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Articolo 31
(Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Nel suddetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un Comitato amministratore, la cui composizione ed i relativi compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale delle Ferrovie dello Stato adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità da trasferire entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per il suddetto Istituto, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra le Ferrovie dello Stato S.p.A., l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente articolo concerne il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la L. 9 luglio 1908, n. 418, e la cui disciplina è posta dalla Parte III del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.
Il comma 1 prevede la soppressione del Fondo entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, con contestuale istituzione di un apposito Fondo speciale presso l'INPS.
Si ricorda che il Fondo in esame è gestito dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., con copertura del disavanzo a carico del Ministero del tesoro.
La relazione illustrativa osserva che si intende eliminare una situazione anomala, costituita dalla titolarità in capo ad una società per azioni della gestione di una forma pensionistica obbligatoria.
Nel nuovo Fondo INPS - specifica il comma 1 - è iscritto obbligatoriamente il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., con trasferimento della posizione corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo soppresso, ivi compresa quella derivante da riscatto o ricongiunzione di periodi.
Il comma 2 dispone che al nuovo Fondo INPS affluiscano: i contributi, a carico dei datori e dei dipendenti, nella misura vigente nel fondo soppresso; i trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri connessi a riscatto o a ricongiunzione di periodi; le attività e le passività risultanti dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999. Si deve intendere che quest'ultimo riferimento temporale sia da estendere anche al periodo eventualmente intercorrente tra la suddetta data e quella di estinzione del Fondo (cfr. il comma 1).
Il comma 3 specifica che tutti gli oneri derivanti dalla corresponsione dei trattamenti in atto o futuri sono a carico del nuovo Fondo INPS, fermo restando il ripiano del disavanzo della gestione a carico dello Stato, mediante un equivalente contributo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, richiamato dal presente comma 3).
Il comma 4 prevede l'istituzione per il nuovo Fondo INPS di un Comitato amministratore. La composizione e i compiti di quest'ultimo sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il comma 5 prevede il trasferimento all'INPS del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. adibito in via esclusiva o prevalente alla gestione del Fondo soppresso, nei limiti di un contingente di 250 unità. Si osserva che il primo periodo del comma in esame è contraddittorio riguardo al termine del trasferimento; infatti esso, da un lato, fa riferimento alla data di soppressione del vecchio Fondo e di istituzione del nuovo, dall'altro, pone un termine di 2 anni (non è esplicitata la decorrenza di quest'ultimo).
Alla copertura della spesa relativa al nuovo personale dell'INPS, valutata dal presente comma 5 in 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme dovute alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra la medesima società e il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Il comma 5 demanda inoltre a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di inquadramento del nuovo personale nei ruoli dell'INPS.
Il comma 6 prevede che, in fase di prima applicazione, i rapporti tra le Ferrovie dello Stato S.p.A., l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati con apposite convenzioni, che assicurino in ogni caso la continuità delle funzioni.
Il comma 7 demanda a uno o più decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione delle norme attuative del presente articolo.
La relazione tecnica stima un effetto finanziario positivo derivante dal trasferimento delle competenze pensionistiche dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. all'INPS, in quanto quest'ultimo può conseguire sia un utilizzo più efficiente del personale in questione sia un incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa. L'effetto positivo - osserva la relazione - sarà di misura più significativa nel medio e lungo termine, mentre nel triennio di riferimento è quantificabile in 0,5 miliardi nel 2001 e di 1 miliardo nel 2002 (l'effetto positivo non è peraltro computato nel prospetto iniziale della relazione).

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13 ottobre1998
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