i-p222
Articolo 20
(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)
1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio
sanitario nazionale, la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e
1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in funzione
del fatturato realizzato da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi a)
e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per le
farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento
del limite di spesa nazionale.
2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
rideterminato in lire 12.650 miliardi, fermo restando il disposto del secondo periodo
dello stesso comma 15.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a
base di principi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti
da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via
trasderrmica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la
Commissione unica del farmaco giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini
dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in
commercio, prima non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella
misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1º gennaio 2000, per
scaglioni di pari importo.
4. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE 26 febbraio 1998, per le
confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito
della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni
all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si
applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma
10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità
medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10
dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi, in via
definitiva, alle specialità medicinali predette.
6. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE 30
gennaio 1997, può essere prevista, sul prezzo ex fabrica, l'applicazione di sconti a
favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.
7. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997,
n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il ritardo della prima
commercializzazione ecceda i sei mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione
concessa". Dopo il comma 2 dello stesso articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, è aggiunto il seguente:
"2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della
sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa
interessata, di una tariffa pari al 75 per cento di quella corrisposta per ottenere
l'autorizzazione sospesa.".
Il comma 1 dellart. 20 completa la disciplina introdotta dai provvedimenti
collegati alle due ultime finanziarie (legge n. 449 del 1997 e legge 448 del 1998), che
hanno previsto la compartecipazione dei produttori di farmaci, dei grossisti e dei
farmacisti agli oneri derivanti dal superamento del tetto della spesa farmaceutica per gli
anni 1997, 1998 e 1999.
Il comma 1 non produce effetti finanziari, in quanto è diretto soltanto a precisare
mediante il rinvio ad un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità - lo strumento
attraverso il quale produttori di farmaci, grossisti e farmacisti dovranno corrispondere
le quote di loro spettanza del contributo per lo sfondamento del tetto di spesa
farmaceutica previsto dallart. 36, commi 16 e 16-bis, della legge n. 449 del 1997,
come modificata dalla legge n. 448 del 1998.
Il comma 2 ridetermina, per lanno 2000, in lire 12.650 miliardi lonere
a carico del SSN per lassistenza farmaceutica previsto dallart. 36, comma 15,
della legge n. 449 del 1997. Il comma 2 stabilisce inoltre che resta fermo il
disposto del secondo periodo del comma 15 dellart. 36 della legge n. 449 del 1997.
Il comma 15 dellart. 36 della legge n. 449 del 1997 ha determinato l'onere a carico
del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica in lire 11.091 miliardi per
l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi
derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il
trattamento dell'AIDS, in lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e in lire 11.811 miliardi
per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con
apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa.
Il secondo periodo del suddetto comma 15 stabilisce che lonere predetto può
registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento
delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi
previsti per i medesimi anni.
Il comma 3 al primo periodo stabilisce che la disposizione per la quale il prezzo
delle specialità medicinali a base di princìpi attivi, per i quali è scaduta la tutela
brevettuale, è pari all'80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal
CIPE per le specialità medicinali (primo periodo del comma 7 dellart. 36 della
legge n. 449 del 1997), si applica indistintamente a tutte le specialità medicinali a
base di principi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti
da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via
trasderrmica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la
Commissione unica del farmaco giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini
dellapplicazione del presente comma.
Sempre il comma 3, al secondo periodo, dispone che, per le specialità medicinali
attualmente in commercio e in precedenza non assoggettate alla normativa di cui al primo
periodo, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in 4 anni a
decorrere dal primo gennaio 2000 e per scaglioni di pari importo.
Il comma 4 prevede che, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE 26
febbraio 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale,
si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al
comma 10 dellart. 36 della legge n. 449 del 1997, qualora nellambito della
medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni
allimmissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo
riconoscimento.
Il comma 10 dellart. 36 della legge n. 449 del 1997 ha previsto che, in deroga alla
disciplina del prezzo medio europeo prevista dallo stesso articolo, le disposizioni sulla
contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialità medicinali
autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la
previsione di cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle
specialità medicinali predette è differita al 1° gennaio 1999; gli accordi
conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino alla data
prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai
medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema del mutuo riconoscimento,
soggetti alle previsioni del richiamato articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996,
non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
Il comma 5 dispone che le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate
dallart. 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, già estese in via sperimentale
dal comma 10 dellart. 36 della legge n. 449 del 1997 alle specialità medicinali
autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, continuano ad
applicarsi in via definitiva a tali specialità medicinali.
Il comma 41 dellart. 1 della legge n. 662 del 1996 ha stabilito che i medicinali
sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del
Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo
contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del
farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di
spettanza, per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al
pubblico, al netto dell' IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal
CIPE in deroga al disposto del comma 40 dello stesso articolo, secondo criteri comunque
finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In
caso di mancato accordo, il medicinale è collocato nella classe c) di cui all'articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il comma 6 prevede che per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la
deliberazione CIPE 30 gennaio 1997, può essere prevista, sul prezzo ex fabrica,
lapplicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o comunque accreditate.
Il comma 7 aggiunge in fine al comma 1 dellart. 19 del D. Lgs. n. 178 del
1991 (come sostituito dallart. 1, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 44 del 1997)
un nuovo periodo per prevedere che, qualora il ritardo della prima commercializzazione
ecceda i sei mesi, il Ministero della sanità sospende lautorizzazione concessa.
Il comma 1 dellart. 19 del D. Lgs. n. 178 del 1991 prevede che, qualora un
medicinale non venga immesso in commercio nel territorio nazionale entro sessanta giorni
dalla data di inizio di efficacia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della
sanità, il responsabile dell'immissione in commercio è tenuto ad avvisare il Ministero
della sanità del ritardo della commercializzazione e, successivamente, dell'effettivo
inizio della stessa.
Sempre il comma 7 aggiunge un nuovo comma dopo il comma 2 dellart. 19 del D.
Lgs. n. 178 del 1991 per stabilire che la revoca dellautorizzazione adottata dal
Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte
dellimpresa interessata, di una tariffa pari al 75 per cento di quella corrisposta
per ottenere lautorizzazione sospesa.
Il comma 2 dellart. 19 del D. Lgs. n. 178 del 1991 dispone che il responsabile dell'
immissione in commercio ha l'obbligo di notificare immediatamente al Ministero della
sanità e alle competenti autorità sanitarie di altri Stati membri eventualmente
interessati qualsiasi iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospendere
la commercializzazione. In tale eventualità, il Ministero della sanità provvede alla
sospensione dell'autorizzazione.
RITORNA ALLINDICE DELLA FINANZIARIA 2000
13
ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |