i-p221

Articolo 19
(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero professionale)

1. Nel conferimento o nella conferma degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa e degli incarichi professionali ai sensi degli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i direttori generali stabiliscono, per ciascun dirigente interessato, obiettivi di riqualificazione dell'assistenza e di razionalizzazione delle risorse anche al fine di realizzare, nel periodo di durata dell'incarico, la progressiva e programmata riduzione delle liste di attesa in base a specifici piani e volumi di attività.
2. Il monitoraggio continuo delle attività istituzionali e libero professionali ai fini della gestione e riduzione delle liste di attesa è svolto sotto la diretta responsabilità del direttore sanitario aziendale.
3. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini della conferma dell'incarico.
4. Per le prestazioni libero professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 50 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
5. Per le prestazioni libero professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
6. Le tariffe delle prestazioni libero professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.
7. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, rese in regime libero professionale, non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
8. Le tariffe delle prestazioni libero professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
10. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
11. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
13. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento.
15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

La normativa recata dai commi da 1 a 10 dell’art. 19 mira a realizzare un più equilibrato rapporto tra attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e attività libero professionale, anche mediante la progressiva riduzione delle liste di attesa.
In particolare il comma 1 stabilisce che, nel conferimento o nella conferma degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa e degli incarichi professionali ai sensi degli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ( che dettano norme rispettivamente in materia di disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, funzioni dei dirigenti responsabili di struttura e incarichi di natura professionale e di direzione di struttura) , i direttori generali stabiliscono, per ciascun dirigente interessato, obiettivi di riqualificazione dell’assistenza e di razionalizzazione delle risorse, anche al fine di realizzare, nel periodo di durata dell’incarico, la progressiva e programmata riduzione delle liste di attesa in base a specifici piani e volumi di attività.
Con il comma 2 si precisa poi che il monitoraggio continuo delle attività istituzionali e libero professionali, ai fini della riduzione delle liste di attesa, si svolge sotto la diretta responsabilità del direttore sanitario aziendale, mentre con il comma 3 si prevede che il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione dell’assistenza e di razionalizzazione delle risorse, fissati ai sensi del comma 1, costituisce elemento di valutazione, ai fini della conferma dell’incarico, nell’ambito delle verifiche di cui all’art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
A questo riguardo va ricordato che il comma 5 dell’art. 15 del D. Lgs. n. 502 del 1992, come modificato da ultimo con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dispone che il dirigente è sottoposto a verifica triennale e che il dirigente con incarico di struttura (semplice o complessa) è sottoposto a verifica anche al termine dell’incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o per la conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali.
Il comma 4 dell’articolo in esame prevede che la Regione partecipa alla spesa, nel limite di una quota massima del 50 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del SSN, per le prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
Il comma 5 dell’articolo in esame prevede poi che la Regione partecipa alla spesa, nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del SSN, per le prestazioni libero professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, svolte in strutture di altra azienda del SSN.
Il comma 6 dispone che le tariffe delle prestazioni libero professionali, in regime di ricovero o di day hospital , di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d’intesa con il sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all’azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.
Il comma 7 prevede che la partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, rese in regime libero professionale, non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall’azienda.
Il comma 2 dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti tipologie:
il diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali;
la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il comma 8 dell’articolo in esame stabilisce che le tariffe delle prestazioni libero professionali, comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per queste prestazioni all’azienda spetta il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti, nonché una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.
Il comma 9 rimette ai contratti collettivi nazionali di lavoro la fissazione dei criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai sanitari, in relazione alle specifiche prestazioni e nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo in esame.
Il comma 10 dispone l’abrogazione del comma 17 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il comma 17 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 prevede che per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa.
Il testo del comma 6 dell’art. 3 della legge n. 724 del 1994 è il seguente: <<Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 , e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. Il cittadino dovrà comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale>>.
Il comma 11 dell’art. in esame dispone che le economie derivanti dall’attuazione delle disposizioni dettate dai commi precedenti sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi al fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario, di cui all’art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Secondo la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, l’applicazione dei commi da 4 a 11, con la riduzione dal 90 per cento a non oltre il 50 per cento della partecipazione delle Regioni alla spesa per le prestazioni libero professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, comporterà economie per 150 miliardi annui.
Il comma 12
autorizza l’ulteriore spesa di 1500 miliardi per gli anni 2000-2001 – di cui 750 miliardi per il 2000 e 750 miliardi per il 2001 – per le attività, di cui al comma 1 dell’art. 72 della legge n. 448 del 1998, finalizzate ad attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza.
Il comma 13 dispone la riduzione di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 delle disponibilità destinate al finanziamento dei progetti, elaborati dalle regioni, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, di cui all’art. 1, comma 34-bis, della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni.
Il comma 14 eleva al 2,5 per cento la misura dell’1 per cento prevista dal comma 3 dell’art. 72 della legge n. 448 del 1998.
Il comma 3 dell’art. 72 della legge n. 448 del 1998 stabilisce che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.
Nella relazione tecnica del Governo si fa presente che la spesa complessiva per l’assistenza ospedaliera può essere stimata in circa 47.000 miliardi e che i risparmi previsti – pari al 2,5 per cento della spesa – corrispondono a circa 2.350 miliardi per il biennio 2000 e 2001, di cui 846 già previsti dall’art. 72 della legge n. 448 del 1998.
Il comma 15 stabilisce che le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell’art. 72 della legge n. 448 del 1998, previste dal comma 15 dello stesso articolo relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi per ciascuno dei predetti anni.
Il comma 15 dell’art. 72 della legge n. 448 del 1998 prevede che al fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RITORNA ALL’INDICE DELLA FINANZIARIA 2000


13 ottobre1998
webmaster@euganeo.it
home page
il collegio senatoriale di
Tino Bedin