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Articolo 21, commi 1-7, 9
(Patto di stabilità interno)
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della
finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per
l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno
lordo (PIL) previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi
aggiornamenti; l'importo cosí risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli
enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999
sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono tenuti a trasmettere altresí una relazione illustrativa delle misure
adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei
riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione
predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle
azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario
nazionale al perseguimento dell'obiettivo.
3. Le giunte regionali, provinciali e comunali riferiscono trimestralmente ai rispettivi
consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le
opportune variazioni di bilancio.
4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce
trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno.
5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000
é concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso
d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre
1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento é interamente a carico dello Stato.
Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione é concessa
esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita
certificazione firmata rispettivamente dal presidente della giunta o dal sindaco e dal
responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione
sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, é inserito il
seguente:
" 2- bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto
previsto dal comma 2 gli enti dovranno in particolare:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
39, commi 19 e 20- bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione
organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi
ordinamenti e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti
indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione,
accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo
scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende
speciali nella concessione di servizi pubblici".
8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati
in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia. La distribuzione dell'incremento
di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e
le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.
9. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di
cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi
agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino
all'anno 2003.
Al fine di potenziare il concorso degli enti territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, larticolo 21 prevede un rafforzamento delle misure del patto di stabilità interno, di cui allarticolo 28 della legge n. 448/1998 (provvedimento collegato alla manovra 1999).
Normativa vigente
Con il "patto di stabilità interno" larticolo 28 della
legge n. 448/1998 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo" ha introdotto nella disciplina dei rapporti finanziari fra lo Stato, le
regioni e gli enti locali, il principio di corresponsabilità diretta di questi ultimi nei
confronti degli obiettivi e dei vincoli assunti dallo Stato nei confronti della Unione
europea.
Come conseguenza di questi, le regioni e gli enti locali devono concorrere nel 1999 a
ridurre il deficit dei conti pubblici attraverso il miglioramento dei propri conti
in misura pari ad "almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo"
(2.200 miliardi) e a ridurre il rapporto debito/PIL. Questo miglioramento deve essere
conservato per gli anni 2000 e 2001.
Larticolo 28 non indica in dettaglio né la cifra complessiva, né come questa debba
ripartirsi fra i diversi enti territoriali; tuttavia il riferimento al risparmio sulle
spese di questi enti fa sì che, in proporzione a quanto ciascun comparto ha speso nel
1998, il risparmio sia così distribuito (limporto relativo agli enti locali e alle
regioni a statuto ordinario è stato successivamente confermato dalle Circolari del
Ministero del Tesoro n. 11 e n. 12 del 12 marzo 1999):
- regioni a statuto ordinario, compresa la spesa sanitaria mld. 1.000
- regioni a statuto speciale, compresa la spesa sanitaria " 380
- province " 100
- comuni " 700
- comunità montane " 20
Totale mld. 2.200
Come specificato dalla Direttiva interministeriale del 18 febbraio 1999,
"il Patto di stabilità interno, così come formulato dallarticolo 28, indica
dei risultati da raggiungere e, in questo senso, è prescrittivo, ma non pone dei vincoli
sulle modalità di raggiungimento dei risultati, che possono essere diversamente
calibrate, e in questo senso è programmatico. [
] Conseguentemente le indicazioni
contenute nel comma 2 non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di
bilancio e delle delibere [
] delle amministrazioni interessate. [
].
Ciò significa che le prescrizioni contenute nellarticolo 28 sono irrilevanti dal
punto di vista del controllo della legittimità dei bilanci, ma sono rilevanti dal punto
di vista della responsabilità finanziaria in cui gli enti possono incorrere in caso di
mancato raggiungimento dei risultati [
]".
Quanto allobiettivo della riduzione del rapporto debito/PIL, nella Direttiva si
chiarisce che "esso è di natura non diretta ma derivata, nel senso che esso dipende
da due operazioni: la riduzione del disavanzo finanziario e le politiche di dismissioni
mobiliari."
