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Articolo 21, comma 8
(Trasferimenti erariali agli enti locali per il 2000)

8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

Il comma 8 dell'articolo 21 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per l’anno 2000.
Il primo periodo del comma 8 stabilisce che i trasferimenti per il 2000 spettanti ad ogni singolo ente siano determinati sulla base alle disposizioni introdotte per il 1999 dall’articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla legge finanziaria per il 1999), tenendo conto delle disposizioni di legge successivamente intervenute (articolo 10, commi 9 e 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133).
L’articolo 31, comma 11, della legge n. 448/1998, a sua volta, determinava i trasferimenti per il 1999 ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria 1997), relativo ai trasferimenti erariali per l'anno 1997, e dell’art. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla legge finanziaria per il 1998), relativo ai trasferimenti per l’anno 1998, che rappresentano quindi le norme di riferimento per la determinazione della base di calcolo del Fondo ordinario e del Fondo perequativo, alla quale ogni anno viene aggiunta una quota incrementale. Per il 2000 tale incremento è pari al tasso di inflazione programmato fissato dal DPEF per il triennio 2000-2003 all’1,2 per cento.
La base di calcolo dei trasferimenti erariali correnti spettanti ai comuni, alle province e alle comunità montane è fissata in 16.331,1 miliardi, come determinata partendo dalla base di calcolo precedente alla manovra 1995 (17.238 miliardi), cui vanno conteggiati gli incrementi e le riduzioni disposte da specifici provvedimenti legislativi successivamente intervenuti.
A tale base di calcolo di 16.331,1 miliardi si sommano, ogni anno, le variazioni determinate ai sensi della legge n. 662/1996:
- aumento di 212,1 miliardi del fondo ordinario, corrispondente per ciascun comune e provincia all’incremento dell’1,239% dei contributi a valere sul fondo ordinario attribuiti nel 1995;
- incremento di 281 miliardi del fondo ordinario, quale contributo spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 41/1995 (c.d. manovra Dini):;
- incremento di 10 miliardi del fondo ordinario da destinare alla provincia di Catanzaro per 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per 3 miliardi a seguito della situazione di crisi finanziaria evidenziatasi in tali amministrazioni dopo la costituzione di nuove province a valere su parte del territorio di queste;
- incremento di 3 miliardi del fondo ordinario per l’erogazione di contributi per la fusione e l’unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
- riduzione di 506,1 miliardi del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale per il finanziamento degli incrementi sopra richiamati.
Inoltre, la legge n. 449/1997, introducendo i criteri di ripartizione fra gli enti locali della quota incrementale annuale dei trasferimenti erariali a valere sul Fondo perequativo per gli squilibri di finanza locale, ha stabilito una ulteriore riduzione del Fondo perequativo di 165 miliardi a favore del Fondo ordinario.
Nel disegno di legge di bilancio per il 2000 (A.S. 4237) la dotazione di competenza del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali (U.P.B 3.1.2.2 - cap. 1601/Interno) è indicata in 13.085 miliardi.
Tale importo sconta gli effetti recati:
- dall’articolo 10, commi 9 e 11, della legge 13 maggio 999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" (c.d. collegato fiscale 1999) che ha disposto la riduzione dei trasferimenti erariali alle province ed ai comuni in connessione all’attribuzione a tali enti dell’addizionale sul consumo di energia elettrica. La riduzione è stata stimata pari a 186 miliardi per i comuni e a 400 miliardi per le province;
- dall’articolo 61 del D.Lgs. n. 446/1997 (istitutivo dell’IRAP), che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riduzione del Fondo ordinario spettante alle provincie a seguito dell’attribuzione a tali enti del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (art. 60, comma 1) e del gettito della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (divenuta imposta provinciale ai sensi dell’articolo 56, comma 1).
Ai sensi di tali disposizioni, i trasferimenti erariali spettanti alle province a valere sul Fondo ordinario sono stati ridotti nel 1999 e nel 2000 di un importo complessivo pari a 3.417 miliardi (di cui 2.467 miliardi in relazione all’attribuzione del gettito derivante dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile proveniente dalla circolazione dei veicoli a motore, e 950 miliardi derivanti dal gettito dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico).
Ai sensi delle citate disposizioni della legge n. 662 e n. 449, il Fondo ordinario per il 2000 sarà inoltre incrementato di 671,1 miliardi trasferiti dal Fondo perequativo (di cui 506,1 miliardi ai sensi del comma 164, articolo 1, della legge n. 662, e 165 miliardi ai sensi della lettera c) dell’articolo 49 della legge n. 449/1997).
La tavola seguente indica la composizione del Fondo ordinario per il 2000:

