i-p220

Articolo 36
(Ulteriori finanziamenti)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;
b) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno novennali di lire 30 miliardi dall'anno 2000 e di lire 150 miliardi dall'anno 2001;
c) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;
d) per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativamente alle industrie operanti nel settore aeronautico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;
e) per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità, nella provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001 ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1;
f) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di opere funzionali al progetto Malpensa 2000, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001;
g) per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica, previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 2001;
h) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, per il potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;
i) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;
l) per la realizzazione degli interventi di decongestionamento degli Atenei di cui all'articolo 1, commi 90 , 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e alle disposizioni attuative, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001;
m) per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 40 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002. Gli Enti proprietari delle strade, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

L’articolo 36 dispone il finanziamento di leggi per interventi finalizzati allo sviluppo dell’economia e dell’occupazione.
L’articolo 1, lettera a) dispone l'autorizzazione di limiti d'impegno quindicennali per un importo pari a 50 mld. a decorrere dall'anno 2000, e 50 miliardi a decorrere dal 2001 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia disposti con l'articolo 3, comma 2, della legge 30 agosto 1998, n. 295 (utilizzo dei fondi speciali contenuti nella finanziaria 1998 per il Ministero dei lavori pubblici).
Per quanto concerne le procedure da seguire da parte dei soggetti beneficiari autorizzati a contrarre i mutui, si prevede che criteri e modalità siano stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 295/1998 ha autorizzato limiti di impegno, nella misura di 10 miliardi a decorrere dal 1999 e di altri 10 miliardi a decorrere dal 2000, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.
Tale provvedimento non conteneva, a differenza dei precedenti interventi (v. oltre), una ripartizione delle somme per tipologia di intervento, limitandosi a prevedere che la ripartizione debba avvenire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, su proposta del Comitato misto istituito con l’articolo 4 della legge n. 798 del 1984. Al Comitato sono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento e controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge: esso si configura pertanto come istanza di raccordo tra i tre diversi livelli di competenza previsti dalla legge, vale a dire quello statale, quello regionale e quello locale.
Il Presidente del Comitato, istituito con l’articolo 4 della legge n. 798/1984, sarà tenuto a presentare ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Si ricorda che il Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro per i trasporti, dal Ministro per l’ambiente, dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all’articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato (i comuni sono Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d’Altino, Iesolo e Musile di Piave). Il segretario del Comitato è il presidente del Magistrato delle acque. Al Comitato sono attribuite le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge, esso ha la possibilità di esprimere suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l’attuazione dei singoli programmi di intervento. Lo stesso art. 4 dispone infine che il Comitato trasmetta al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. L’ultima relazione, aggiornata al 31 dicembre 1997, è pervenuta al Parlamento nello scorso mese di ottobre.
La disposizione recata dall’ultimo periodo della lettera a) in esame potrebbe pertanto risultare non necessaria alla luce di quest’ultima disposizione normativa.
L’intervento straordinario in favore di Venezia è stato inaugurato dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, che dichiara la salvaguardia della città e della sua laguna "problema di preminente interesse nazionale".
Per quanto concerne i finanziamenti più recenti, la legge 5 febbraio 1992, n. 139, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 150 mld. a partire dal 1993 e di 100 mld. a partire dal 1994, ripartendoli tra diverse tipologie di interventi. Successivamente, il D.L. 29 marzo 1995, n. 96, conv. con mod. dalla legge n. 206 del 1996, ha modificato la ripartizione annuale di alcuni dei predetti stanziamenti.
L’art. 1 del D.L. 2 agosto 1996, n. 408, conv. con mod. dalla legge n. 515/96, ha poi previsto nuovi stanziamenti, autorizzando due limiti di impegno quindicennali, decorrenti dal 1997 e dal 1998, di importo pari rispettivamente a 125 e a 60 mld. di lire. Infine, l’art. 1, comma 7, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha autorizzato due limiti di impegno quindicennali, a decorrere dal 1998 e dal 1999, di importo pari a 50 mld. per ciascuno degli anni, con una ripartizione degli interventi sostanzialmente analoga a quella contenuta nel citato D.L. 408/96.
L’articolo 50, comma 1, lettera b, della legge legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ha previsto limiti di impegno di 70 mld. a decorrere dall'anno 1999, a 20 miliardi a decorrere dal 2000 ed a 30 mld. dal 2001,
L’art. 54 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dispone che gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua zona lagunare, "nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti", rientrano tra le funzioni mantenute allo Stato.
Il comma 1, lettera b) prevede il rifinanziamento del programma di ammodernamento tecnologico delle Forze di Polizia, previsto dal D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante disposizioni per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e dei vigili del fuoco e per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia. In particolare, vengono autorizzati limiti di impegno novennali pari a 30 miliardi per il 2000 e 150 miliardi per il 2001.
Va ricordato che, nel quadro di una serie di interventi diretti a migliorare il livello di efficienza delle forze di polizia impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, l'art. 8 del D.L. 9/92 ha previsto un programma pluriennale straordinario di interventi, da attuarsi nel triennio 1992-1994, finalizzati all'acquisizione di opere, impianti e mezzi destinati allo sviluppo ed ammodernamento delle varie risorse tecnico-logistiche in dotazione alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza.
Il programma è predisposto dal Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel quadro delle competenze di coordinamento delle forze di polizia che gli sono attribuite dall'art. 6 della L. 121/1981 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).
L'art. 9 del D.L. ha istituito, presso il Ministero dell'interno, una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma e, nella fase di attuazione, su ciascuna fornitura e progetto.
Per semplificare le procedure contrattuali inerenti l'attuazione del programma, l'art. 9 del D.L. dispone inoltre che i contratti e le convenzioni relative all'attuazione dei piani siano stipulati direttamente dai rispettivi vertici delle forze di polizia interessate (e cioè dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante generale della Guardia di finanza o da loro delegati), in deroga all'obbligo dei pareri preventivi previsti dalle norme vigenti, prevedendo a tal fine la presenza di un consigliere di Stato tra i componenti della commissione consultiva.
La legge legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", all’articolo 50, comma 1, lettera e) ha autorizzato limiti di impegno quindicennali pari a 108,8 miliardi per il 1999 e pari a 67,1 miliardi per il 2000.
Il comma 1, lettera c)
, autorizza limiti di impegno quindicennali di 50 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001 e di 50 miliardi a decorrere dal 2002, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi in materia di sistemi di trasporto rapido di massa previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211.
La legge 26 febbraio 1992, n. 211, "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa" ha disposto interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali. Sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito nazionali ed esteri da parte dei soggetti attuatori (città metropolitane e comuni designati), sono previsti contributi da parte dello Stato (articolo 9) in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni. Per la realizzazione di tali interventi sono stati in origine autorizzati limiti di impegno trentennali di 175 miliardi per il 1993 e di ulteriori 50 miliardi per il 1994.
Con delibera CIPET del 31 marzo 1992 sono state emanate direttive per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 211/1992. Si è, in particolare, destinato l'85 per cento delle risorse di cui agli articoli 9 e 10 della legge alle aree metropolitane con elevati livelli di mobilità, di traffico e di inquinamento atmosferico. Il restante 15 per cento è stato destinato alle rimanenti aree del Paese.
La legge finanziaria 1993 (legge 22 dicembre 1992, n. 500), in tabella E, ha disposto una riduzione complessiva delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 211/1992 per 370 miliardi, dei quali 175 miliardi. relativi all'articolo 9.
Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 sono state quindi rimodulate dalla legge n. 538/1993 (finanziaria 1994), dalla legge n. 725/1994 (finanziaria 1995) e dalla legge n. 550/1995 (finanziaria 1996).
Rifinanziamenti del settore e modifiche alla legge n. 211/1992, sono stati successivamente disposti dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (un rifinanziamento per il 1998 delle risorse di cui alla legge n. 211/1992, per un importo di 15 miliardi, è stato disposto anche dalla legge n. 450/1997 - legge finanziaria 1998).
In particolare l'articolo 1 del D.L. n. 517/1996 ha rifinanziato la legge n. 211/1992, autorizzando, per il 1997, un limite di impegno trentennale di 100 mld. per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 della legge medesima. La decorrenza di tale limite di impegno è stata differita al 1998 dalla legge n. 663/1996 (finanziaria 1997 - tabella F).
Con delibere del CIPE dell'8 maggio 1996, del 27 novembre 1996, del 30 gennaio 1997 e del 26 giugno 1997, sono state approvate ulteriori tranches di programmi di interventi ai sensi dell'articolo 9, come rifinanziato da ultimo dal D.L. n. 517/1996.
La legge 18 giugno 1998, n. 194, all’articolo 3, comma 4, ha previsto misure di carattere finanziario, volte a proseguire gli interventi previsti dalla legge n. 211/1992, riguardanti:
l'utilizzazione del finanziamento di lire 75 miliardi previsto nella tabella D della legge finanziaria per il 1996 (legge n. 550/1995) di rifinanziamento della legge n. 211/1992, quale apporto attualizzato per la realizzazione delle opere da approvare con delibera del CIPE (lettera a);
il rifinanziamento della legge n. 211, mediante l’autorizzazione, a partire dal 1998, di un ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi (lettera b). Tale limite di impegno viene destinato, per una quota pari a lire 15 miliardi, ad integrazione del contributo statale, per i progetti già approvati mediante le sopracitate delibere del CIPE, nel limite massimo del 60 per cento del costo di realizzazione degli interventi; una quota di 5 miliardi, invece è finalizzata al finanziamento di interventi corredati da progetto definitivo.
La legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", all’articolo 50, comma 1, lettera a) ha autorizzato ulteriori limiti di impegno ventennali di 80 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000 e di 100 miliardi a decorrere dal 2001, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi in materia di sistemi di trasporto rapido di massa previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211.
Allo scopo di una migliore attuazione degli interventi previsti dalla lettera a) medesima, è stato, con la medesima disposizione, novellato l’articolo 1 della legge n. 211/1992, aggiungendo al comma 1, il comma 1-bis che estende le disposizioni della legge stessa anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune, nonché ai sistemi urbani di connessione quale ascensori e tapis roulant.
Il comma 1, lettera d) dispone interventi in favore delle industrie operanti nel settore aeronautico. Le finalità degli interventi sono individuati per rinvio all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico". La norma richiamata - avente ad oggetto finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale - dispone che alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale, per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.
I criteri e le modalità di erogazione dei benefici, sono individuate per rinvio all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 "Interventi urgenti a sostegno dell'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 novembre 1994, n. 644. La norma richiamata dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica (istituito dall’articolo 2 della citata legge 808/1985) assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della n. 808/1985. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti.
I limiti di impegno autorizzati dalla norma in commento, sono quindicennali e pari a lire 50 miliardi, dall’anno 2001 e lire 50 miliardi dall’anno 2002.
Il comma 1, lettera e) dispone limiti di impegno quindicennale, pari a lire 30 miliardi, a decorrere dall’anno 2001, per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità, nella provincia di Trieste.
Gli interventi in questione sono individuati per rinvio all’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101 "Norme per la realizzazione di infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia". La richiamata norma tra origine dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nonché dell'accordo tra le stesse Parti firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della citata legge, il Governo è autorizzato all'emanazione di norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento dell'attività economica dei territori di confine della regione Friuli-Venezia Giulia.
