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Articolo 21, comma 8
(Trasferimenti erariali agli enti locali per il 2000)
8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.
Il comma 8 dell'articolo 21 provvede alla determinazione dei
trasferimenti erariali agli enti locali per lanno 2000.
Il primo periodo del comma 8 stabilisce che i trasferimenti per il 2000
spettanti ad ogni singolo ente siano determinati sulla base alle disposizioni
introdotte per il 1999 dallarticolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (collegato alla legge finanziaria per il 1999), tenendo conto delle disposizioni di
legge successivamente intervenute (articolo 10, commi 9 e 11, della legge 13 maggio 1999,
n. 133).
Larticolo 31, comma 11, della legge n. 448/1998, a sua volta, determinava i
trasferimenti per il 1999 ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria 1997), relativo ai trasferimenti
erariali per l'anno 1997, e dellart. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (collegato alla legge finanziaria per il 1998), relativo ai trasferimenti per
lanno 1998, che rappresentano quindi le norme di riferimento per la determinazione
della base di calcolo del Fondo ordinario e del Fondo perequativo, alla quale ogni anno
viene aggiunta una quota incrementale. Per il 2000 tale incremento è pari al tasso di
inflazione programmato fissato dal DPEF per il triennio 2000-2003 all1,2 per cento.
La base di calcolo dei trasferimenti erariali correnti spettanti ai comuni,
alle province e alle comunità montane è fissata in 16.331,1 miliardi, come
determinata partendo dalla base di calcolo precedente alla manovra 1995 (17.238 miliardi),
cui vanno conteggiati gli incrementi e le riduzioni disposte da specifici provvedimenti
legislativi successivamente intervenuti.
A tale base di calcolo di 16.331,1 miliardi si sommano, ogni anno, le variazioni
determinate ai sensi della legge n. 662/1996:
- aumento di 212,1 miliardi del fondo ordinario, corrispondente per ciascun
comune e provincia allincremento dell1,239% dei contributi a valere sul fondo
ordinario attribuiti nel 1995;
- incremento di 281 miliardi del fondo ordinario, quale contributo spettante
ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'art. 3
del D.L. n. 41/1995 (c.d. manovra Dini):;
- incremento di 10 miliardi del fondo ordinario da destinare alla provincia
di Catanzaro per 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per 3.150 milioni ed alla
provincia di Vercelli per 3 miliardi a seguito della situazione di crisi finanziaria
evidenziatasi in tali amministrazioni dopo la costituzione di nuove province a valere su
parte del territorio di queste;
- incremento di 3 miliardi del fondo ordinario per lerogazione di
contributi per la fusione e lunione di comuni, da attribuire con le modalità ed i
criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
- riduzione di 506,1 miliardi del fondo perequativo per gli squilibri della
fiscalità locale per il finanziamento degli incrementi sopra richiamati.
Inoltre, la legge n. 449/1997, introducendo i criteri di ripartizione fra gli enti locali
della quota incrementale annuale dei trasferimenti erariali a valere sul Fondo
perequativo per gli squilibri di finanza locale, ha stabilito una ulteriore riduzione
del Fondo perequativo di 165 miliardi a favore del Fondo ordinario.
Nel disegno di legge di bilancio per il 2000 (A.S. 4237) la dotazione di competenza
del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali (U.P.B 3.1.2.2 - cap.
1601/Interno) è indicata in 13.085 miliardi.
Tale importo sconta gli effetti recati:
- dallarticolo 10, commi 9 e 11, della legge 13 maggio 999, n. 133,
recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale" (c.d. collegato fiscale 1999) che ha disposto la riduzione dei
trasferimenti erariali alle province ed ai comuni in connessione allattribuzione a
tali enti delladdizionale sul consumo di energia elettrica. La riduzione è
stata stimata pari a 186 miliardi per i comuni e a 400 miliardi per le province;
- dallarticolo 61 del D.Lgs. n. 446/1997 (istitutivo dellIRAP), che ha
previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riduzione del Fondo ordinario
spettante alle provincie a seguito dellattribuzione a tali enti del gettito
dellimposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (art. 60, comma 1) e del gettito
della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico (divenuta imposta provinciale ai sensi
dellarticolo 56, comma 1).
Ai sensi di tali disposizioni, i trasferimenti erariali spettanti alle province a valere
sul Fondo ordinario sono stati ridotti nel 1999 e nel 2000 di un importo
complessivo pari a 3.417 miliardi (di cui 2.467 miliardi in relazione
allattribuzione del gettito derivante dellimposta sulle assicurazioni contro
la responsabilità civile proveniente dalla circolazione dei veicoli a motore, e 950
miliardi derivanti dal gettito dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico).
Ai sensi delle citate disposizioni della legge n. 662 e n. 449, il Fondo ordinario per
il 2000 sarà inoltre incrementato di 671,1 miliardi trasferiti dal Fondo
perequativo (di cui 506,1 miliardi ai sensi del comma 164, articolo 1, della legge n.