Base calcolo 1998

16.331

 
Riduzione RCA e IET (art. 61, D.Lgs. n. 446/1997)

3.417

-

Riduzione trasferimenti per addizionale consumo energia elettrica (art. 10, legge n. 133/1999)

586

-

Risorse aggiuntive – contributo comuni sotto la media (art. 31, co.11, legge n. 448/1998)

570

+

Risorse aggiuntive – contributo unione e fusione comuni (art. 31, co.12, legge n. 448/1998)

20

+

Contributo unione e fusione comuni (art. 31, co.12, legge n. 448/1998)

3

+

Trasferimento a province settore scolastico (art. 5, legge n. 191/1998)

30

+

Contributo nuove province (art. 31, co.10, legge n. 448/1998)

42

+

Ulteriore quota mobilità personale

2

+

Mense scolastiche

90

+

TOTALE D.D.L. BILANCIO 2000

13.085

 
Trasferimento quote da fondo perequativo (art. 49, co.1, legge n. 499/1997)

671

+

TOTALE

13.755

 

Il disegno di legge di bilancio per il 2000 indica inoltre la dotazione di competenza del Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (cap. 1602/Interno) in 2.847 miliardi, e del Fondo consolidato per il finanziamento degli enti locali (cap. 1603/Interno) è indicata in 4.063 miliardi.
Il secondo periodo del comma 8 stabilisce che la ripartizione tra gli enti locali delle risorse aggiuntive dei trasferimenti erariali avvenga ai sensi dell’articolo 31, comma 11, della legge n. 448/1998.
L’articolo 31, comma 11, della legge n. 448/1998 prevedeva che, in attesa dell’entrata in funzione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 "Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali" (1° gennaio 2000) tale ripartizione avvenisse con i criteri e le finalità già stabilite dall’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge n. 449/1997.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 49 della legge n. 449/1997 rimanda, a sua volta, ai criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 244/1997, il quale prevede che tali risorse aggiuntive vengano ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 244/1997, tali risorse aggiuntive affluiscono al Fondo ordinario (e non più al Fondo perequativo).
Per quanto riguarda il calcolo delle risorse aggiuntive, l’articolo 49, comma 6, della legge n. 449/1997, in deroga alla normativa vigente, ha stabilito che la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti per gli anni 1999 e 2000 sia costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al Fondo ordinario, al Fondo consolidato e al Fondo perequativo (confluenti nella UPB 3.1.2.2. del Ministero dell’Interno), e che l'incremento annuale sia determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per il biennio.
Ai sensi di tale disposizione, le risorse aggiuntive per il 2000 sono state calcolate in relazione al tasso di inflazione programmato per il 2000, che nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2000-2003 è fissato all’1,2 %.
Si ricorda infine che ai sensi del comma 12 dell’articolo 31 della legge n. 448/1998 una quota delle risorse aggiuntive dei trasferimenti erariali, determinatesi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge n. 449/1997, viene destinata al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni. La quota prevista per il 2000 è pari a 20 miliardi.
La Relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2000 sottolinea che le disposizioni contenute nel comma 8 dell’articolo 21 si rendono necessarie per la determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2000 in quanto il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante il nuovo sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, non è ancora entrato in funzione.
I trasferimenti erariali continuano ad essere ancora disciplinati dal decreto legislativo n. 504 del 1992 (articoli da 34 a 43), poiché il D.Lgs. n. 244/1997 entrerà in funzione dal 1° gennaio 2000, ai sensi del comma 40 dell’articolo 31 della legge n. 448/1998, contestualmente alla completa applicazione della nuova disciplina dei tributi locali recata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo dell’IRAP).
Si ricorda, infatti, che il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali realizzato con il decreto legislativo n. 244/1997, si inserisce nel più vasto piano di revisione dell’ordinamento delle autonomie locali in atto, ed è consequenziale alla piena attuazione del decentramento fiscale a favore delle regioni, attuato con il D.Lgs. n. 446/1997, che ha potenziato l'autonomia finanziaria degli enti territoriali mediante la semplificazione e la riorganizzazione dell'ordinamento tributario degli enti locali.

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14 ottobre1998
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