Il miglioramento del saldo degli enti locali
Il risultato che ciascun ente deve conseguire sui propri conti è calcolato, in
termini di cassa, come riduzione del disavanzo, o come corrispondente miglioramento del
proprio avanzo, nel caso in cui nel 1998 le entrate dellente abbiano superato le
spese.
Con riferimento agli enti locali, limporto di 820 miliardi corrisponde all1%
della spesa corrente complessiva per il 1998 e all1,1% della spesa al netto degli
interessi. Tenuto conto, inoltre, del fatto che la crescita del disavanzo tendenziale è
stata stimata pari a circa il 3,6%, il risparmio complessivo di 820 miliardi per ciascuno
degli anni 1999-2001 potrà essere raggiunto attraverso ladozione di interventi
correttivi tali da determinare un miglioramento del saldo tendenziale pari alla maggior
cifra tra l1,1% della spesa corrente al netto degli interessi e il 3% del saldo
tendenziale stesso.
La determinazione del saldo per ciascun ente deriva dalla differenza tra le entrate finali
effettivamente riscosse, inclusi i proventi delle dismissioni dei beni immobiliari, e le
uscite finali di parte corrente al netto degli interessi.
Tra le entrate non sono considerati: i trasferimenti dello Stato ordinari, perequativi e
consolidati e quelli in conto capitale; le entrate derivanti dalla vendita di valori
mobiliari e la riscossione dei crediti; le entrate sostitutive di trasferimenti erariali.
Come sottolineato nelle circolari ministeriali, da tale elencazione e da quella relativa
alle politiche che gli enti devono porre in atto per il miglioramento del saldo, emerge
chiaramente lintento del legislatore di evitare che gli obiettivi siano raggiunti
attraverso la riduzione della spesa per investimenti.
Il miglioramento del saldo delle regioni a statuto ordinario
Con riferimento alle regioni a statuto ordinario, gli obiettivi di risanamento si
applicano al complesso dellattività regionale comprensiva delle entrate delle
entrate e delle spese per lassistenza sanitaria coinvolgendo di fatto, nel processo
di risanamento dei conti pubblici, anche le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere.
Al fine di conseguire il risparmio di 1.000 miliardi a livello aggregato (corrispondente
all1% della spesa corrente complessiva per il 1998) ciascuna regione deve concorrere
al risanamento migliorando il proprio saldo consolidato tendenziale 1999 (pari al saldo
1998 comprensivo dei saldi delle ASL e delle aziende ospedaliere, incrementato del 3,6%).
La determinazione del saldo per ciascuna regione deriva dalla differenza tra le
entrate effettivamente riscosse, inclusi i proventi delle dismissioni dei beni
immobiliari, e le uscite finali di parti corrente al netto degli interessi.
Tra le entrate non sono considerati: i trasferimenti dello Stato correnti e in conto
capitale; le entrate derivanti dalla vendita di valori mobiliari e la riscossione dei
crediti; in particolare si terrà conto delle variazioni del gettito IRAP (in aumento o in
diminuzione) che sarà eventualmente deciso dalle regioni nel 1999 e del gettito
delladdizionale IRPEF.
Si tiene conto infine delle entrate e le spese relative allassistenza sanitaria,
consolidando il bilancio regionale con quello delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere.
Le azioni utili per il miglioramento dei saldi
Il comma 2 dellarticolo 28 definisce cinque politiche di bilancio attraverso
le quali regioni ed enti locali dovranno perseguire la riduzione del disavanzo:
sul lato della spesa sono indicate, in primo luogo, azioni dirette alla riduzione
generalizzata della spesa di ciascun ente fissando un tasso di crescita annuale inferiore
a quello degli anni precedenti (lettera b); le azioni specifiche dovranno essere
dirette in primo luogo ad aumentare lefficienza e la produttività dei servizi
pubblici che ciascun ente fornisce e, in generale, a ridurne i costi di gestione (lettera
a);
sul versante delle entrate le azioni dovranno essere dirette ad aumentare le entrate
tributarie proprie ampliando la base imponibile attraverso la riduzione dellevasione
(lettera c); un secondo obiettivo è quello di tendere a coprire interamente con
prezzi e tariffe i costi dei servizi pubblici a domanda individuale (lettera d);
viene infine indicata anche in questo contesto la dismissione dei beni immobili non
funzionali allo svolgimento dellattività istituzionale (lettera e).
