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Articolo 31
(Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato)
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo
pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908,
n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un
apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa
data, tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Nel suddetto Fondo
speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione
previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità
contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse
all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi
assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per
le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio
di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso
Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in
essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole
previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri
gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato,
ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un Comitato amministratore, la cui
composizione ed i relativi compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1,
con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale
delle Ferrovie dello Stato adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle
pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità da trasferire entro il termine di due
anni. Alla copertura della relativa spesa per il suddetto Istituto, valutata in lire 20
miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute
alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in
essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei
ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra le Ferrovie dello Stato S.p.A., l'INPS e
gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati da apposite convenzioni atte a
garantire la continuità delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il presente articolo concerne il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie
dello Stato, istituito con la L. 9 luglio 1908, n. 418, e la cui disciplina è posta dalla
Parte III del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.
Il comma 1 prevede la soppressione del Fondo entro i 90 giorni successivi
all'entrata in vigore della presente legge, con contestuale istituzione di un apposito
Fondo speciale presso l'INPS.
Si ricorda che il Fondo in esame è gestito dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., con
copertura del disavanzo a carico del Ministero del tesoro.
La relazione illustrativa osserva che si intende eliminare una situazione anomala,
costituita dalla titolarità in capo ad una società per azioni della gestione di una
forma pensionistica obbligatoria.
Nel nuovo Fondo INPS - specifica il comma 1 - è iscritto obbligatoriamente il
personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., con trasferimento della posizione
corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo soppresso, ivi
compresa quella derivante da riscatto o ricongiunzione di periodi.
Il comma 2 dispone che al nuovo Fondo INPS affluiscano: i contributi, a carico dei
datori e dei dipendenti, nella misura vigente nel fondo soppresso; i trasferimenti o
versamenti previsti a copertura degli oneri connessi a riscatto o a ricongiunzione di
periodi; le attività e le passività risultanti dalla contabilità del soppresso Fondo
alla data del 31 dicembre 1999. Si deve intendere che quest'ultimo riferimento
temporale sia da estendere anche al periodo eventualmente intercorrente tra la
suddetta data e quella di estinzione del Fondo (cfr. il comma 1).
Il comma 3 specifica che tutti gli oneri derivanti dalla corresponsione dei
trattamenti in atto o futuri sono a carico del nuovo Fondo INPS, fermo restando il ripiano
del disavanzo della gestione a carico dello Stato, mediante un equivalente contributo
iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, richiamato dal presente comma 3).
Il comma 4 prevede l'istituzione per il nuovo Fondo INPS di un Comitato
amministratore. La composizione e i compiti di quest'ultimo sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Il comma 5 prevede il trasferimento all'INPS del personale delle Ferrovie dello
Stato S.p.A. adibito in via esclusiva o prevalente alla gestione del Fondo soppresso, nei
limiti di un contingente di 250 unità. Si osserva che il primo periodo del comma in
esame è contraddittorio riguardo al termine del trasferimento; infatti esso, da un
lato, fa riferimento alla data di soppressione del vecchio Fondo e di istituzione del
nuovo, dall'altro, pone un termine di 2 anni (non è esplicitata la decorrenza di
quest'ultimo).
Alla copertura della spesa relativa al nuovo personale dell'INPS, valutata dal presente
comma 5 in 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme
dovute alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di corrispettivo per i contratti di
programma in essere tra la medesima società e il Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Il comma 5 demanda inoltre a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di inquadramento del nuovo
personale nei ruoli dell'INPS.
Il comma 6 prevede che, in fase di prima applicazione, i rapporti tra le Ferrovie
dello Stato S.p.A., l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati
con apposite convenzioni, che assicurino in ogni caso la continuità delle funzioni.
Il comma 7 demanda a uno o più decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione delle
norme attuative del presente articolo.
La relazione tecnica stima un effetto finanziario positivo derivante dal trasferimento
delle competenze pensionistiche dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. all'INPS, in quanto
quest'ultimo può conseguire sia un utilizzo più efficiente del personale in questione
sia un incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa. L'effetto positivo - osserva
la relazione - sarà di misura più significativa nel medio e lungo termine, mentre nel
triennio di riferimento è quantificabile in 0,5 miliardi nel 2001 e di 1 miliardo nel
2002 (l'effetto positivo non è peraltro computato nel prospetto iniziale della
relazione).
RITORNA ALLINDICE DELLA FINANZIARIA 2000
13
ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |