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Articolo 4
(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)
1. Il comma 14 dell'articolo 14- bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi
del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonchè i proventi distribuiti dagli
stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari".
Larticolo 4 sostituisce il comma 14 dellarticolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, istitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliari
chiusi.
1. Normativa vigente
Attualmente, delloriginario impianto legislativo istitutivo dei fondi comuni
di investimento immobiliari chiusi, basato sulla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e sulle
successive modificazioni apportate dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla L.
29 novembre 1995, n. 503, restano in piedi, formalmente, soltanto due articoli:
larticolo 14-bis, relativo allistituzione di fondi costituiti mediante
apporto di immobili e larticolo 15, relativo alle disposizioni tributarie. Tutto il
restante articolato, comprese le modifiche effettuate ai sensi dei citati provvedimenti,
è infatti stato abrogato dallarticolo 214,comma 1, lettera hh), del D. Lgs.
n. 58/1998, recante il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, che ha
previsto, con decorrenza 1° luglio 1998, la sostituzione di tutte le norme di cui al
Titolo III, Capo II, del D. Lgs. n. 58/98, concernente alla gestione collettiva del
risparmio, pur stabilendo che le norme della citata L. n. 86 continuano a essere applicate
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del richiamato
D.Lgs. n. 58/98.
Da ultimo, di ricorda che il D.Lgs. n. 153/99, recante disposizioni sulla Disciplina
civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie, in attuazione della delega contenuta
nella L. n. 461/98, allarticolo 14 disciplina il regime civilistico e fiscale degli
scorpori. La materia, regolamentata allarticolo 5 della legge delega che prevede,
tra le altre, la modalità di scorporo mediante apporto di beni immobili a favore di fondi
comuni immobiliari chiusi. Inoltre, larticolo 18 disciplina il caso di retrocessione
mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari chiusi.
Larticolo 14-bis della L. n. 94/86
Larticolo in questione disciplina i fondi comuni immobiliari chiusi istituiti
con apporto di beni immobili. In particolare, larticolo stabilisce:
la previsione, ai sensi del comma 1, come modificato dall'articolo 3, comma 111,
della legge n. 662 del 1996 (collegato alla finanziaria per il 1997), della la
possibilità che, in alternativa alle modalità operative indicate negli articoli
12, 13 e 14, della legge n. 86/1994, le quote del fondo possano essere sottoscritte, entro
un anno dalla sua costituzione, anche con apporto, di beni immobili o di diritti reali su
immobili qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51% (nella normativa previgente la
percentuale era del 90%) da beni e diritti apportati da parte dello Stato, da enti
previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società
interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.
che a favore dello Stato opera una deroga (comma 2), consistente nel fatto che la società
di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto: tuttavia,
nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni
detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel
fondo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 86/94 è determinata dal Ministro
del tesoro nel limite massimo dell'1% dell'ammontare del fondo. La cessione di quote da
parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli
attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento
comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto
dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15, cioè ai fini del
regime tributario applicabile, come visto in precedenza.
che ai sensi del comma 12, i progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati,
a norma del comma 1, di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, sono
sottoposti, ai sensi del comma 12, all'approvazione della conferenza di servizi di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni
concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta, e gli assensi comunque denominati, compresi quelli, ove nelle
conferenze sia assicurata la presenza del comune e della regione interessati, necessari ai
fini della variazione degli strumenti urbanistici. Qualora nelle conferenze non si
pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non
si raggiunga l'unanimità, anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei
soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non più di
sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la
formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi
nelle conferenze dei servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze,
manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del
progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, né ai soggetti cui sono
stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. Il Ministro del
tesoro può emettere, ai sensi del comma 13 dell'articolo 14-bis, titoli speciali
che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi secondo modalità e condizioni
fissate con decreto dello stesso Ministro. Le modalità e le condizioni di tali emissioni
sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
che le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi o dalla cessione delle quote
nonché dai proventi distribuiti dai fondi affluiscono (comma 14) al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato (legge 27 ottobre 1993, n. 432). Tale disposizione
dovrebbe probabilmente essere coordinata con larticolo 3, comma 95, della L.
n.662/96, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi
spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari.
che gli enti locali territoriali sono autorizzati, ai sensi del comma 15, fino a
concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote dei fondi, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge
n. 724/94, che regolamenta l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti
territoriali. In alternativa alla procedura di offerta al pubblico, gli enti locali
territoriali, per le quote di propria pertinenza, possono emettere titoli speciali che
prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del
comma 1, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 35 della legge n. 724/94. Le
somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o della cessione
delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate (comma 16) al
finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) nonché alla
riduzione del debito complessivo.
Si ricorda, infine, che larticolo 45, comma 18, della L. n. 448/98 (provvedimento
collegato alla manovra finanziaria per il 1999), ha integrato il novero dei soggetti che
possono, mediante lapporto di beni immobili o diritti reali su di essi,
sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi ai sensi dellarticolo 14-bis
della legge n. 86 del 1994, aggiungendo agli enti di cui al precedente comma 1 le aziende
unità sanitarie locali nonché le aziende ospedaliere.
Larticolo in esame, riformulando il testo del comma 14, prevede che i proventi
derivanti dal collocamento di titoli speciali di cui al comma 13 dello stesso articolo 14-bis,
o dalla cessione di quote dei fondi di cui al comma 1 del richiamato articolo, mediante
apporti di beni dello Stato e di enti previdenziali e assistenziali pubblici ai fondi
immobiliari, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, siano
destinati al bilancio dello Stato. Inoltre, come si afferma nella relazione illustrativa
che accompagna il provvedimento, "viene eliminato il riferimento ai proventi
derivanti dallapporto a fondi immobiliari di beni delle regioni, di enti locali e
loro consorzi e di società interamente possedute da detti enti e dallo Stato, che
pertanto restano attribuiti ai singoli proprietari dei beni apportati".
A questo proposito, occorre sottolineare che il nuovo testo del comma 14, facendo
espressamente riferimento allo Stato e agli enti pubblici previdenziali, fa venire meno il
riferimento alle Regioni, agli enti locali e ai loro consorzi, nonché alle società
interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. La nuova formulazione,
quindi sembrerebbe determinare qualche incertezza in ordine alla destinazione dei proventi
derivanti dallattività dei soggetti prima richiamati; in particolare, la mancanza
di coordinamento sembra incidere soprattutto con riferimento alle regioni, stante quanto
previsto dai successivi commi 15 e 16.
Sempre secondo la relazione, è lasciata inalterata la previsione ex
articolo 3, comma 95, della L. n. 662/96 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria
per il 1997), secondo cui si destina una quota degli utili relativi alle quote dei fondi
immobiliari istituiti con apporti di beni statali allamministrazione che deteneva o
utilizzava il bene (10-25%) per il potenziamento dellattività istituzionale e al
ministero dellinterno (5-15%) per la successiva attribuzione ai comuni per il
finanziamento degli investimenti.
Si segnala, inoltre, che nel settore in oggetto, secondo quanto riportato nella relazione
illustrativa, il Tesoro ha promosso la costituzione di una società di gestione di fondi
immobiliari pubblici ai sensi dellarticolo 3 della L. n. 662/96; tale società ha
operato ai fini della costituzione di un fondo immobiliare per apporto tramite il
conferimento di immobili appartenenti allINPDAP.
Secondo la relazione tecnica, infine, per gli anni 2000 e 2001 si prevede che attraverso
la collocazione di quote del citato fondo si generino entrate pari a circa 600 mld. annui.
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