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Articolo 5
(Patrimonio immobiliare dello Stato)
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed é
aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piú consulenti finanziari o
immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle
norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali
ed estere".
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é sostituito dal
seguente:
" 99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio
dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle
finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di
concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresí
stabilite le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i
diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piú
consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, an che non
compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo
Stato venditore é esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al
diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. I beni e i
diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o piú
intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli
intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro
il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto,
al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso
in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato,
l'intermediario corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente
di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui
al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puó essere previsto che l'alienazione degli immobili ad
intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei
beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli
intermediari, provvede il Ministero delle finanze".
4. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é sostituito dal
seguente:
" 100. Lo Stato venditore é esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del
diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse
storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini
stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le valutazioni
di interesse storico e artistico devono essere effettuate entro trenta giorni dalla
richiesta da parte dell'ente alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia
stata effettuata il bene puó essere alienato.".
5. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole:
"approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente:
"stipulati".
6. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano fino alla piena operatività
dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
8. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é sostituito dal
seguente:
" 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del
patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle
norme di contabilità di Stato, puó conferire o vendere a società per azioni, anche
appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi,
anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella
disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi,
per la loro piú proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale di uno o piú consulenti immobiliari o finanziari,
incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, con procedure com petitive tra primarie società nazionali ed
estere. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice
civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I
valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente
comma. Lo Stato é esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al
diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità
del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di
interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e
i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente
legge. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le valutazioni di
interesse storico e artistico devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta
da parte dell'ente alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata
effettuata il bene puó essere alienato".
9. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi
dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini
delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla
società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.
10. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.
Larticolo 5 in esame interviene su una materia, quella relativa ai beni
immobili dello Stato, con riferimento sia alla sottoscrizione di quote di fondi
immobiliari, sia al loro conferimento o vendita a società per azioni per la loro più
proficua gestione, sulla quale il Governo ha adottato, negli ultimi anni, numerose e
talora contraddittorie iniziative.
La prima modifica, contenuta nei commi 1-7, riguarda le disposizioni
contenute nellarticolo 3, commi 86-105 della legge n. 662 del 1996 (collegato alla
legge finanziaria 1997), che si proponevano lobiettivo di accelerare il processo di
dismissione di tali beni attraverso il ricorso allistituto dei fondi immobiliari
chiusi, regolati dalla legge n. 86 del 1994.
Le modifiche prospettate traggono origine dalla constatazione, di cui alla
relazione illustrativa, per cui la procedura introdotta dalle disposizioni richiamate si
sarebbe, nonostante le intenzioni, dimostrata estremamente complessa, impedendo
lavvio di significative operazioni di dismissione. Merita ricordare che in materia
di alienazione di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato sono stati adottati,
successivamente all'entrata in vigore del codice civile e del codice della navigazione,
numerosissimi provvedimenti, larga parte dei quali riguardanti specifiche situazioni di
alienazioni di beni ad enti locali. Si è quindi determinata una stratificazione di norme
con le quali si sono indicate procedure e modalità per l'alienazione dei singoli beni
spesso non coordinate. In particolare, la legge n. 579/1993, per un verso introduce una
disciplina generale diretta ad agevolare il trasferimento agli enti locali dei beni
immobili dello Stato, demaniali o patrimoniali, non utilizzati in conformità alla propria
destinazione pubblicistica, e per laltro dispone in ordine all'alienazione di
singoli beni immobili dello Stato, sulla base di specifiche indicazioni contenute in
alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare.
L'articolo 1 autorizza il Ministro delle finanze, fino alla data di entrata in
vigore di una disciplina organica e unitaria sulla gestione economica dei beni demaniali e
patrimoniali indisponibili dello Stato, a disporre con propri decreti il trasferimento
agli enti locali territoriali dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile
dello Stato. La condizione per richiedere tale trasferimento è che tali beni non
risultino utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono
destinati.
L'articolo 2 dispone che la cessione dei beni possa essere effettuata a trattativa
privata; il primo atto per l'attivazione della procedura è la richiesta dell'ente
territoriale che deve indicare la destinazione finale del bene e fornire indicazioni
essenziali sui tempi e le modalità di realizzazione e gestione delle opere o di
svolgimento dell'attività progettata. Questi elementi sono valutati, insieme ai
presupposti generali previsti dalla legge stessa ed alla compatibilità con gli altri
vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici nonché storici ed artistici, dal Ministro
delle finanze, come previsto dall'articolo 3, comma 1, il quale autorizza con decreto la
cessione.