E da osservare che il comma 7 dellarticolo 28 enuncia un criterio direttivo
inteso ad evitare che la riduzione del disavanzo si traduca in una riduzione dei servizi
resi dallente. La disposizione impegna gli enti a conservare "la
corrispondenza" fra le funzioni che esplica e le risorse che vi dedica; a conservare
cioè finanziamenti adeguati alle funzioni da svolgere, anche in presenza delle economie
da realizzare. In termini positivi ciascun ente (regioni, province autonome, provincie e
comuni e, le non citate comunità montane) deve verificare tale corrispondenza
evidenziandola attraverso le procedure del controllo economico di gestione.
La riduzione del rapporto debito/PIL
Laltro obiettivo cui è diretto il "Patto di stabilità interno"
è la riduzione del rapporto debito/PIL degli enti locali e delle regioni. Tale obiettivo
è di natura derivata, nel senso che esso discende dalla riduzione del disavanzo; potrà
essere perseguito, inoltre, favorendo un programma speciale di dismissioni di
partecipazioni mobiliari (comma 3 dellarticolo 28).
La norma in esame definisce inoltre un procedimento premiale inteso a favorire ed
accelerare la riduzione dellammontare di debito, consentendo il rimborso anticipato
dei prestiti che gli enti locali e le regioni hanno contratto con la Cassa depositi e
prestiti.
Questi possono presentare al Ministero del tesoro, Dipartimento del tesoro, che si avvale
della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di queste attività, uno o più piani
finanziari di riduzione - progressiva e continuativa - del proprio stock di debito
rispetto al PIL.
I piani, di durata almeno quinquennale, devono indicare le azioni che gli enti intendono
intraprendere e cioè laumento dellavanzo di parte corrente e il programma di
dismissioni.
A tale condizione è consentito agli enti di estinguere anticipatamente il residuo debito
con la Cassa depositi e prestiti senza corrispondere oneri aggiuntivi e lindennizzo
previsto per le estinzioni anticipate dei mutui. Qualora lente non realizzi gli
obiettivi del piano sarà tenuto a corrispondere una penale calcolata in base alle vigenti
disposizioni, da effettuarsi in tre anni. Per la penale il Ministero dellinterno
potrà rivalersi direttamente sui trasferimenti erariali spettanti a quellente.
Il monitoraggio dellandamento dei conti e le azioni correttive
I commi 5, 6, 7 e 8 dellarticolo 28 disciplinano il monitoraggio
dellandamento dei conti di regioni ed enti locali, in relazione ai risultati loro
richiesti; determinano le modalità con le quali sono imposte le eventuali misure
correttive e stabiliscono il trasferimento delle eventuali sanzioni europee in capo agli
enti responsabili.
In particolare il comma 8 trasferisce a carico delle regioni e degli enti locali
leventuale sanzione comminata dagli organi europei in caso di scostamento eccessivo
del deficit dal parametro di convergenza. La sanzione è posta a carico degli enti che non
hanno realizzato gli obiettivi "per la quota ad essi imputabile". I criteri per
definire le quote di responsabilità da imputare alle regioni e agli enti locali e le
circostanze in cui il governo farà valere questa responsabilità sono stabiliti,
rispettivamente per regioni ed enti locali, dalle due conferenze.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome
Il comma 15 dellarticolo 28 conferma che le regioni a statuto speciale e le
province autonome sono anchesse soggetti tenuti alla "realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica previsti da presente articolo" ma li esclude dalle
procedure ordinarie perché dispone che per esse "si provvede con le modalità
stabilite dallarticolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449". Questa disposizione, a sua volta, esclude le regioni a statuto speciale e le
province autonome dalla disciplina generale del monitoraggio per la limitazione del
fabbisogno di tesoreria generato dalla spesa delle regioni e degli enti locali.
Stabilisce inoltre le regioni a statuto speciale perseguiranno gli obiettivi posti secondo
"criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte
regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle
relative norme di attuazione".
Per lintesa non è prescritto alcun atto formale. Gli statuti e le norme di
attuazione non contengono norme specifiche che disciplinano questi aspetti. Il richiamo ed
il rinvio fatto dal comma 15 può intendersi alle norme che regolano la finanza di
ciascuna regione e provincia autonoma e a quelle che dispongono - espressamente solo per
alcune - le modalità di accredito alle regioni delle entrate da compartecipazione ai
tributi erariali e altre speciali norme di tesoreria.
Contenuto
Il comma 1 prevede che le regioni, le province autonome, le province e i
comuni nel 2000 riducano il disavanzo di un ulteriore 0,1 punti percentuali di PIL.
Limporto della riduzione deve permanere costante nei tre anni successivi.
Dato il valore del PIL nominale indicato nella relazione tecnica (che riprende le
stime contenute nella Nota di aggiornamento del DPEF), la riduzione
dellindebitamento netto è stimato in circa 2.200 miliardi annui.
Gli enti che non avessero raggiunto, in tutto o in parte lobiettivo fissato per il
1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nel 2000. Nella relazione tecnica
si osserva al riguardo che "sulla base dei dati finora acquisiti tale
differenziale ammonta a circa 1.100 miliardi che, aggiunti ai 2.200 miliardi
previsti per ciascuno degli anni 2000-2003, fanno prevedere una riduzione complessiva
di circa 3.300 miliardi dellindebitamento netto del conto delle pubbliche
amministrazioni per ciascun anno.
E da evidenziare (infatti) ce del mancato raggiungimento dellobiettivo per il
1999 si è tenuto conto nelle proiezioni tendenziali a legislazione vigente contenute nel
DPEF per gli anni 2000-20032.
Il comma 2 prevede che gli enti territoriali sottoposti a monitoraggio ai sensi del
comma 5 dellarticolo 28 della legge n. 44871998 trasmettano al Ministero del tesoro,
in aggiunta ai dati attualmente forniti, una relazione illustrativa delle misure che
intendono adottare ai fini del contenimento del disavanzo, quantificandone gli effetti sui
bilanci, in termini di competenza.
Nel caso delle regioni e delle province autonome particolare evidenza deve essere data
nella relazione alle azioni di contenimento del disavanzo da parte degli enti del servizio
sanitario nazionale.
Al riguardo larticolo 28 della legge n. 448/1998 prevede che ai fini del calcolo del
disavanzo si considerino anche le entrate e le spese relative allassistenza
sanitaria, consolidando il bilancio regionale con quello delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere. Agli enti del Servizio sanitario nazionale non si applicano
quindi "direttamente" gli obiettivi del patto di stabilità, prevedendosi che
per la spesa sanitaria gli obiettivi devono essere realizzati dalle regioni (così
lultimo periodo del comma 4). Tuttavia, proprio per osservare landamento della
spesa sanitaria e il disavanzo che si determina a carico delle regioni, il comma 5
riconduce in questo contesto anche il monitoraggio mensile delle spese degli enti del
Servizio sanitario nazionale. A questo fine, il Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione, dintesa con il Ministro della sanità, individua le modalità di
rilevazione, acquisizione e valutazione dei dati.
Il comma 3 prevede che le giunte regionali, provinciali e comunali informino i
rispettivi consigli circa le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi
e, in caso di scostamenti, propongano le misure correttive e le corrispondenti variazioni
di bilancio.
Il comma 4 prevede lobbligo per il Ministero del tesoro di riferire con
cadenza trimestrale alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-città circa il
rispetto del patto di stabilità.
I commi 5-7 introducono incentivi e strumenti operativi a favore degli enti
territoriali per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della
finanza pubblica stabiliti dal "Patto di stabilità interno" e dal comma 1
dellarticolo in esame.