L’articolo 1 del DPR 101/1978 assegna alla regione di confine un contributo speciale di lire 10.000 milioni nell'anno 1978, di lire 15.000 milioni nell'anno 1979, di lire 20.000 milioni nell'anno 1980, e di lire 16.000 milioni nell'anno 1981 per provvedere direttamente o anche a mezzo degli enti locali previa stipula di apposite convenzioni:
alla costruzione a Gorizia della strada di circonvallazione e di collegamento del nodo di smistamento rappresentato dal ponte IX Agosto con il valico di Salcano e il complesso confinario di S. Andrea la cui spesa è valutata in lire 5.000 milioni;
al completamento del raccordo autostradale tra il punto franco nuovo del porto di Trieste, la zona industriale e la strada statale n. 202 in località Padriciano, la cui spesa è valutata in lire 56.000 milioni.
Le risorse assegnate dal disegno di legge in esame sono disposte ad integrazione di quelle assegnate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 agosto 1999, n. 142, al punto 3.1.
Il comma 1, lettera f) autorizza il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi, dall’anno 2001, per la risoluzione dei disagi connessi all'inquinamento acustico e atmosferico che interessa gli abitati limitrofi all'aeroporto Malpensa 2000. L’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" ha recato disposizioni per i centri abitati limitrofi al sedime aeroportuale di Malpensa 2000. La norma demanda al Comitato istituzionale di gestione dell'intesa di programma Stato-Regione Lombardia, l'individuazione dei fondi per la delocalizzazione degli abitati in questione, d'intesa con gli enti locali interessati.
L'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", disciplina la "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. Sulla base di tale previsione legislativa il 19 febbraio 1999 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha approvato l'intesa predetta tra lo Stato e la Regione Lombardia.
Per la ripartizione delle risorse, anche in forma di contributi ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residente i da almeno cinque anni, dovrà attendersi l'assetto finale dei piani di volo dell'aeroporto e le richieste dei comuni interessati ai fenomeni di inquinamento.
Il comma 1, lettera g) autorizza il limite d’impegno quindicennale di lire 40 miliardi, a decorrere dal 2001, per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica. Gli interventi in questione sono previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362 "Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni". La norma richiamata, per la realizzazione del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivi della capitalizzazione degli interessi di preammortamento, pari a lire 46 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
La legge 11 gennaio 1996, n. 23 " Norme per l'edilizia scolastica" detta i principi per l’intervento statale a favore dell’edilizia scolastica. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
L’articolo 4, comma 2, della legge 23/1996 dispone che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.
Il comma 1, lettera h) dispone finanziamenti per il potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, autorizzando limiti d’impegno pari a lire 50 miliardi, a decorrere dall’anno 2001 e di lire 50 miliardi dal 2002.
L'articolo 2, commi 1-10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica" disciplina la ristrutturazione delle aziende in gestione governativa, prevedendo che tale compito, insieme a quello concernente la gestione, è affidato con decreto ministeriale, a decorrere dal 1° gennaio 1997, alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. Tale società, per non più di tre anni, provvederà anche alla gestione, nel rispetto delle proprie norme contabili e gestionali, dei servizi di trasporto delle aziende stesse, i cui bilanci rimarranno separati da quello delle FS. La ristrutturazione è finalizzata alla trasformazione delle gestioni governative in società (co. 2), ad accelerare il coordinamento dei servizi ferroviari interessati con i sistemi regionali di trasporto, nonché ad attuare le deleghe alle regioni dei servizi di interesse locale e regionale (co. 1).
Gli ulteriori finanziamenti disposti dalla norma in commento si collega all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517 "Interventi nel settore dei trasporti", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1996, n. 611. Tale norma, per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, autorizza l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.
