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Articolo 26
(Contributo su pensioni con importo elevato)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto ivi previsto vengono stabilite modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 1 istituisce un contributo di solidarietà per il triennio 2000-2002 sulle quote di trattamento pensionistico - corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - eccedenti il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (limite pari a 141,991 milioni per il 1999). I diversi trattamenti di cui sia titolare il medesimo soggetto si sommano ai fini in esame.
Il contributo è pari al 2% - commisurato, come detto, sulla sola quota eccedente - ed opera secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Non si specifica se l'importo del contributo sia deducibile dalla base imponibile fiscale. Si ricorda che - ex art. 48, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", e successive modificazioni e integrazioni - i contributi previdenziali ed assistenziali, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, sono deducibili dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendenti e di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori. Tuttavia, sia la formulazione del successivo comma 2 - che disciplina l'impiego delle relative risorse, senza limitarle all'importo al netto del minor gettito fiscale - sia la relazione tecnica sembrano presupporre che il contributo non sia deducibile.
In base alla lettera della norma inoltre (che fa riferimento agli "enti gestori di forme di previdenza obbligatorie"), si dovrebbero ritenere inclusi anche i trattamenti pensionistici - sempre se rientranti in un regime obbligatorio - corrisposti da enti di diritto privato ovvero da amministrazioni che svolgano in via principale altre funzioni amministrative.
Il comma 2 dispone che l'importo dei contributi di solidarietà confluisca nel Fondo, da istituire presso il Ministero del lavoro, per le attività di formazione professionale in favore dei prestatori di lavoro temporaneo (di cui all'art. 5, comma 2, della L. 24 giugno 1997, n. 196); tale devoluzione è intesa alla copertura degli oneri di cui all'art. 9, comma 3, della L. n. 196.
Quest'ultimo comma 3 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro - decreto non ancora emanato - la definizione di un concorso a favore dei prestatori di lavoro temporaneo per il riscatto dei periodi di impegno in iniziative formative di cui al citato art. 5, comma 2, della L. n. 196 ovvero dei periodi di mancato utilizzo intercorrenti tra diversi contratti di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato. Tale concorso può essere concesso nei limiti delle risorse allo scopo preordinate nell'ambito del Fondo summenzionato. Gli oneri contributivi in esame sono determinati secondo la disciplina di cui agli artt. 2 e 4 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Inoltre, il decreto ministeriale (sempre ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. n. 196) stabilisce la misura di retribuzione convenzionale con riferimento alla quale i prestatori di lavoro temporaneo possono integrare l'importo dei contributi dovuti - anche di quelli a carico del datore - nei casi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero l'indennità di disponibilità di cui all'art. 4, comma 3, della stessa L. n. 196.
Il comma 2 in esame specifica che il decreto ministeriale suddetto (di cui all'art. 9, comma 3, della L. n. 196) stabilisce altresì le condizioni, i termini e le modalità per il concorso agli oneri relativi al riscatto o alla prosecuzione volontaria dei periodi non coperti da contribuzione di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni e integrazioni.
I suddetti artt. 6-8 concernono alcuni periodi non coperti da contribuzione che siano successivi al 31 dicembre 1996, con riferimento agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie relative a lavoratori dipendenti (pubblici e privati) - cfr., riguardo all'ambito soggettivo, anche il seguito del presente comma 2 -.
L'art. 6 riguarda il riscatto dei periodi - individuati con decreto del Ministro del lavoro (non ancora emanato) - di formazione professionale, di studio e di ricerca nonché di quelli relativi a tipologie di inserimento nel mercato del lavoro che non comportino l’applicazione di una tutela previdenziale obbligatoria. Per l’esercizio del riscatto, è richiesto il conseguimento del titolo o attestato, ove previsto.
L'art. 7 concerne il riscatto o, in alternativa, la contribuzione volontaria dei periodi, privi di tutela previdenziale obbligatoria, intercorrenti nei casi di lavori discontinui, stagionali o temporanei.
L'art. 8 - come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 - riguarda il riscatto o, in alternativa, la contribuzione volontaria per il conseguimento della copertura totale dei periodi di rapporto di lavoro a tempo parziale - sia di tipo orizzontale che verticale o ciclico -.
Riguardo agli oneri per il riscatto, cfr. la precedente nota 2. L'importo della contribuzione volontaria è disciplinato dall'art. 7 del D.lgs. n. 184 del 1997; esso è determinato, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 7 e fatte salve le norme particolari di cui ai successivi commi, mediante l'applicazione dell'aliquota di contribuzione pensionistica del relativo regime (ivi compresa la quota a carico del datore) sull'ammontare medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno precedente la data della domanda di prosecuzione.
Il comma 2 in esame demanda al medesimo decreto ministeriale (di cui all'art. 9, comma 3, della L. n. 196) anche la definizione dei criteri, dei termini e delle modalità per l'applicazione, in quanto compatibili, dei citati artt. 6-8 del D.lgs. n. 564, e successive modificazioni e integrazioni, agli iscritti alla Gestione INPS di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
La relazione illustrativa osserva che "il contributo di solidarietà tiene conto delle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro; viene posto a carico di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e si rivolge a favore di soggetti la cui esperienza lavorativa è sempre più caratterizzata da una discontinuità che incide negativamente sulla futura prestazione pensionistica".
La relazione tecnica stima i seguenti effetti postivi per la finanza pubblica, derivanti dai tempi necessari per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione del Fondo: 10 miliardi per il 2000, 12 miliardi per il 2001 e 6 miliardi per il 2002. Si osserva, tuttavia, che le operazioni di calcolo della relazione presentano talune incongruenze.

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13 ottobre1998
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