i-p227

Articolo 4
(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)

1. Il comma 14 dell'articolo 14- bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonchè i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari".

L’articolo 4 sostituisce il comma 14 dell’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, istitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliari chiusi.
1. Normativa vigente
Attualmente, dell’originario impianto legislativo istitutivo dei fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, basato sulla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e sulle successive modificazioni apportate dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 503, restano in piedi, formalmente, soltanto due articoli: l’articolo 14-bis, relativo all’istituzione di fondi costituiti mediante apporto di immobili e l’articolo 15, relativo alle disposizioni tributarie. Tutto il restante articolato, comprese le modifiche effettuate ai sensi dei citati provvedimenti, è infatti stato abrogato dall’articolo 214,comma 1, lettera hh), del D. Lgs. n. 58/1998, recante il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, che ha previsto, con decorrenza 1° luglio 1998, la sostituzione di tutte le norme di cui al Titolo III, Capo II, del D. Lgs. n. 58/98, concernente alla gestione collettiva del risparmio, pur stabilendo che le norme della citata L. n. 86 continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 58/98.
Da ultimo, di ricorda che il D.Lgs. n. 153/99, recante disposizioni sulla Disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 461/98, all’articolo 14 disciplina il regime civilistico e fiscale degli scorpori. La materia, regolamentata all’articolo 5 della legge delega che prevede, tra le altre, la modalità di scorporo mediante apporto di beni immobili a favore di fondi comuni immobiliari chiusi. Inoltre, l’articolo 18 disciplina il caso di retrocessione mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari chiusi.
L’articolo 14-bis della L. n. 94/86
L’articolo in questione disciplina i fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili. In particolare, l’articolo stabilisce:
la previsione, ai sensi del comma 1, come modificato dall'articolo 3, comma 111, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla finanziaria per il 1997), della la possibilità che, in alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, della legge n. 86/1994, le quote del fondo possano essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, anche con apporto, di beni immobili o di diritti reali su immobili qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51% (nella normativa previgente la percentuale era del 90%) da beni e diritti apportati da parte dello Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.
che a favore dello Stato opera una deroga (comma 2), consistente nel fatto che la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto: tuttavia, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 86/94 è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1% dell'ammontare del fondo. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15, cioè ai fini del regime tributario applicabile, come visto in precedenza.
che ai sensi del comma 12, i progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati, a norma del comma 1, di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, sono sottoposti, ai sensi del comma 12, all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta, e gli assensi comunque denominati, compresi quelli, ove nelle conferenze sia assicurata la presenza del comune e della regione interessati, necessari ai fini della variazione degli strumenti urbanistici. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimità, anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non più di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze dei servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. Il Ministro del tesoro può emettere, ai sensi del comma 13 dell'articolo 14-bis, titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi secondo modalità e condizioni fissate con decreto dello stesso Ministro. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
che le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi affluiscono (comma 14) al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (legge 27 ottobre 1993, n. 432). Tale disposizione dovrebbe probabilmente essere coordinata con l’articolo 3, comma 95, della L. n.662/96, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari.
che gli enti locali territoriali sono autorizzati, ai sensi del comma 15, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge n. 724/94, che regolamenta l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali. In alternativa alla procedura di offerta al pubblico, gli enti locali territoriali, per le quote di propria pertinenza, possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 35 della legge n. 724/94. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o della cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate (comma 16) al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) nonché alla riduzione del debito complessivo.
Si ricorda, infine, che l’articolo 45, comma 18, della L. n. 448/98 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), ha integrato il novero dei soggetti che possono, mediante l’apporto di beni immobili o diritti reali su di essi, sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 86 del 1994, aggiungendo agli enti di cui al precedente comma 1 le aziende unità sanitarie locali nonché le aziende ospedaliere.
L’articolo in esame, riformulando il testo del comma 14, prevede che i proventi derivanti dal collocamento di titoli speciali di cui al comma 13 dello stesso articolo 14-bis, o dalla cessione di quote dei fondi di cui al comma 1 del richiamato articolo, mediante apporti di beni dello Stato e di enti previdenziali e assistenziali pubblici ai fondi immobiliari, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, siano destinati al bilancio dello Stato. Inoltre, come si afferma nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, "viene eliminato il riferimento ai proventi derivanti dall’apporto a fondi immobiliari di beni delle regioni, di enti locali e loro consorzi e di società interamente possedute da detti enti e dallo Stato, che pertanto restano attribuiti ai singoli proprietari dei beni apportati".
A questo proposito, occorre sottolineare che il nuovo testo del comma 14, facendo espressamente riferimento allo Stato e agli enti pubblici previdenziali, fa venire meno il riferimento alle Regioni, agli enti locali e ai loro consorzi, nonché alle società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. La nuova formulazione, quindi sembrerebbe determinare qualche incertezza in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dall’attività dei soggetti prima richiamati; in particolare, la mancanza di coordinamento sembra incidere soprattutto con riferimento alle regioni, stante quanto previsto dai successivi commi 15 e 16.
Sempre secondo la relazione, è lasciata inalterata la previsione ex articolo 3, comma 95, della L. n. 662/96 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997), secondo cui si destina una quota degli utili relativi alle quote dei fondi immobiliari istituiti con apporti di beni statali all’amministrazione che deteneva o utilizzava il bene (10-25%) per il potenziamento dell’attività istituzionale e al ministero dell’interno (5-15%) per la successiva attribuzione ai comuni per il finanziamento degli investimenti.
Si segnala, inoltre, che nel settore in oggetto, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il Tesoro ha promosso la costituzione di una società di gestione di fondi immobiliari pubblici ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 662/96; tale società ha operato ai fini della costituzione di un fondo immobiliare per apporto tramite il conferimento di immobili appartenenti all’INPDAP.
Secondo la relazione tecnica, infine, per gli anni 2000 e 2001 si prevede che attraverso la collocazione di quote del citato fondo si generino entrate pari a circa 600 mld. annui.

RITORNA ALL’INDICE DELLA FINANZIARIA 2000


14 ottobre1998
webmaster@euganeo.it
home page
il collegio senatoriale di
Tino Bedin