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Articolo 3
(Dismissioni di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:
" 2- ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piú consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere.
2- quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2- ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, ovvero in uno o piú lotti, a uno o piú intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2- ter , e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Con siglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità puó essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puó intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2- quinquies. L'ente venditore é esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le valutazioni di interesse storico e artistico devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene puó essere alienato.
2- sexies. All'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é inserita la seguente lettera: " a -bis) determinazione dei casi in cui si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;". Il termine per l'emanazione del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é prorogato al 30 giugno 2000.
2- septies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2- ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puó:
a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immo biliari istituiti ai sensi dell'articolo 14- bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piú consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;
b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2- ter , vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piú consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.
2- octies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2- quater , puó essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2- ter a 2- sexies .
2- nonies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le mo dalità di cui al comma 2- quater , puó essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2- ter a 2- sexies.
2-
decies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevati negli esercizi 1997, 1998 e 1999.".
2. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alla gestione del settore industria. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.

L'articolo introduce all'art. 7 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i commi aggiuntivi da 2-ter a 2-decies, con i quali viene disciplinato un ulteriore piano straordinario di dismissione di immobili da parte degli enti previdenziali, e disciplina (al comma 2-decies della novella e, per quanto riguarda l'INAIL, al comma 2 dell'articolo) la destinazione dei relativi proventi.
La relazione tecnica stima in 1000 mld. per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'importo ricavabile dalle dismissioni; nelle tabelle riassuntive degli effetti sui saldi di finanza pubblica, peraltro, l'importo indicato è di 1500 mld. per ciascun anno.

I precedenti
L'intervento legislativo in commento si inserisce in una ormai lunga vicenda, della quale occorre riepilogare brevemente i termini.
Già l'art. 9, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aveva disposto l'adozione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare da parte dei principali enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP). Le disposizioni della legge n. 537/1993, rimaste sostanzialmente prive di operatività, sono quindi state sostituite dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 3, co. 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi, in campo immobiliare.
Il D.lgs. n. 104/1996 ha disciplinato l'attività degli enti previdenziali nel settore immobiliare, con riguardo:
a) alla gestione dei beni immobiliari;
b) alle forme del trasferimento di proprietà dei medesimi;
c) alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari.
Limitando l'esposizione alle parti dell'articolato del predetto decreto legislativo che disciplinano l'attività di cessione, vengono innanzitutto in considerazione gli articoli 1 e 2 che stabiliscono per ciascun ente l'obbligo di ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, sulla base di criteri che verranno fissati, entro i quattro mesi successivi all'entrata in vigore del decreto medesimo, dal Ministero del lavoro. Sulla base della ricognizione effettuata, gli enti dovranno definire "programmi di cessioni del patrimonio immobiliare" che dovranno essere preceduti da un confronto tra i competenti organi di ciascun ente in modo da massimizzare le opportunità di realizzazione delle cessioni. In ogni caso, il piano di cessione deve prevedere la alienazione del patrimonio immobiliare entro cinque anni, ad eccezione:
- degli immobili utilizzati quali beni strumentali dell'ente;
- degli immobili che vanno conservati per garantire le riserve tecniche, tra cui, in particolare, gli immobili suscettibili di miglioramento della redditività (a condizione che non siano ad uso abitativo e che il miglioramento sia conseguibile in un triennio), quelli di particolare pregio e quelli la cui cessione potrebbe determinare "gravi ripercussioni di carattere sociale".
Particolare rilevanza hanno le disposizioni sul contenuto obbligatorio del programma di cessione, che devono articolarsi secondo quattro differenti modalità:
a) affidamento della gestione degli immobili, a società specializzate;
b) l'alienazione degli immobili, secondo i criteri specificati all'articolo 6;
c) il conferimento degli immobili a fondi comuni di investimento immobiliare;
d) il conferimento a società immobiliari partecipate dai fondi pensione.
Vanno poi richiamati l'articolo 6, che disciplina le modalità e le condizioni di alienazione degli immobili, con riguardo principalmente ai criteri di priorità, alla determinazione del prezzo di vendita (con riferimento alla rendita catastale moltiplicata per 100, ovvero con stima UTE) ed al diritto di prelazione in favore dei conduttori; l'articolo 7, ove si prevede che, salvo i casi di vendita diretta ai conduttori, le cessioni avvengano mediante società di intermediazione immobiliare; l'articolo 9, che disciplina le dismissioni che avvengono mediante conferimento del patrimonio immobiliare a società immobiliari - con acquisizione di partecipazioni di minoranza al capitale delle medesime - ovvero a fondi di investimento immobiliare: in entrambe le ipotesi è necessario il parere preventivo dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali istituito e disciplinato dall'articolo 10.
Con un successivo intervento legislativo, adottato nel quadro della manovra correttiva di finanza pubblica per il 1997 (art. 7 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140) sono quindi state dettate disposizioni per la realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari da parte degli enti previdenziali di cui al D.lgs. n. 104/1996.
Ai sensi del comma 1 del citato art. 7 del D.L. n. 79/1997, con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., si sarebbe dovuto provvedere:
- a definire i criteri per la stima del valore commerciale degli immobili sulla base delle valutazioni correnti di mercato;
- ad individuare i beni immobiliari oggetto della vendita per un valore complessivo di almeno tremila miliardi;
- a defefinire uno schema-tipo di contratto d'acquisto;
- ad individuare il soggetto disponibile all'acquisto complessivo degli immobili, ovvero, ed in subordine, del compendio degli stessi appartenenti a ciascun ente previdenziale.
Il soggetto così individuato deve impegnarsi a garantire il diritto di prelazione degli eventuali conduttori, nonché indicare un istituto bancario disponibile a concedere prestiti agevolati ai fini dell'acquisto da parte dei conduttori medesimi. Le condizioni dei prestiti verranno determinate con apposito decreto ministeriale. Queste disposizioni sono state parzialmente modificate dall'art. 59, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si è stabilito che la vendita potrà riguardare, oltre che l'intero complesso dei beni oggetto del programma di dismissione o il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, anche solamente uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. E' venuta inoltre a cadere la preferenza inizialmente accordata al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei beni.
L'art. 7, comma 2, del D.L. n. 79/1997 dispone infine che gli enti previdenziali stipulino con l'acquirente individuato ai sensi del comma 1 il contratto di alienazione degli immobili entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta. Decorso infruttuosamente tale termine il Ministro nomina un commissario ad acta.
In attuazione delle disposizioni sopra riassunte sono stati emanati dal ministero del lavoro i seguenti provvedimenti:
- circolare 30 aprile 1997, n. 6/4ps/30712, recante i criteri di assegnazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei canoni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 104/1996;
- decreto 4 agosto 1999, recante "Determinazione di particolari disposizioni di tutela dei conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- circolare 26 agosto 1999, n. 6/4ps/31573, recante: "Art. 6 del decreto legislativo n. 104/1996. Piani di alienazione e criteri per la vendita";
- circolare 31 agosto 1999, n. 6/4ps/31583, recante " Piani di alienazione del patrimonio immobiliare residenziale e criteri per la vendita".
In particolare, la circolare del 26 agosto 1999 fornisce indicazioni operative per la rapida realizzazione di una prima fase di dismissione, ai sensi del D.lgs. n. 104/1996, del patrimonio immobiliare- a destinazione esclusivamente o prevalentemente residenziale-, che dovrà riguardare -specifica la circolare- una quota del patrimonio stesso non inferiore al 25%.
A questo scopo gli enti dovranno formulare -entro sessanta giorni dalla emanazione della circolare- ipotesi di vendita delle unità immobiliari, da comunicare ai conduttori con una lettera di intenti contenente le indicazioni specificate nella circolare; entro sessanta giorni dall'invio della lettera di intenti i conduttori dovranno comunicare la loro propensione all'acquisto per il seguito della procedura, in ordine alla quale la circolare richiama e chiarisce i principali aspetti della normativa applicabile, ivi compresa la possibilità -ove non risulti praticabile la vendita in blocco- di alienare le singole unità immobiliari al prezzo di mercato libero, ridotto del 30% ai sensi delle disposizioni -di generale applicabilità per la dismissione del patrimonio pubblico- contenute nell'art. 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La successiva circolare del 31 agosto 1999 precisa che nella quota iniziale del 25% del patrimonio, alla quale si applicherà la procedura sopra indicata, non dovranno rientrare gli immobili di pregio, individuati sulla base dei criteri di cui al punto 2 della circolare del 30 giugno 1997.