In particolare, il comma 5 stabilisce che, qualora lobiettivo posto
per lanno 2000 dal comma 1 dellarticolo 21 in esame venga complessivamente
raggiunto, agli enti territoriali di cui al comma 1 (regioni, province autonome, province
e comuni) è concessa a partire dallanno 2001 una riduzione dello 0,5 per cento
del tasso di interesse applicato sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti
in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui onere di ammortamento sia
interamente a carico dello Stato.
Nel caso in cui gli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica siano stati
raggiunti soltanto parzialmente, la riduzione del tasso di interesse è concessa ai soli
enti che abbiano effettivamente conseguito lobiettivo.
A tal fine, gli enti sono tenuti a presentare una apposita certificazione che
attesti il conseguimento dellobiettivo del "Patto di stabilità interno",
firmata dal Presidente della Giunta se si tratta di regione, provincia o provincia
autonoma - o dal Sindaco se si tratta di un comune - e dal responsabile del
servizio finanziario dellente (comma 6).
Il comma 7 specifica ulteriori azioni e misure attraverso le quali regioni
ed enti locali dovranno conseguire il miglioramento dei saldi. Come si è ricordato
avanti, già il comma 2 dellarticolo 28 della legge n. 448/98 indica gli obiettivi e
le misure cui le regioni e gli enti locali sono tenuti al fine di conseguire la riduzione
delle spese e lincremento delle entrate che determinano il miglioramento dei saldi
richiesto dal patto di stabilità interno. Il comma in esame aggiunge a quelle indicazioni
quattro ulteriori azioni rivolte al contenimento delle spese di funzionamento
dellente: la riduzione delle spese per il personale, la soppressione di organismi
collegiali che non siano indispensabili al funzionamento dellente, un freno
allaffidamento diretto dei servizi. La quarta indicazione è diretta a reperire
risorse aggiuntive tramite il ricorso a contratti, accordi e convenzioni di
sponsorizzazione.
Dopo il comma 2 dellarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene
inserito il comma 2-bis che specifica queste misure. In particolare:
- la riduzione della spesa per il personale interno;
questo obiettivo colloca in questo contesto un vincolo già imposto alle regioni e
agli enti locali con larticolo 39 della legge n. 449 del 1997. Quelle disposizioni
(comma 19), come modificate successivamente dallarticolo 22 della legge n. 448 del
1998, impongono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, agli enti
locali, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di conseguire una
riduzione programmata delle spese per il personale come risultato della programmazione
triennale del fabbisogno di personale. Qualora ciò fosse necessario, gli enti indicati
devono modificare i propri ordinamenti in modo che questi consentano di conseguire la
riduzione delle spese per il personale. La misura della riduzione delle spese non è
tuttavia quantificata. Un limite quantitativamente definito è posto per le nuove
assunzioni con lintroduzione di un nuovo comma 20-bis allarticolo 39
della legge n. 449 del 1997. Il comma è introdotto per altro dallarticolo 11, comma
1, lettera g) dello stesso disegno di legge in esame: Per le misure che questo
prevede si fa rinvio alla scheda relativa alle misure complessivamente introdotte da
questo articolo.