Il comma 1, lettera i) autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi, dall’anno 2001 e di lire 50 miliardi, dal 2002, per opere infrastrutturali relative ai porti, per la realizzazione delle autostrade del mare. L’articolo 9, della legge 30 novembre 1998, n. 413 "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore" dispone che per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 1, lettera j) autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi, dall’anno 2001, per il decongestionamento dei Megatenei. Il D.P.R. 30 dicembre 1995 "Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996" per il triennio 1994-96, rappresenta lo strumento preordinato al consolidamento e al riequilibrio del sistema universitario e propedeutico alla definizione del prossimo piano di sviluppo universitario per il periodo 1997-1999. A tal fine uno degli obiettivi prioritari è favorire con l'utilizzo di strumenti programmatici e codecisori, il processo di decongestionamento dei megatenei, assicurando l'elevata qualità dell'offerta formativa nei rispettivi bacini d'utenza.
L’articolo 1, commi 90-92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica" autorizza il Ministro dell’università e della ricerca scientifica a provvedere entro cinque anni - con decreti da adottare anche in deroga alle norme sulla programmazione universitaria previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 245 (recante "Norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l’attuazione del piano quadriennale 1986-1990") - alla "graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli atenei interessati".
La separazione delle università è realizzata ove sia superato un numero di studenti da determinarsi sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell’Osservatorio permanente per la valutazione del sistema universitario.
Autorizzando i predetti atti subprimari - decreti ministeriali - a derogare a norme di legge (n. 245 del 1990), l’articolo stabilisce al contempo alcuni principi vincolanti. A questo riguardo, il comma 91 prevede che i decreti ministeriali siano adottati "anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate". Il comma 92 dispone che i decreti debbano prevedere il piano e le procedure dell’intervento di graduale separazione organica, compresa l’indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché le modalità di verifica periodica; il secondo periodo del medesimo comma 92 prevede che sui decreti ministeriali contenenti disposizioni di programmazione siano chiamate ad esprimere parere le Commissioni parlamentari competenti.
In sede di commento può dirsi che la disposizione in esame segni un allontanamento dall’impostazione della legge n. 245 del 1990, che rendeva il piano di sviluppo strumento esclusivo della programmazione universitaria.
Il modello di sviluppo universitario disegnato dalla legge n. 245, incentrato sulla sequenza piano di sviluppo/atti ministeriali amministrativi di attuazione, potrebbe dirsi in taluni suoi profili non agevolmente conciliabile con il modello autonomistico universitario prefigurato, se non compiutamente definito, dall’articolo 5 della legge n. 537 del 1993.
Un tentativo di contemperare i diversi indirizzi della legge n. 245 del 1990 (nonché della legge n. 341 del 1990) e della legge n. 537 del 1993, era dato dal più recente piano di sviluppo dell’università, per il triennio 1994-1996, adottato con D.P.R. 30 dicembre 1995. Tale piano si configura, infatti, quale tavola di procedure e regole, che hanno come destinatarie le singole autonome università, discostandosi assai nettamente, quanto a contenuti, dai piani precedenti (quello quadriennale 1986-90 e quello triennale 1991-93). In particolare, l'articolo 7 del piano di sviluppo 1994-1996 individua negli accordi di programma tra Ministero dell’università e atenei interessati lo strumento per sviluppare il decongestionamento dei Megatenei, limitatamente tuttavia alle iniziative avviate con i precedenti piani di sviluppo 1986-90 e 1991-93, e specifica taluni criteri di elaborazione e contenuti eventuali degli accordi (tra questi ultimi, la previsione di "progetti di separazione organica per moduli delle strutture didattiche del mega-ateneo, ovvero iniziative di decentramento territoriale di facoltà e corsi di studio").
Le disposizioni ora sintetizzate sono finalizzate, si è detto, alla prosecuzione delle iniziative concernenti i Megatenei, già contemplate nei precedenti piani di sviluppo. Di questi, il piano 1986-1990 predisponeva, accanto all’istituzione di nuovi poli metropolitani (a Milano, Napoli, Bari), iniziative di "gemmazione" e decentramento su base regionale, per le Università di Torino (a Novara, Alessandria e Vercelli), Bologna (a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini), Milano (a Como e Varese), Padova (a Vicenza), Perugia (a Terni e Assisi), Roma "La Sapienza" (a Latina), Salerno (a Benevento), della Basilicata (a Matera), Bari (a Foggia e Taranto), della Calabria (a Catanzaro).