662, e 165 miliardi ai sensi della lettera c) dellarticolo 49 della legge n.
449/1997).
La tavola seguente indica la composizione del Fondo ordinario per il 2000:
Base calcolo 1998 | 16.331 |
|
Riduzione RCA e IET (art. 61, D.Lgs. n. 446/1997) | 3.417 |
- |
Riduzione trasferimenti per addizionale consumo energia elettrica (art. 10, legge n. 133/1999) | 586 |
- |
Risorse aggiuntive contributo comuni sotto la media (art. 31, co.11, legge n. 448/1998) | 570 |
+ |
Risorse aggiuntive contributo unione e fusione comuni (art. 31, co.12, legge n. 448/1998) | 20 |
+ |
Contributo unione e fusione comuni (art. 31, co.12, legge n. 448/1998) | 3 |
+ |
Trasferimento a province settore scolastico (art. 5, legge n. 191/1998) | 30 |
+ |
Contributo nuove province (art. 31, co.10, legge n. 448/1998) | 42 |
+ |
Ulteriore quota mobilità personale | 2 |
+ |
Mense scolastiche | 90 |
+ |
TOTALE D.D.L. BILANCIO 2000 | 13.085 |
|
Trasferimento quote da fondo perequativo (art. 49, co.1, legge n. 499/1997) | 671 |
+ |
TOTALE | 13.755 |
Il disegno di legge di bilancio per il 2000 indica inoltre la dotazione
di competenza del Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (cap.
1602/Interno) in 2.847 miliardi, e del Fondo consolidato per il finanziamento degli
enti locali (cap. 1603/Interno) è indicata in 4.063 miliardi.
Il secondo periodo del comma 8 stabilisce che la ripartizione tra gli enti
locali delle risorse aggiuntive dei trasferimenti erariali avvenga ai sensi
dellarticolo 31, comma 11, della legge n. 448/1998.
Larticolo 31, comma 11, della legge n. 448/1998 prevedeva che, in attesa
dellentrata in funzione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 "Riordino
del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali" (1° gennaio 2000) tale
ripartizione avvenisse con i criteri e le finalità già stabilite dallarticolo 49,
comma 1, lettera a), della legge n. 449/1997.
La lettera a) del comma 1 dellarticolo 49 della legge n. 449/1997 rimanda, a
sua volta, ai criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 244/1997, il quale
prevede che tali risorse aggiuntive vengano ripartite ai soli enti le cui risorse
risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in
misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali
costituite dai contributi ordinari e consolidati maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4
per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.
Ai sensi dellart. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 244/1997, tali risorse aggiuntive
affluiscono al Fondo ordinario (e non più al Fondo perequativo).
Per quanto riguarda il calcolo delle risorse aggiuntive, larticolo 49, comma 6,
della legge n. 449/1997, in deroga alla normativa vigente, ha stabilito che la base di
riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti per gli anni 1999 e 2000 sia
costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al Fondo ordinario, al Fondo
consolidato e al Fondo perequativo (confluenti nella UPB 3.1.2.2. del Ministero
dellInterno), e che l'incremento annuale sia determinato in misura pari ai tassi di
inflazione programmati per il biennio.
Ai sensi di tale disposizione, le risorse aggiuntive per il 2000 sono state
calcolate in relazione al tasso di inflazione programmato per il 2000, che nel Documento
di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2000-2003 è fissato all1,2
%.
Si ricorda infine che ai sensi del comma 12 dellarticolo 31 della legge n. 448/1998
una quota delle risorse aggiuntive dei trasferimenti erariali, determinatesi ai sensi
dell'articolo 49, comma 6, della legge n. 449/1997, viene destinata al finanziamento delle
unioni e delle fusioni tra comuni. La quota prevista per il 2000 è pari a 20 miliardi.
La Relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2000 sottolinea che le
disposizioni contenute nel comma 8 dellarticolo 21 si rendono necessarie per la
determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2000 in quanto il
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante il nuovo sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, non è ancora entrato in funzione.
I trasferimenti erariali continuano ad essere ancora disciplinati dal decreto legislativo
n. 504 del 1992 (articoli da 34 a 43), poiché il D.Lgs. n. 244/1997 entrerà in funzione
dal 1° gennaio 2000, ai sensi del comma 40 dellarticolo 31 della legge n. 448/1998,
contestualmente alla completa applicazione della nuova disciplina dei tributi locali
recata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo
dellIRAP).
Si ricorda, infatti, che il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali realizzato con il decreto legislativo n. 244/1997, si inserisce nel più vasto
piano di revisione dellordinamento delle autonomie locali in atto, ed è
consequenziale alla piena attuazione del decentramento fiscale a favore delle regioni,
attuato con il D.Lgs. n. 446/1997, che ha potenziato l'autonomia finanziaria degli enti
territoriali mediante la semplificazione e la riorganizzazione dell'ordinamento tributario
degli enti locali.
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14
ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
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