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Articolo 26
(Contributo su pensioni con importo elevato)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie
complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di
solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo
5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo
9, comma 3, della medesima legge; con il decreto ivi previsto vengono stabilite modalità,
condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di
copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli
6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai
periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni.
Il comma 1 istituisce un contributo di solidarietà per il triennio 2000-2002
sulle quote di trattamento pensionistico - corrisposto da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie - eccedenti il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della L. 8
agosto 1995, n. 335 (limite pari a 141,991 milioni per il 1999). I diversi trattamenti di
cui sia titolare il medesimo soggetto si sommano ai fini in esame.
Il contributo è pari al 2% - commisurato, come detto, sulla sola quota eccedente - ed
opera secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Non si specifica se l'importo del contributo sia deducibile dalla base imponibile
fiscale. Si ricorda che - ex art. 48, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", e successive
modificazioni e integrazioni - i contributi previdenziali ed assistenziali, versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, sono deducibili dalla base imponibile dei redditi da
lavoro dipendenti e di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori. Tuttavia, sia la
formulazione del successivo comma 2 - che disciplina l'impiego delle relative
risorse, senza limitarle all'importo al netto del minor gettito fiscale - sia la relazione
tecnica sembrano presupporre che il contributo non sia deducibile.
In base alla lettera della norma inoltre (che fa riferimento agli "enti gestori di
forme di previdenza obbligatorie"), si dovrebbero ritenere inclusi anche i
trattamenti pensionistici - sempre se rientranti in un regime obbligatorio - corrisposti
da enti di diritto privato ovvero da amministrazioni che svolgano in via principale altre
funzioni amministrative.
Il comma 2 dispone che l'importo dei contributi di solidarietà confluisca nel
Fondo, da istituire presso il Ministero del lavoro, per le attività di formazione
professionale in favore dei prestatori di lavoro temporaneo (di cui all'art. 5, comma 2,
della L. 24 giugno 1997, n. 196); tale devoluzione è intesa alla copertura degli oneri di
cui all'art. 9, comma 3, della L. n. 196.
Quest'ultimo comma 3 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con
il Ministro del Tesoro - decreto non ancora emanato - la definizione di un concorso a
favore dei prestatori di lavoro temporaneo per il riscatto dei periodi di impegno in
iniziative formative di cui al citato art. 5, comma 2, della L. n. 196 ovvero dei periodi
di mancato utilizzo intercorrenti tra diversi contratti di lavoro temporaneo stipulati a
tempo determinato. Tale concorso può essere concesso nei limiti delle risorse allo scopo
preordinate nell'ambito del Fondo summenzionato. Gli oneri contributivi in esame sono
determinati secondo la disciplina di cui agli artt. 2 e 4 del D.lgs. 30 aprile 1997, n.
184.
Inoltre, il decreto ministeriale (sempre ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. n. 196)
stabilisce la misura di retribuzione convenzionale con riferimento alla quale i prestatori
di lavoro temporaneo possono integrare l'importo dei contributi dovuti - anche di quelli a
carico del datore - nei casi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore a quella
convenzionale ovvero l'indennità di disponibilità di cui all'art. 4, comma 3, della
stessa L. n. 196.
Il comma 2 in esame specifica che il decreto ministeriale suddetto (di cui all'art.
9, comma 3, della L. n. 196) stabilisce altresì le condizioni, i termini e le modalità
per il concorso agli oneri relativi al riscatto o alla prosecuzione volontaria dei periodi
non coperti da contribuzione di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.lgs. 16 settembre 1996, n.
564, e successive modificazioni e integrazioni.
I suddetti artt. 6-8 concernono alcuni periodi non coperti da contribuzione che siano
successivi al 31 dicembre 1996, con riferimento agli iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie relative a lavoratori dipendenti (pubblici e privati) - cfr., riguardo
all'ambito soggettivo, anche il seguito del presente comma 2 -.
L'art. 6 riguarda il riscatto dei periodi - individuati con decreto del Ministro del
lavoro (non ancora emanato) - di formazione professionale, di studio e di ricerca nonché
di quelli relativi a tipologie di inserimento nel mercato del lavoro che non comportino
lapplicazione di una tutela previdenziale obbligatoria. Per lesercizio del
riscatto, è richiesto il conseguimento del titolo o attestato, ove previsto.
L'art. 7 concerne il riscatto o, in alternativa, la contribuzione volontaria dei periodi,
privi di tutela previdenziale obbligatoria, intercorrenti nei casi di lavori discontinui,
stagionali o temporanei.
L'art. 8 - come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 - riguarda il
riscatto o, in alternativa, la contribuzione volontaria per il conseguimento della
copertura totale dei periodi di rapporto di lavoro a tempo parziale - sia di tipo
orizzontale che verticale o ciclico -.
Riguardo agli oneri per il riscatto, cfr. la precedente nota 2. L'importo della
contribuzione volontaria è disciplinato dall'art. 7 del D.lgs. n. 184 del 1997; esso è
determinato, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 7 e fatte salve le norme particolari
di cui ai successivi commi, mediante l'applicazione dell'aliquota di contribuzione
pensionistica del relativo regime (ivi compresa la quota a carico del datore)
sull'ammontare medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno precedente la data
della domanda di prosecuzione.
Il comma 2 in esame demanda al medesimo decreto ministeriale (di cui all'art. 9,
comma 3, della L. n. 196) anche la definizione dei criteri, dei termini e delle modalità
per l'applicazione, in quanto compatibili, dei citati artt. 6-8 del D.lgs. n. 564, e
successive modificazioni e integrazioni, agli iscritti alla Gestione INPS di cui all'art.
2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
La relazione illustrativa osserva che "il contributo di solidarietà tiene conto
delle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro; viene posto a carico di una categoria
di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente
beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e si rivolge a favore di
soggetti la cui esperienza lavorativa è sempre più caratterizzata da una discontinuità
che incide negativamente sulla futura prestazione pensionistica".
La relazione tecnica stima i seguenti effetti postivi per la finanza pubblica, derivanti
dai tempi necessari per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione del Fondo: 10
miliardi per il 2000, 12 miliardi per il 2001 e 6 miliardi per il 2002. Si osserva,
tuttavia, che le operazioni di calcolo della relazione presentano talune incongruenze.
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13
ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
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