
le modalità dellart. 12 della L. n. 498/1992, vale a dire costituendo società a
maggioranza privata;
- il comma 54 stabilisce che le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche
ai fini dellapplicazione delle norme di cui al D.L. n. 332/1994; in ordine
allapplicabilità di tale disciplina agli enti locali bisogna inoltre tener conto
del comma 60, che ha abrogato il comma 6 dellart. 1 del D.L. n. 332, che prevedeva
le modalità di applicazione delle norme del medesimo articolo 1 agli enti pubblici
diversi dallo Stato, e del comma 48, che, modificando lart. 3, comma 69, della L. 28
dicembre 1995, n. 549, ha previsto che le agevolazioni fiscali di cui allart. 13-bis
del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 (L. 15 marzo 1991, n. 80) si applichino anche alla
costituzione, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni ai sensi del D.L. n. 332.
Va poi ricordato che è in corso lesame, presso la 1ª Commissione del Senato, di un
disegno di legge governativo (A.S. 4014), cui sono abbinati diversi altri progetti di
legge, volto al riordinamento dellintera materia dei servizi pubblici locali,
tramite lintroduzione di modifiche agli artt. 22 e 23 della L. n. 142/1990. In
particolare, lA.S. 4014 introduce una disciplina differenziata per i servizi a
rilevanza industriale (energia, esclusa quella elettrica, gas, acqua, rifiuti e trasporti)
e quelli a contenuto non industriale, che non possano essere gestiti in regime di
concorrenza. I primi dovranno essere affidati in gestione a soggetti pubblici o privati
con la procedura di gara. I secondi potranno essere gestiti in una delle forme già
previste dalla legislazione vigente (con affidamento in base a gara, con affidamento
diretto a una società di capitali controllata dallente, a mezzo di istituzione o in
economia); viene peraltro eliminata la forma dellazienda speciale. Inoltre, per i
servizi che possono essere gestiti in regime di concorrenza, diversi da quelli
tassativamente individuati come servizi a rilevanza industriale, sembra applicabile la
previsione, recata in diversa parte del ddl, di uno specifico regime autorizzatorio, nei
casi individuati da appositi regolamenti governativi. Infine, occorre ricordare che
ulteriori disposizioni concernenti la privatizzazione dei servizi pubblici locali sono
contenute nel disegno di legge AC 5601, recante delega per lemanazione di un testo
unico in materia di privatizzazioni, attualmente allesame della V Commissione
bilancio della Camera. In particolare, al comma 7 dellarticolo unico del DDL si
stabilisce che il decreto legislativo dovrebbe definire i criteri per
lindividuazione dei soggetti e degli organi competenti ad adottare i provvedimenti
relativi alla trasformazione in S.p.A. degli enti pubblici economici locali. Al comma 12,
si prevede, inoltre, che le amministrazioni non statali debbano adeguare i propri
ordinamenti in materia di partecipazioni azionarie ai principi fissati nelle norme di
delega, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Contenuto dellarticolo in esame
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sembra potersi concludere che lente
locale possa procedere allalienazione delle partecipazioni azionarie detenute in
società per azioni (a maggioranza pubblica locale, ai sensi della L. n. 142/1990, o a
maggioranza privata, ma con una quota di almeno il 20% in mano dellente titolare del
servizio, ai sensi della L. n. 498/1992, come attuata dal D.P.R. n. 533/1996) che
gestiscono pubblici servizi, anche avvalendosi delle disposizioni del D.L. n. 332/1994
(che non prevede alcun limite minimo di partecipazione pubblica).
Larticolo in esame interviene in ordine alle conseguenze di tale dismissione sul
rapporto di servizio tra lente locale e la società per azioni privatizzata. La
norma sembra riconducibile alla preoccupazione che la dismissione di partecipazioni oltre
ai limiti minimi fissati dalla L. n. 142/1990 e dalla L. n. 498/1992 (o meglio, dal D.P.R.
n. 533/1996, che la ha attuata) possa determinare la decadenza dellaffidamento
diretto del servizio alla società privatizzata, imponendo di attivare le procedure per
laffidamento del servizio tramite concessione, ai sensi dellart. 22, comma 3,
lett. b), della L. n. 142/1990. A questo proposito, merita ricordare che a lungo si è
discusso circa la permanenza del rapporto di affidamento diretto nel caso delle società a
maggioranza pubblica locale di cui alla L. n. 142 e di quelle a maggioranza privata di cui
alla L. n. 498/1992. Parte della dottrina riteneva infatti che anche in tal caso, per
ragioni di tutela della concorrenza, occorresse ricorrere allinstaurazione di un
nuovo rapporto tramite concessione.