Più in generale, per quanto riguarda lo stato di attuazione delle procedure di dismissione, si rinvia alle relazioni appositamente trasmesse alle Camere dal Ministero del Lavoro- Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali-, e precisamente:
prima relazione annuale sull'attività svolta in attuazione del D.Lgs. n. 104/1996, trasmessa il 19 giugno 1997 ;
seconda relazione annuale sull'attività svolta in attuazione del D.Lgs. n. 104/1996, trasmessa il 1°giugno 1998;
prima relazione sull'attività relativa al programma straordinario di cessione previsto dal D.L. n. 79/1997, trasmessa il 16 aprile 1998.
Da ultimo la questione è stata esaminata in una audizione del Ministro del Lavoro Salvi presso la Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, svoltasi il 14 settembre 1999; al resoconto della seduta sono allegati gli elaborati prodotti dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, relativi sia all'articolazione complessiva del patrimonio stesso (numero e superficie delle unità immobiliari, suddivise a seconda della destinazione - residenziale o di diverso tipo-, valori catastali e di mercato), sia alle quote rispettivamente inserite nel programma straordinario di cessione ex D.L. n. 79/1997 ovvero potenzialmente interessate dal programma di dismissione degli immobili prevalentemente residenziali ai sensi della circolare del 26 agosto 1999.
L'articolo in esame, prendendo atto, come afferma la relazione, delle difficoltà sinora incontrate nella dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, definisce una speciale procedura, derogatoria rispetto alla normativa vigente (ivi compresa quella sulla contabilità dello Stato) e caratterizzata dai rilevanti poteri di impulso, vigilanza e sostitutivi attribuiti al Ministero del tesoro, per la realizzazione di "ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici"; tale procedura potrà essere applicata anche ai programmi già avviati ai sensi del D.Lgs. n. 104/1996 e del D.L. n. 79/1997, qualora per questi ultimi non si sia pervenuti, rispettivamente alle date del 29 febbraio e 15 marzo 2000, alla fase di avanzamento indicata nei commi 2-nonies e 2 octies.
Le nuove disposizioni sono infatti formulate (comma 1 dell'articolo in esame) come commi aggiuntivi (da 2-ter a 2-decies) all'art. 7 del D.L. n. 79/1997, che disciplina, come si è visto sopra, il programma straordinario di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; in particolare, le nuove procedure sono disciplinate ai commi da 2-ter a 2-septies, nonché al comma 2-decies (per quanto riguarda la destinazione dei relativi proventi), mentre i commi 2-nonies e 2 octies contengono appunto le disposizioni transitorie che consentono l'eventuale applicazione delle nuove procedure anche ai programmi già avviati. Il comma 2 dell'articolo detta invece specifiche disposizioni relative alla destinazione dei proventi delle dismissioni operate dall'INAIL per la riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro per la gestione industria.
In sintesi, le disposizioni in commento prevedono tre diverse modalità di dismissione :
la vendita, di beni singoli ovvero riuniti in uno o più lotti, tramite intermediari scelti con procedure competitive (commi 2-ter- 2- sexies);
la sottoscrizione e la vendita di quote di fondi immobiliari (comma 2- septies, lettera a);
la cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili, con prestazione di garanzia da parte dello Stato (comma 2- septies, lettera b).
I rapporti tra le diverse possibili procedure di dismissione e le competenze decisionali in ordine alla scelta tra di esse non appaiono peraltro del tutto chiari: mentre infatti l'adozione dei programmi di vendita di cui al comma 2-ter è rimessa alla competenza congiunta dei Ministri del tesoro e del lavoro, le altre due modalità previste nel comma 2-septies sono da un lato configurate come alternative rispetto alla precedente, dall'altro affidate (per la disciplina di "modalità e tempi") alla competenza primaria del Ministero del tesoro, con il solo parere del Ministro del lavoro; qualunque sia poi la modalità scelta, comunque, il Ministro del tesoro vigila sull'attuazione ed interviene con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
Più in dettaglio, nell'adottare i programmi di vendita di cui al comma 2-ter, i ministri del tesoro e del lavoro indicano, anche in deroga alle norme vigenti "modalità, tempi ed ogni altra condizione" della dismissione, nonché i diritti e gli obblighi attribuiti ai conduttori. I beni ed i diritti immobiliari di cui sopra sono poi alienati (comma 2-quater) anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, singolarmente o in uno o più lotti, ad uno o più intermediari scelti con procedure competitive; l'individuazione dei beni da alienare singolarmente è peraltro riservata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri del tesoro e del lavoro. Gli intermediari acquirenti corrispondono quindi l'importo pattuito e si impegnano (salvo non sia diversamente stabilito con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui sopra) a rivendere gli immobili entro un termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita e trattenendo una commissione percentuale progressiva calcolata su detta differenza. Queste ultime disposizioni si applicano anche nel caso l'intermediario non proceda alla rivendita nel termine concordato, prendendo in questo caso a riferimento il valore di mercato degli immobili indicato dal consulente finanziario o immobiliare scelto dal ministro del tesoro ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2-ter. A questo proposito si segnala che sia la norma ora citata, sia il successivo comma 2-septies (alle lettere a e b) autorizzano il ministero del tesoro ad avvalersi dell'assistenza di consulenti, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive; l'articolato non precisa quali siano le modalità di copertura delle relative spese.