Il piano 1991-1993 prevedeva interventi per i Megatenei, definiti quali istituzioni con popolazione studentesca superiore per sede a 40.000 studenti - ossia, nell’ordine del numero delle iscrizioni dell’anno accademico 1991-92,- le università di Roma "La Sapienza", di Napoli Ateneo Federiciano, Milano Statale, Bologna, Torino Statale, Bari, Padova, Firenze e Palermo.
In particolare, per Roma era prevista una terza università nell’area urbana (successivamente istituita con D.M. 29 ottobre 1991); per Milano era disposta la costituzione di nuovi poli nell’area urbana, in vista della loro aggregazione in nuove istituzioni; per il secondo ateneo di Napoli, istituito "sulla direttrice Caserta-Capua-Nola" con il D.M. 25 marzo 1991 (emanato ai sensi della legge 245/1990), era ridefinito l’assetto delle facoltà e dei corsi di laurea, anche a seguito delle innovazioni nella localizzazione dei nuovi insediamenti verificatosi rispetto al piano precedente. Per gli altri Megatenei erano dettati specifici provvedimenti, finalizzati al decongestionamento delle facoltà e dei corsi di laurea in sedi decentrate.
L’articolo 7, comma 3 del predetto piano di sviluppo 1994-96 specifica infine che qualora gli accordi di programma prevedano l’istituzione di nuove università, essi siano stipulati previo parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, sentiti il CUN, la Conferenza permanente dei rettori e le competenti commissioni parlamentari.
Per la realizzazione degli interventi di decongestionamento dei Megatenei, la disposizione in esame richiama anche l’articolo 1, della legge 25 giugno 1985, n. 331 "Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria". La norma richiamata dispone che per il periodo dal 1985 al 1988 è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Università e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967 n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti. Sono inoltre dettate disposizioni per la priorità negli interventi (rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza; completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi già approvati; maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi). Sono resi ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione. E’ fissata un’aliquota del 5 per cento, poi elevata al 6 dalla legge 449/1997 (articolo 51) per gli impianti sportivi e per i collegi universitari legalmente riconosciuti.
La legge 22 dicembre 1986, n. 910 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)", ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 331/1985, ha autorizzato, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi.
Il comma 1, lettera k) autorizza limiti di impegno quindicennali di 40 miliardi, dall’anno 2001 e di lire 40 miliardi, dall’anno 2002, per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" ed individuati nei Programmi annuali previsti dal comma 3 del medesimo articolo.
Il citato articolo 32 reca norme finalizzate alla definizione ed all’attuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale.
Il Piano, che è definito dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti, ed è approvato dal CIPE, si articola in un sistema di indirizzi, di misure per promuovere iniziative volte a migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori delle strade, di interventi infrastrutturali, di prevenzione e controllo, normativi ed organizzativi (comma 2), con la finalità di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali, in modo tale da conseguire l’obiettivo – posto dal programma per la sicurezza stradale della Commissione europea – di una riduzione del 40 per cento dei morti per incidenti entro il 2010 (comma 1).
Il comma 3 dispone che il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisca gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine della determinazione dei costi e della loro ripartizione.
Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici e approvati dal CIPE e viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
Per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano, il comma 4 eleva la misura dei proventi delle infrazioni al codice della strada da destinare a studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, richiamando l’articolo 2, comma 1, lett. x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e prevedendo che i relativi importi siano inclusi, a titolo di anticipazione, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, per un importo pari al consuntivo precedente, commisurato alla nuova misura del 15 per cento.