Sulla questione si è pronunciata la giurisprudenza (Cassazione civile, a Sezioni Unite
del 6 maggio 1995, n. 4991, ric. Società Siena Parcheggi) nel senso che la costituzione
di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale non necessita di un
ulteriore provvedimento di concessione, perché "lopzione dellente per
quel modello di gestione comporta laffidamento diretto e privilegiato del servizio
alla società, appositamente costituita, il cui oggetto consiste proprio nello svolgimento
dellattività economica in cui il servizio stesso si concreta".
Larticolo 22 in esame dispone che la dismissione delle partecipazioni ai sensi del
D.L. n. 332/1994 non comporti la perdita dellaffidamento diretto se sono rispettate
entrambe le seguenti condizioni:
- attribuzione allente titolare del servizio di uno o più dei poteri speciali
della c.d. golden share;
si tratta di quelli previsti come eventuali dallart. 2 del D.L. in oggetto:
gradimento allassunzione di partecipazioni o alla conclusione di patti o accordi che
coinvolgano un numero di azioni superiori alla ventesima parte del capitale sociale;
diritto di veto alle delibere di scioglimento, trasferimento, fusione, scissione,
cambiamento delloggetto sociale, modifica dello statuto per la parte relativa ai
poteri speciali; potere di nomina di almeno un amministratore o di un numero di
amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio, e di un sindaco;
- dismissione delle azioni tramite le procedure previste dal medesimo decreto legge;
il riferimento deve essere inteso in particolare allart. 1, commi 1 e 2, che
prevedono che le alienazioni in oggetto possano essere effettuate in deroga alla norme di
contabilità generale, e, di norma, tramite offerta pubblica di vendita, come disciplinata
dalla L. 18 febbraio 1992, n. 149 e relativi regolamenti attuativi; in alternativa è
possibile procedere tramite trattativa diretta con i potenziali acquirenti o mediante
entrambe le procedure. Il comma 2 precisa che la scelta della modalità di alienazione è
effettuata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro,
di concerto con quelli dellindustria e del bilancio. Tale ultima previsione non
sembra peraltro applicabile alla materia qui in esame.
In proposito, si può rilevare che il testo dellarticolo 22 in esame si presta ad
interpretazioni contrastanti. Infatti, se per un verso si potrebbe ritenere che esso sia
diretto a incentivare la dismissione delle partecipazioni detenute dagli enti locali, per
laltro si potrebbe sostenere che esso, laddove impone, ai fini della previsione
della continuità dellaffidamento diretto del servizio, lobbligo di attenersi
alle disposizioni di cui al citato DL n. 332/1994, introduce vincoli stringenti. In
sostanza, una interpretazione letterale dellarticolo potrebbe indurre a ritenere che
la continuità dellaffidamento si configurerebbe esclusivamente in presenza di
entrambe le condizioni richiamate, vale a dire lutilizzo delle procedure di
dismissione indicate nel citato decreto-legge e la previsione della facoltà
dellente locale di esercitare la cosiddetta golden share. Tale seconda
interpretazione sembra avvalorata dal fatto che le disposizioni contenute
allarticolo 22 avrebbero carattere derogatorio rispetto alla normativa vigente. Ne
conseguirebbe che, in assenza delle condizioni richiamate, non potrebbe ammettersi la
continuità dellaffidamento diretto. A questo ultimo riguardo si può rilevare che
lutilizzo della golden share potrebbe, tuttavia, comportare problemi in sede
comunitaria, posto che le competenti autorità hanno già sollevato obiezioni circa
lutilizzo, da parte di enti locali di alcuni Stati membri, della golden share. Non
può inoltre essere trascurato il fatto che il Governo italiano ha recentemente adottato
alcune iniziative, quali la presentazione del DDL AC 5601, richiamato in precedenza,
ovvero la adozione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio
1999, allo scopo specifico di ricondurre lesercizio dei poteri della golden share in
termini non contraddittori con le indicazioni comunitarie.
Infine, per quanto concerne i risvolti finanziari dellarticolo in esame, la
stessa relazione di accompagnamento rileva che "si tratta di una misura tesa a
facilitare il raggiungimento dellobiettivo fissato dallarticolo 21 relativo al
patto di stabilità interno" (si veda supra). La norma, come viene precisato
anche dalla relazione tecnica, non ha, tuttavia, effetti finanziari quantificabili,
potendosi tuttal più ritenere che, nella misura in cui dovesse favorire
lavvio di processi di dismissione di partecipazioni azionarie detenute da enti
locali, accedendo alla prima delle due diverse interpretazioni cui si è fatto
riferimento, essa potrebbe assicurare un aumento delle entrate dei medesimi enti. Va
comunque ricordato che i ricavi della cessione di partecipazioni azionarie non
contribuiscono, in base alla normativa vigente, alla riduzione del disavanzo, ma soltanto
alla riduzione dello stock del debito.
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14
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