Per quanto concerne il prezzo di cessione, l'articolo 3, comma 3 stabilisce che
esso non possa essere inferiore alla metà del valore determinato dall'UTE e che tale
valore debba semplicemente essere calcolato tenendo conto delle condizioni stabilite dal
suddetto decreto del Ministro delle finanze e delle destinazioni di piano, senza alcun
riferimento alla corrispondenza col valore di mercato. In conformità alle disposizioni
sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, l'articolo 3, comma 2,
stabilisce il termine per la conclusione del procedimento, cioè per l'emanazione del
decreto di autorizzazione alla cessione a trattativa privata, in sei mesi, a meno che
l'Amministrazione finanziaria non chieda chiarimenti o integrazioni, nel qual caso lo
stesso è prorogato di 4 mesi.
Successivamente al decreto di autorizzazione inizia la procedura di trattativa
privata e la stipula dell'atto di cessione, il quale deve prevedere la risoluzione
espressa del contratto nel caso di mancata utilizzazione dei beni (in questo caso si
considerano espressamente i soli beni immobili, ciò che potrebbe essere interpretato come
previsione di non obbligatorietà della clausola di risoluzione per i beni mobili) nei
termini indicati dal progetto di massima - il quale oltre ad essere conforme al decreto di
autorizzazione, deve essere allegato all'atto di cessione - ovvero nel caso di utilizzo
difforme degli stessi rispetto alle finalità indicate nella richiesta. (articolo 4). La
procedura si conclude con l'emanazione di un secondo decreto da parte del Ministro delle
finanze, di approvazione dell'atto di cessione. Il decreto deve essere pubblicato in
Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto (articolo 4, comma 3).
Gli articoli da 6 a 9 dettavano invece norme che in sede di prima applicazione
della legge autorizzavano il Ministro delle finanze a procedere alla cessione di taluni
beni immobili agli enti locali interessati.
Successivamente, in materia di trasferimento agli enti locali di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato sono intervenute le disposizioni di cui all'articolo
2, commi 37 e 38, della legge n. 549/1995 (collegato per il 1996).
In particolare, il comma 37 prevede che su richiesta di comuni e di altri enti
locali siano trasferiti in proprietà agli enti medesimi i beni immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che,
anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle
Amministrazioni dello Stato.
Il trasferimento degli immobili deve essere disposto con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sentiti i Ministri competenti ed il prezzo di cessione viene
fissato in misura pari ai due terzi del valore determinato dall'UTE competente per
territorio.
La norma prevede che il trasferimento sia effettuato prioritariamente nei confronti
dei comuni ed in via subordinata nei confronti degli altri enti locali che ne abbiano
fatto richiesta.
Ulteriori disposizioni in merito all'alienazione di beni immobili dello Stato sono
contenute quindi ai commi 86-105 dell'articolo 3 della citata legge n. 662/96.
Peraltro, mentre le disposizioni di cui ai commi 86-96 riguardano specificamente la
dismissione di beni appartenenti al patrimonio dello Stato mediante il loro conferimento a
fondi immobiliari da istituire ai sensi della legge n. 86/94, i commi 99-105 si
riferiscono genericamente a beni immobili e a diritti reali su immobili appartenenti allo
Stato e, quindi, presumibilmente, anche ai beni demaniali oltre che a quelli del
patrimonio statale. Le disposizioni richiamate prevedono che i beni immobili dello Stato
non conferiti in fondi immobiliari possono essere alienati direttamente mediante asta
pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base del
miglior prezzo di mercato. Al fine di accelerare le procedure di dismissione è inoltre
stabilito che i relativi procedimenti, qualunque sia il valore dei beni da alienare, siano
curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni stessi
sono situati. Inoltre, vengono decuplicati i limiti di valore vigenti ai fini della
richiesta del parere del Consiglio di Stato. E' poi stabilito che i contratti siano
approvati e resi esecutivi, a secondo del relativo valore, dal direttore generale del
dipartimento del territorio del Ministero delle finanze ovvero dal direttore centrale del
demanio, ovvero dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio. Infine, il
prezzo di vendita deve essere determinato, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di
apposita perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e
tenuto conto dei valori rilevati dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari
istituito presso il dipartimento del territorio. La normativa da ultimo richiamata è
stata parzialmente modificata dalle disposizioni di cui al comma 12 dellarticolo 14,
della legge n. 449/97 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1998), che, tra
le altre cose, ha stabilito che lalienazione dei beni a trattativa privata da parte
dellamministrazione finanziaria può essere effettuata soltanto qualora il valore di
mercato degli stessi non superi i 300 milioni. Inoltre, allo scopo di favorire il diritto
di prelazione degli enti locali territoriali previsto al comma 113 della citata legge n.
662/96 in caso di alienazione dei beni già conferiti ai fondi immobiliari da istituire ai
sensi della medesima legge, si prevede lobbligo dellamministrazione
finanziaria di informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il
comune ove il bene è situato.
Da ultimo, nella legge n. 127/97, la cosiddetta legge Bassanini sullo snellimento
delle procedure amministrative, è stata introdotta, al comma 65 dell'articolo 17,
un'altra norma in materia che rimanda ad un regolamento, da adottare ai sensi della legge
n. 400/1988, ai fini dell'individuazione dei casi e delle modalità con le quali beni
immobili dello Stato possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali e alle
regioni. I beni interessati devono essere iscritti in catasto del demanio civile e
militare ed essere inutilizzati da almeno dieci anni. Tale ultima disposizione trae
origine dalla intenzione, largamente condivisa, di semplificare le procedure di
alienazione anche mediante una parziale delegificazione della materia.
I commi 1 e 2 dellarticolo in esame, con la modifica al comma 86 e
labrogazione del comma 87 dellarticolo 3 della legge n. 662, ampliano
lambito dei beni immobili apportabili nei fondi immobiliari, prima limitati a quelli
"aventi valore significativo", individuato nel valore catastale non inferiore a
lire 2 miliardi. In secondo luogo si consente al Ministro del tesoro di avvalersi, per
tale operazione, di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della
valutazione dei beni. Tali soggetti devono essere scelti, anche in deroga alle norme di
contabilità dello Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed
estere.
Il successivo comma 3 riscrive il comma 99 dellarticolo 3 della legge n. 662.
Il comma 99 reca una diversa disciplina per l'alienazione dei beni
immobili dello Stato che non sono conferiti nei fondi immobiliari chiusi. I beni immobili
e i diritti reali su tali beni possono essere alienati direttamente dall'Amministrazione
finanziaria, qualunque sia il loro valore di stima, mediante asta pubblica e, qualora
quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base del miglior prezzo di
mercato. Si intendeva superare in questo modo la farraginosa procedura di vendita a mezzo
di incanti che risale alla legge n. 783 del 1908 e al successivo regolamento di esecuzione
n. 454 del 1909 e si consente l'esperibilità del ricorso alla trattativa privata.
Le modifiche riguardano in primo luogo il soggetto competente a gestire il processo
di alienazione. Infatti, non è più lamministrazione finanziaria a procedere
direttamente allalienazione, ma questa avverrà secondo programmi, modalità e tempi
definiti dal Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze. E inoltre
previsto che anche a tal fine il Ministro del tesoro, che curerà la stessa attuazione del
programma, possa avvalersi anche in questo caso di uno o più consulenti finanziari o
immobiliari (cfr. comma 1). I programmi devono stabilire le modalità di esercizio
del diritto di prelazione previsto dal comma 113 dellarticolo 3 della legge n. 662
in favore degli enti locali, nonché i diritti dei conduttori e gli obblighi a carico
degli stessi.
Si stabilisce, inoltre, che lalienazione possa avvenire attraverso
intermediari scelti con procedure competitive ovvero a soggetti diversi dagli
intermediari. Nel primo caso, il Ministero del tesoro vende il bene allintermediario
pattuendo un importo per lacquisto da parte dellintermediario stesso che si
impegna a rivendere il bene e a versare al Ministero stesso la differenza tra il prezzo di
rivendita e quello di acquisto, al netto di una commissione percentuale. In caso di
mancata rivendita, lintermediario corrisponde al Ministero la differenza tra il
valore di mercato degli immobili, stabilito dai consulenti di cui al comma 86, e il prezzo
di acquisto, sempre al netto della commissione percentuale. Con DPCM può essere stabilito
che lalienazione avvenga anche senza obbligo di rivendita. In sostanza la
riscrittura del comma 99 sembra trovare origine nella constatazione della incapacità
degli uffici dellamministrazione finanziaria di curare direttamente la vendita dei
beni; conseguentemente, si prospetta il ricorso ad intermediari specializzati. Si può
peraltro segnalare che la norma non fornisce elementi precisi quanto alla misura della
commissione da corrispondere agli intermediari, salvo affermare che la stessa dovrebbe
essere progressiva e calcolata sulla differenza tra il valore di mercato e il prezzo
corrisposto al momento dellacquisto originario, il che potrebbe favorire
notevolmente lintermediario nel caso in cui il prezzo iniziale fosse molto basso.