Il comma 2-quinquies detta quindi disposizioni sulle formalità relative alla vendita:
- l'ente venditore potrà produrre apposita dichiarazione di titolarità in sostituzione dei documenti relativi alla proprietà del bene;
- gli onorari notarili sono ridotti del 20%;
Gli ultimi due periodi del comma dispongono in ordine all’eventualità che gli immobili da alienare presentino interesse storico o artistico e siano dunque – in atto o potenzialmente – sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ("Tutela delle cose d’interesse artistico e storico"). Ai fini della valutazione dell’interesse storico-artistico (nonché, è da intendersi, del conseguente rilascio o diniego dell’autorizzazione alla vendita) si fa rinvio alla disciplina dettata dal regolamento previsto dall’art. 32 della legge collegata alla manovra finanziaria per il 1999 (L. 23 dicembre 1998, n. 448: non 449 come indicato nel testo); regolamento a tutt’oggi non ancora emanato.
Va peraltro osservato che l’art. 32 della L. 448/1997 (più avanti descritto) interviene sulle modalità di alienazione dei soli beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali, mentre l’articolo in esame concerne la dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, fattispecie destinata a rimaner fuori dall’ambito della disciplina di cui all’emanando regolamento. L’articolo in esame sembra voler ugualmente estendere tale disciplina (nei limiti, ovviamente, in cui risulterà applicabile) ai nuovi programmi di dismissione da esso regolati.
In assenza di tale disposizione, l’alienazione degli immobili di interesse storico-artistico di proprietà degli enti previdenziali (in quanto enti pubblici non territoriali) sarebbe soggetta alla disciplina di cui agli artt. 23 e seguenti della citata L. 1089/1939, i quali sanciscono l’inalienabilità in via generale di tali beni (art. 23), salvo autorizzazione da parte del ministro per i beni e le attività culturali "purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento" (art. 24), e riservano allo Stato il diritto di prelazione (art. 28).
Quanto ai beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, l’art. 32 della L. 448/1997 ne ribadisce l’inalienabilità salvo casi di autorizzazione ministeriale, in linea con quanto già sancito dal succitato art. 24 della L. 1089/1939, affidando peraltro l’individuazione e la disciplina di tali casi ad un apposito regolamento di delegificazione da emanarsi ai sensi dell’art. 17, co. 2, della L. 400/1988, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Per l’adozione del regolamento di delegificazione la norma individua una serie di criteri:
La lettera a) del co. 1 dispone che il ministro competente possa autorizzare, pronunziandosi entro termini perentori, l’alienazione di beni immobili dello Stato o di altri enti pubblici purché questa non comporti un danno per la conservazione delle cose e la loro integrità e non ne pregiudichi il pubblico godimento, e purché la futura destinazione d’uso sia compatibile con il carattere storico e artistico dei beni.
Le lettere da b) a g) dettano le seguenti ulteriori norme generali per l’adozione del regolamento:
elencazione di criteri per l’indicazione della tipologia dei beni suscettibili di autorizzazione (lett. b));
elencazione di criteri per l’emanazione di prescrizioni relative alla conservazione e all’uso dei beni medesimi (lett. c));
previsione della risoluzione dei contratti di alienazione già stipulati in caso di mancato rispetto delle clausole contenute nell’autorizzazione ministeriale (lett. d));
predisposizione (nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento), da parte del Ministero in collaborazione con gli enti locali, di un elenco dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni (lett. e));
previsione di un diritto di prelazione esercitabile (oltre che dallo Stato, come già prevede l’art. 28, co. 2, L. 1089/1939) da enti pubblici territoriali o anche dagli enti creditizi conferenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, cioè dalle così dette fondazioni bancarie (lett. f));
abrogazione espressa delle norme incompatibili, comprese quelle di rango legislativo (lett. g)).