la riduzione della spesa per il personale esterno allente;
la disposizione prevede che, qualora lo statuto dellente consenta che sia
possibile ricorrere a prestazioni di lavoro di personale esterno allamministrazione,
nelle diverse forme contrattuali possibili o tramite rapporto di consulenza, anche queste
spese devono essere ridotte come contributo al miglioramento dei saldi; inoltre, la
medesima lettera b) impone di sopprimere tutti gli organi collegiali istituiti
dallente medesimo se questi non possono ritenersi indispensabili ai sensi
dellarticolo 41, comma 1, della legge n. 449/1997. Quella disposizione fa carico
agli organi di direzione politica dellente dichiarare con apposito
provvedimento ricognitivo ed entro sei mesi dallinizio di ciascun esercizio
finanziario quali comitati, commissioni, consigli o altro organismo collegiale
siano indispensabili alla realizzazione dei fini istituzionali dellente"; a
partire dal mese successivo alla emanazione del provvedimento gli enti dovranno sopprimere
gli organismi che non siano dichiarati indispensabili e attribuire ad altri uffici le
funzioni che questi svolgevano;
- lincremento delle entrate straordinarie acquisite tramite
sponsorizzazioni;
anche in questo caso la disposizione richiama in questo contesto una misura
esistente. L'articolo 43 della L. 449, prevede che le pubbliche amministrazioni, possano
ricorrere a strumenti di natura privatistica o di gestione aziendale (quali contratti di
sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni, richiesta di contributi a fronte
di servizi resi, economie di gestione), allo scopo di innovare e migliorare la qualità
dei servizi prestati. La disposizione è finalizzata inoltre a consentire risparmi di
spesa o maggiori entrate alle stesse pubbliche amministrazioni.
In particolare, il comma 1 dellarticolo 43 disciplina le attività di
collaborazione e sponsorizzazioni delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 detta i
limiti all'attività di sponsorizzazione che sono:
- perseguimento di interessi pubblici;
- esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- risparmi di spesa sugli stanziamenti disponibili.
Di questi risparmi il comma 2 prevede la seguente destinazione:
- per il 5% alla retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno effettuato il
risparmio;
- per il 65% nella disponibilità dell'amministrazione che ha effettuato il
risparmio;
- per il 30% ad economia di bilancio.
Il richiamo fatto in questo contesto non modifica queste destinazioni;
- ridurre il ricorso allaffidamento diretto dei servizi pubblici locali;
la misura è diretta ai comuni e alle province, in relazione allo sviluppo
delle forme di affidamento dei servizi pubblici sviluppatesi a seguito delle innovazioni
introdotte dagli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e alla possibilità di
trasformare le aziende speciali in società per azioni a seguito della facoltà prevista
con larticolo 17, comma 51, della legge n. 127/1997.
Il comma 3 del citato articolo 22 prevede alla lettera c) che i
comuni e le province possano gestire i servizi pubblici tramite "azienda
speciale" quando i servizi abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale; la
successiva lettera e) consente che quei servizi siano gestiti a mezzo di società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico. Come si è detto, la
legge n. 127/1997 consente che le aziende speciali siano ora trasformate in società per
azioni. Gli enti locali affidano direttamente la gestione del servizio è alle aziende
speciali (da loro costituite) o alle società controllate. I rapporti giuridici e
finanziari fra le aziende speciali e lente locale sono disciplinati da un
"contratto di servizio" stipulato fra i due soggetti secondo quanto prevede
larticolo 4, comma 5, lettera a), del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito in legge, con modificazioni, dallarticolo 1, comma 1, della legge 29
marzo 1995, n. 95.
La disposizione in esame (comma 7) prevede che gli enti locali debbano
limitare il ricorso allaffidamento diretto e, quindi, fare maggiore ricorso
allaffidamento tramite gara, quale forma di affidamento in grado di ridurre il costo
(anche finanziario) del contratto di servizio. Si ricorda in proposito che questa
specifica misura è articolatamente prevista dal disegno di legge AS n. 4014,
"Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di
riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie".
Secondo il comma 9, il monitoraggio circa il rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità resta affidato al Ministero del Tesoro che si avvale del personale
comandato da altre amministrazioni, degli esperti, nonché di personale assunto a tempo
determinato che, ai sensi dellarticolo 47, comma 10, della legge n. 449/1997
(provvedimento collegato per il 1998) svolgono attualmente questa attività.
La possibilità di utilizzare personale estraneo allamministrazione è limitata a 30
unità, che potranno essere assunte con contratti annuali, rinnovabili per non più di due
volte.
Il comma 9 in esame modifica la norma prevedendo che i contratti degli esperti possano
essere rinnovati fino al 2003 (anno coincidente con lorizzonte temporale della
manovra).
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14
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