Allalienazione di singoli beni provvede, invece, a soggetti diversi dagli
intermediari provvede invece il Ministero delle finanze.
Merita peraltro rilevare che la norma in base alla quale lo Stato venditore è
esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto del bene
producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto è contenuta sia nel nuovo
comma 99 (quinto periodo) sia nel nuovo comma 100 (primo periodo: cfr. comma 4
dellarticolo in esame).
Il successivo comma 4 riscrive completamente il comma 100, stabilendo,
in primo luogo, la riduzione degli onorari notarili al 20% e intervenendo in materia di
valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare. Per gli aspetti
relativi a questultimo argomento si rinvia alla scheda concernente larticolo 3
del provvedimento in esame.
Si ricorda che il comma 100 dellarticolo 3 della legge n. 662 vigente
stabilisce che, qualunque sia il valore dei beni da alienare, i procedimenti sono sempre
curati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o,
nell'ipotesi di vendita a lotti, la maggior parte di essi, sono situati. In questo modo si
risolvono i dubbi interpretativi concernenti l'individuazione degli organi competenti in
caso di vendita a lotti di immobili siti in province diverse (uffici del registro o
sezioni distaccate delle direzioni compartimentali del territorio), nascenti a seguito del
trasferimento di competenze agli uffici periferici.
Il comma 5 modifica il comma 102 dellarticolo 3, prevedendo che i soggetti
indicati procedano non allapprovazione e alla esecuzione dei contratti bensì
direttamente alla loro stipula, mentre il comma 6 abroga i commi 103 e 104, in
considerazione delle nuove procedure di alienazione stabilite dalle disposizioni in
commento.
In base al comma 102 vigente, i contratti sono approvati e resi esecutivi,
rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero
delle finanze per importi superiori a 2 miliardi di lire, dal direttore centrale del
demanio per importi nel limite compreso tra 600 milioni e 2 miliardi di lire, dai
direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite dei 600
milioni di lire. In tal modo si dispone un decentramento di competenze che dovrebbe
agevolare il tempestivo perfezionamento delle procedure di alienazione.
Il prezzo di vendita degli immobili (il cui pagamento può essere anche rateizzato ai
sensi del comma 104) da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa
privata viene determinato (comma 103), entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta
della perizia, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il
dipartimento del territorio, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a
livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualità. Per quanto riguarda la
rateizzazione, è previsto che essa avvenga per non più di dieci rate con cadenza
bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del contratto.
Infine, il comma 7 stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano fino alla piena operatività dellAgenzia del demanio, prevista
dallarticolo 65 del D. Lgs. n. 300 del 1999, di riforma dellorganizzazione del
Governo, che prevede larticolazione del Ministero delle finanze in quattro agenzie
fiscali: entrate, dogane, territorio e demanio, demandando a questultima il compito
di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche
mediante lacquisizione sul mercato, di utilizzo di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni immobili dello Stato.
Il comma 8 riscrive quasi per intero il comma 1 dellarticolo 19 della
legge n. 448 del 1998, il quale contiene ulteriori disposizioni in materia di beni
immobili dello Stato, da un lato, prevedendo una diversa modalità per la loro
privatizzazione e comunque per la loro gestione in forme privatistiche (commi da 1 a 4 e
6) e, dallaltro, disponendo leliminazione di una serie di termini fissati
dalla vigente normativa in materia, che ne circoscrivono temporalmente l'efficacia (comma
5).
In particolare, il comma 1 dellarticolo 19 consente al Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro delle finanze e, nel caso di immobili vincolati, del Ministro
per i beni e le attività culturali, non solo di vendere, ma anche di conferire a società
per azioni compendi, singoli beni immobili (non destinati ad usi governativi) o diritti
reali su di essi anche se posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato - in
virtù di leggi, atti amministrativi o a qualunque altro titolo -, ciò al fine di
assicurarne una più proficua gestione.
Si tratta, comè evidente, di una ulteriore modalità di privatizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico realizzata attraverso il semplice conferimento dei beni a
società per azioni al cui capitale possono partecipare sia amministrazioni pubbliche che
privati (comma 4) e il cui precipuo scopo sociale, come chiarito dalla relazione
illustrativa, sia quello di "vendere o gestire in senso più razionale ed
economicamente produttivo i beni stessi, fermo restando i vincoli su di essi
gravanti".
Quanto agli utili di tali società, nonché ai proventi derivanti dalla alienazione
dei beni, il comma 2 rinvia al citato comma 95, lettera b) dellarticolo 3 della
legge n. 447 del 1996, per il quale gli utili spettanti allerario (in relazioni agli
utili derivanti dalle quote nei fondi immobiliari chiusi), nonché i proventi delle
vendite, confluiscono al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati,
entro certi limiti (in misura non inferiore al 5 e non superiore al 15 per cento del loro
valore) ai comuni nel cui territorio i beni ricadono. Occorre a questultimo riguardo
segnalare come nella relazione illustrativa la quota da riassegnare ai comuni sia
individuata in una misura tra il 10 ed il 25 per cento, mentre, come accennato, la lettera
b dellarticolo 3 della legge n. 447 cui il comma 2 in esame prevede una
riassegnazione "in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per
cento del valore" del conferimento.
In alternativa, sempre il comma 2 prevede che, ove i beni ricadano nella
circoscrizione di un solo comune, venga attribuita ad esso una partecipazione alla
società cui il bene viene venduto o riferito, sempre però nei limiti fissati dalla norma
richiamata.
Il successivo comma 3 detta una particolare disciplina per i beni "che non
possono essere alienati" (in questa nozione potrebbero essere ricompresi i beni
demaniali e quelli del patrimonio indisponibile), prevedendo che questi possano essere
conferiti a società che ne curano lesercizio e la valorizzazione, corrispondendo un
compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.
Finalizzato ad una più efficiente gestione del patrimonio immobiliare statale è
anche il comma 6, ove si prevede che gli immobili non più utilizzati
dallAmministrazione e dagli enti locali possano essere affidati, in concessione o
sulla base di semplici contratti, a privati o ad altre amministrazioni pubbliche che si
impegnino a ristrutturarli o, se necessario, a ricostruirli al fine di una proficua
utilizzazione degli stessi. Il prezzo da corrispondere allAmministrazione statale e
agli enti locali per lutilizzazione di tali beni è fissato tenendo conto
dellimpegno finanziario derivante dalla realizzazione del progetto di
ristrutturazione e del valore di mercato del bene. Si prevede poi che la concessione del
bene possa essere revocata o il contratto, con cui il bene viene affidato possa
essere risolto - nel caso di mancato adempimento, da parte del concessionario o del
contraente privato, delle obbligazioni contratte da questi soggetti con i terzi
finanziatori, e ciò parrebbe essere una misura volta a rafforzare la garanzia della
serietà dellimpegno assunto dai concessionari
Il comma 7, infine, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio la disciplina
attuativa della normativa richiamata, mentre il comma 5, come si è anticipato, sopprime i
termini fissati dallarticolo 3 della legge n. 662 del 1996 per la redazione, da
parte dellAmministrazione finanziaria, dellelenco dei beni e diritti reali in
funzione dellapporto iniziale ai fondi immobiliari chiusi previsti dal medesimo
articolo 3. Si prevede altresì la soppressione del termine previsto per promuovere la
costituzione della società di gestione di tali fondi immobiliari.
Il comma 8 stabilisce che rimane fermo quanto disposto dallarticolo 3, comma
114, della legge n. 662/1996, il quale stabilisce che i beni immobili e i diritti reali
sugli immobili appartenenti allo Stato e situati nei territori delle regioni a statuto
speciale possono essere conferiti nei fondi immobiliari di cui alla legge n. 86/1994,
sentite le regioni che si pronunciano in conformità dei rispettivi statuti.
Il comma 9 contiene una disposizione che attiene ad una normativa diversa da quella
oggetto dei restanti commi, che modifica il termine previsto nel primo periodo del comma 5
dell'articolo 12 della legge n. 127 del 1997, portando tale termine da novanta a
centoventi giorni.
Infine, il comma 10 stabilisce che in merito all'attuazione delle disposizioni
previste nell'articolo in commento, all'entità e qualità della valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato e all'attività della società di cui al comma 3, venga
presentata una relazione annuale al Parlamento da parte dei Ministri del tesoro e delle
finanze, sull'attuazione delle misure di privatizzazione e gestione in forme privatistiche
dei beni immobili dello Stato, sull'entità e sulla qualità della valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato, nonché sulle attività delle società che curano
l'esercizio e la valorizzazione dei beni inalienabili.
La nuova formulazione dellarticolo 19, comma 1, fa in primo luogo venir meno
il concerto con il Ministero per i beni culturali per il conferimento o lalienazione
di beni immobili soggetti a tutela. In secondo luogo, viene ripresa per intero la
procedura prevista dalla nuova formulazione dei commi 99 e 100 dellarticolo 3 della
legge n. 662 del 1996, in materia di scelta dei consulenti immobiliari, di determinazione
dei valori di conferimento, di esonero dalla consegna dei documenti di proprietà, di
valutazioni di interesse storico e artistico.
Il comma 9 prevede specificamente che le risorse derivanti
dallattuazione del programma di dismissioni dei beni immobiliari della Difesa,
disciplinato dallarticolo 3, comma 112, della legge n. 662/1996 e dallarticolo
44 della legge n. 448/1998, siano versate allentrata del bilancio statale, per poi
essere riassegnate al Ministero della Difesa per finalità di ammodernamento e
potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate, "al netto
di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di
dismissione e valorizzazione", in base alla citata norma delle legge n. 662.
La norma innova rispetto al regime attuale, in base al quale le somme
spettanti alla società affidataria, determinate secondo apposita convenzione, sono a
questa corrisposte da parte del Ministero della difesa, soltanto dopo lavvenuta
riassegnazione dei proventi introitati.
In proposito si rileva che non appare chiara la sequenza procedurale prevista da tale
disposizione: in particolare non è individuato il soggetto cui compete il versamento
dellimporto spettante alla società affidataria, né vengono definite le procedure
contabili mediante le quali tale importo è detratto dalle somme da versare
allentrata del bilancio statale.
Si pone pertanto la questione di specificare se, con la disposizione in esame, si intenda
autorizzare la società affidataria a trattenere direttamente la somma ad essa spettante,
prima ancora del versamento dei proventi allentrata del bilancio statale. In tal
caso, peraltro, la norma non sembrerebbe produrre apprezzabili effetti finanziari, salvo
ipotizzare che unacquisizione anticipata dei corrispettivi possa stimolare la
società affidataria ad incrementare le proprie attività.
Per quanto concerne le dismissioni dei beni immobiliari della Difesa, si ricorda che
l'articolo 3 della legge n. 662/1996, al comma 112, ha introdotto una speciale disciplina
della materia, nel quadro del più generale processo di dismissioni dei beni immobili
dello Stato.
In particolare, la norma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle
finanze, siano individuati gli immobili della Difesa da inserire nel programma di
dismissioni. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni di tali beni avvengono
mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, con
particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare. I contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro
della difesa. Per l'utilizzazione, valorizzazione o eventuale permuta di beni che
interessano gli enti locali si può procedere anche mediante accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 11 agosto 1997, "Individuazione
di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma
di dismissioni previsto dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.
662", con il quale è stato approvato un programma di dismissioni riguardante 302
beni immobili, divisi a seconda della regione in cui sono collocati.
Sulla base del complesso processo così avviato, è poi intervenuto larticolo
44, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo", che ha disposto in sostanza la continuazione
del programma di dismissioni, integrando le relative norme di attuazione. In particolare,
tale norma ha introdotto il principio del diritto di prelazione degli immobili della
Difesa a favore degli enti locali e, con riguardo allassegnazione delle risorse
introitate, ha precisato che esse siano versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, allo stato di
previsione del Ministero della difesa, nel complessivo limite di 1.400 miliardi, e
utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento
operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. È stato previsto
inoltre che il Ministro della difesa comunichi semestralmente alle Commissioni
parlamentari competenti le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative
destinazioni, e che le medesime comunicazioni siano rese anche al Comitato misto
paritetico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai
provvedimenti che le riguardano.
Con riguardo al diritto di prelazione sui beni immobili della difesa da parte degli
enti locali, si ricorda infine che lart. 16, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n.
266, c.d. "collegato ordinamentale", ha previsto che, nell'ambito degli
accordi di programma relativi alla dismissione di tali beni, ai sensi dell'articolo 3,
comma 112, della legge n. 662/1996, possa essere riconosciuta in favore degli enti locali
una quota non superiore al 20% del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a "scomputo" del prezzo di acquisto
di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e
riqualificazione urbana.
Si ricorda infine che lattuazione del programma di dismissioni, disciplinato
dalle disposizioni normative ora menzionate, si è concretamente avviato soltanto dopo
laggiudicazione alla società CONSAP dellincarico di gestire il programma di
dismissioni, avvenuta il 23 gennaio 1998 al termine di una gara pubblica a livello
comunitario. La relativa convenzione tra il Ministero della difesa e la predetta società,
firmata il 6 marzo 1998, è stata registrata dalla Corte dei conti il successivo 14
aprile. Peraltro loperatività a pieno titolo della CONSAP ha potuto realizzarsi
soltanto a partire dal mese di maggio 1998, dopo il rigetto dei ricorsi contro la
procedura di aggiudicazione, presentati al TAR del Lazio da parte di altre società
partecipanti alla gara dappalto.
Quanto ai dati generali sul programma in atto, si fa presente che, alla data del 6 luglio
1999, sul complesso dei 302 beni individuati nel D.P.C.M. 11 agosto 1997, risulta
attualmente alienato un solo bene immobile. Il cespite è stato acquistato dal comune di
Bologna con atto del 4 novembre 1998 al prezzo di 4.080 milioni.
Nei mesi di ottobre e novembre 1998 sono stati peraltro posti in vendita, mediante
avviso pubblicato su stampa nazionale e locale, ovvero affissioni murali e all'albo
pretorio, 28 beni, per un importo complessivo di 15.150 milioni. In data 23 febbraio 1999
sono stati posti in vendita 20 immobili, per un importo complessivo di 23.058 milioni, con
le stesse procedure. In data 16 giugno 1999 sono stati posti in vendita 32 immobili, per
un ammontare complessivo di circa 35 miliardi.
Sono stati conclusi accordi di vendita per 16 beni, per un importo di 7.800
milioni. Per i restanti sono stati interpellati gli enti locali territoriali ai fini
dell'esercizio del diritto di prelazione al prezzo base o comunque per raggiungere
un'intesa di vendita.
Quanto alla parte della legge che prevede gli accordi di programma o le permute con
i comuni, i dati risultano in uno stato più avanzato.
Si segnala inoltre che la materia è stata recentemente oggetto di un'indagine
conoscitiva avviata dalla IV Commissione Difesa della Camera dei deputati il 13 gennaio
1999 e conclusa con lapprovazione del documento conclusivo nella seduta del 27
luglio scorso, che ha consentito di porre in evidenza gli aspetti problematici del
programma di dismissioni.
A seguito della conclusione dellindagine conoscitiva, è stato predisposto un
nuovo testo della proposta di legge n. 5836 (Spini ed altri), di modifica della normativa
vigente in materia di dismissioni nel settore della Difesa, già allesame della
Commissione, al fine di recepire le principali proposte individuate nel documento
conclusivo dellindagine stessa. In data 5 ottobre 1999, il nuovo testo è stato
adottato come testo base dalla Commissione.
Infine, il comma 10 stabilisce la non applicazione, per gli anni 2000, 2001
e 2002, della riassegnazione degli utili spettanti allerario in relazione alle quote
di fondi immobiliari nonché dei proventi derivanti dalla vendita dei beni secondo quanto
disposto dal comma 95 dellarticolo 3 della legge n. 662 del 1996
Il richiamato comma 95 stabilisce che gli utili spettanti all'erario in relazione
alle quote dei fondi immobiliari, nonché i proventi derivanti dalla vendita dei beni
immobili non conferiti nei fondi di cui al comma 86, vengano versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati:
- all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare
dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore
al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo. Le risorse sono finalizzate al
potenziamento dell'attività istituzionale;
- al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio
ricadono i beni ed i diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 5% e non
superiore al 15 % del valore dell'apporto al fondo. Viene confermata la destinazione delle
somme al finanziamento di investimenti.
La relazione tecnica quantifica in 400 miliardi per il 2000 e il 2001 le maggiori
entrate derivanti dallarticolo in esame
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