In attesa dell’entrata in vigore di tale regolamento le valutazioni dovranno essere espresse entro trenta giorni dalla richiesta, potendosi dopo tale termine procedere all'alienazione.
A questo proposito occorre tenere presente che il successivo comma 2-sexies, oltre a prorogare al 30 giugno 2000 il termine per l'emanazione del regolamento, in scadenza il 1° gennaio 2000, vi introduce un’innovazione sostanziale, integrando i criteri di emanazione con la previsione che siano individuati i casi di applicazione del principio del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della L. 241/1990.

Per quanto riguarda invece la seconda modalità di dismissione (sottoscrizione e vendita di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86), la lettera a) del comma 2-septies rinvia, come già segnalato, la definizione della relativa disciplina alle determinazioni del ministro del tesoro, sentito il ministro del lavoro; al riguardo il ministro del tesoro è intanto autorizzato ad avvalersi- anche ai fini della valutazione dei beni- dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari "scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere".
Tutto quanto ora esposto vale anche per l'ultima modalità di dismissione, prevista dalla lettera b) del comma 2-septies (cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili). L'ultimo periodo di questa lettera autorizza inoltre il ministro del tesoro a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.
I commi 2-octies e 2-nonies contengono quindi le disposizioni volte a rendere eventualmente applicabili le procedure descritte nei precedenti commi anche per la realizzazione dei programmi di dismissione già avviati dagli enti previdenziali ai sensi del D.Lgs. n. 104/1996 e del D.L. n. 79/1997.
In particolare tali procedure si rendono applicabili, con l'adozione di un decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei ministri del tesoro e del lavoro, nelle seguenti ipotesi:
per quanto riguarda il programma straordinario di cui al D.L. n. 79/1997 , qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo (3.000 miliardi) del programma stesso;
per quanto riguarda il "programma di dismissione di immobili residenziali previsto dalla circolare del Ministro del lavoro 26 settembre 1999" (così la relazione tecnica, mentre l'articolato fa più genericamente riferimento al programma definito dal medesimo Ministro alla data del 20 settembre 1999), qualora alla data del 29 febbraio 2000 tale programma risulti "sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare": espressione quest'ultima della quale non può non rilevarsi l'indeterminatezza.
Infine, come anticipato, il comma 2-decies della novella ed il comma 2 dell'articolo (quest'ultimo si configura come norma speciale per l'INAIL) dettano disposizioni in ordine alla destinazione dei proventi delle dismissioni realizzate ai sensi dell'articolo in esame.
Il primo periodo del comma 2-decies afferma al riguardo il principio generale secondo cui i proventi della dismissione affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e diritti dismessi; il secondo periodo introduce peraltro una specificazione di non agevole interpretazione, soprattutto per quanto riguarda il periodo temporale in riferimento al quale deve essere verificata la condizione ivi prevista. Si prevede infatti che "nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura dei disavanzi" i ricavi vengano acquisiti al bilancio (dello Stato, si deve ritenere) "per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il tesoro corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999".
Il comma 2 dell'articolo in esame prevede invece una disposizione speciale, derogatoria quindi rispetto a quella appena illustrata, per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle dismissioni realizzate - ai sensi dell'articolo in esame-dall'INAIL.
Detti proventi sono infatti destinati alla copertura di misure di esonero dai premi per l'assicurazione contro gli infortuni dovuti dagli iscritti alla gestione industria dell'assicurazione medesima; la concreta definizione delle misure esonerative è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro, assumendosi come base di calcolo gli effettivi introiti delle dismissioni ed un tasso di rendimento dei proventi annuali delle stesse maggiorato di quattro punti rispetto al tasso Rendistat (tasso di rendimento dei titoli di Stato).
Il comma in esame introduce quindi una disposizione finalizzata alla riduzione del costo del lavoro, la quale potrebbe essere più opportunamente collocata, per rispettare la sistematica del d.d.l. finanziaria, nel titolo IV, recante gli interventi per lo sviluppo, mantenendo nell'articolo che qui si commenta solo un rinvio che segnali l'esistenza di una disciplina derogatoria per quanto riguarda l'INAIL.

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14 ottobre1998
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