La norma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. x), della legge n. 190/1991 costituisce uno dei princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale – delega esercitata con l’emanazione del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) –, ma è altresì richiamata dall’articolo 208 del predetto decreto legislativo ai fini della definizione del totale dei proventi derivanti dalla contestazione di infrazioni stradali. Il totale dei proventi così definito è infatti ripartito per una quota dell’80 per cento al Ministero dei lavori pubblici per studi e ricerche ai fini della sicurezza stradale, per il restante 20 per cento alla Direzione generale della motorizzazione civile per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.
Il primo periodo del comma 5 prevede che gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, vengano realizzati dall’ANAS con i finanziamenti previsti dagli accordi di programma di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo del citato decreto legislativo.
L’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 143/1994 prevede che il Ministro dei lavori pubblici approvi, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità e, entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle entrate proprie dell’ANAS, il programma triennale per la gestione e l’incremento della rete stradale ed autostradale. Il successivo comma 3 dispone che tale programma venga realizzato mediante accordi di programma che individuino separatamente i finanziamenti che riguardano la gestione ordinaria dagli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni.
L’ultimo periodo del comma 5 contiene la clausola di copertura finanziaria dell’onere disposto dal primo periodo, quantificato in lire 17.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999. A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Il comma 6 pone a carico del Ministero dei lavori pubblici la verifica annuale dello stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale per la sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
Ai sensi della richiamata disposizione e dell’articolo 1 del regolamento di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il Governo è tenuto a trasmettere annualmente entro il 30 giugno al Parlamento una relazione riguardante i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale. Il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso tale relazione in data 6 agosto 1998 (Doc. CXLIV, n. 1).
Il comma 2 dell’articolo 36, del disegno di legge in esame, autorizza la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all’articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale".
L’articolo 2, richiamato, detta disposizioni sulla riforma della tassazione dei redditi d'impresa individuali e delle società di persone ed il rafforzamento della DIT – Dual Income Tax - (commi 1-4).
L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria. I commi 5 e 6 recano modifiche alle norme di delega in materia di DIT. I commi da 8 a 13, introducono particolari disposizioni agevolative, di carattere temporaneo, volte ad incentivare gli investimenti delle imprese, finanziati attraverso l'incremento delle proprie dotazioni patrimoniali.
Il comma 13, in particolare, richiamato dalla disposizione del disegno di legge in esame, reca le disposizioni in materia di copertura degli oneri. In particolare, viene stabilito che dai decreti legislativi di cui al comma 5 (estensione e rafforzamento dell'attuale meccanismo DIT) e dalle disposizioni di cui al comma 7 (misure relative agli utili distribuiti da società fruenti di agevolazioni di carattere territoriale) non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi delle misure sopra enunciate, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, oggetto precisamente del comma ora in commento, del disegno di legge in esame, si provvede con le eventuali maggiori disponibilità risultanti dalla lotta all’evasione e, in particolare, con le maggiori somme autoliquidate a tale titolo rispetto a quelle indicate nel DPEF o nella sua nota di variazione: a tal fine, le maggiori disponibilità sono utilizzabili anche per l’anno 2000.
Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione nei limiti delle disponibilità risultanti dalla lotta all’evasione e salvo che non si proceda al reperimento delle risorse in base alle procedure previste dall’articolo 11-ter , comma 7, della legge n. 468 del 1978. Tale norma, invero, si riferisce a situazioni diverse da quelle contemplate dall’articolo in esame, e prevede che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Il comma 13 stabilisce, infine, con clausola di chiusura, che in assenza di sufficienti disponibilità l’aliquota agevolata di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.
Non appare chiaro se le diverse modalità di copertura degli oneri, indicate nell’ultimo periodo del comma 13 in esame, possano essere considerate anche concorrenti. In tal caso, la revisione dell’aliquota agevolata in una misura prestabilita appare incongrua.

RITORNA ALL’INDICE DELLA FINANZIARIA 2000


13 ottobre1998
webmaster@euganeo.it
home page
il collegio senatoriale di
Tino Bedin