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Articolo 36
(Ulteriori finanziamenti)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i
seguenti finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui
alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire
50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002. I soggetti beneficiari, ivi
compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3
agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre
1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento
dei lavori;
b) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto
dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno novennali di lire 30 miliardi
dall'anno 2000 e di lire 150 miliardi dall'anno 2001;
c) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;
d) per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24
dicembre 1985, n. 808 secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22
novembre 1994, n. 644, relativamente alle industrie operanti nel settore aeronautico, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50
miliardi dall'anno 2002;
e) per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità, nella provincia di
Trieste, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 101, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi
dall'anno 2001 ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE 6 agosto 1999, n.
142, punto 3.1;
f) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 43, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, in materia di opere funzionali al progetto Malpensa 2000, è
autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001;
g) per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica, previsti
dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362, è autorizzato il limite di
impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 2001;
h) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n.
517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, per il
potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale
governativa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi
dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;
i) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 30 novembre
1998, n. 413, per opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle
autostrade del mare, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi
dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;
l) per la realizzazione degli interventi di decongestionamento degli Atenei di cui
all'articolo 1, commi 90 , 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e alle
disposizioni attuative, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge
25 giugno 1985, n. 331, e all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001;
m) per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui all'articolo 32,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, individuati nei programmi annuali di cui al
comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 40
miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002. Gli Enti proprietari delle
strade, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono
autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per
la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133.
Larticolo 36 dispone il finanziamento di leggi per interventi finalizzati allo
sviluppo delleconomia e delloccupazione.
Larticolo 1, lettera a) dispone l'autorizzazione di limiti d'impegno
quindicennali per un importo pari a 50 mld. a decorrere dall'anno 2000, e 50 miliardi a
decorrere dal 2001 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia
disposti con l'articolo 3, comma 2, della legge 30 agosto 1998, n. 295 (utilizzo dei fondi
speciali contenuti nella finanziaria 1998 per il Ministero dei lavori pubblici).
Per quanto concerne le procedure da seguire da parte dei soggetti beneficiari autorizzati
a contrarre i mutui, si prevede che criteri e modalità siano stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 295/1998 ha autorizzato limiti di
impegno, nella misura di 10 miliardi a decorrere dal 1999 e di altri 10 miliardi a
decorrere dal 2000, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia.
Tale provvedimento non conteneva, a differenza dei precedenti interventi (v. oltre), una
ripartizione delle somme per tipologia di intervento, limitandosi a prevedere che la
ripartizione debba avvenire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, su
proposta del Comitato misto istituito con larticolo 4 della legge n. 798 del 1984.
Al Comitato sono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento e controllo per
lattuazione degli interventi previsti dalla legge: esso si configura pertanto come
istanza di raccordo tra i tre diversi livelli di competenza previsti dalla legge, vale a
dire quello statale, quello regionale e quello locale.
Il Presidente del Comitato, istituito con larticolo 4 della legge n. 798/1984, sarà
tenuto a presentare ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei
lavori.
Si ricorda che il Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo
presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal
Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro per i trasporti, dal Ministro per
lambiente, dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente
della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia o loro
delegati, nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui allarticolo 2,
ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato
(i comuni sono Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto dAltino, Iesolo e Musile di
Piave). Il segretario del Comitato è il presidente del Magistrato delle acque. Al
Comitato sono attribuite le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo per
lattuazione degli interventi previsti dalla legge, esso ha la possibilità di
esprimere suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento
complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con lattuazione
dei singoli programmi di intervento. Lo stesso art. 4 dispone infine che il Comitato
trasmetta al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle
disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato
di attuazione degli interventi. Lultima relazione, aggiornata al 31 dicembre 1997,
è pervenuta al Parlamento nello scorso mese di ottobre.
La disposizione recata dallultimo periodo della lettera a) in esame potrebbe
pertanto risultare non necessaria alla luce di questultima disposizione normativa.
Lintervento straordinario in favore di Venezia è stato inaugurato dalla legge 16
aprile 1973, n. 171, che dichiara la salvaguardia della città e della sua laguna
"problema di preminente interesse nazionale".
Per quanto concerne i finanziamenti più recenti, la legge 5 febbraio 1992, n. 139, ha
autorizzato limiti di impegno quindicennali di 150 mld. a partire dal 1993 e di 100 mld. a
partire dal 1994, ripartendoli tra diverse tipologie di interventi. Successivamente, il
D.L. 29 marzo 1995, n. 96, conv. con mod. dalla legge n. 206 del 1996, ha modificato la
ripartizione annuale di alcuni dei predetti stanziamenti.
Lart. 1 del D.L. 2 agosto 1996, n. 408, conv. con mod. dalla legge n. 515/96, ha poi
previsto nuovi stanziamenti, autorizzando due limiti di impegno quindicennali, decorrenti
dal 1997 e dal 1998, di importo pari rispettivamente a 125 e a 60 mld. di lire. Infine,
lart. 1, comma 7, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha autorizzato due limiti di
impegno quindicennali, a decorrere dal 1998 e dal 1999, di importo pari a 50 mld. per
ciascuno degli anni, con una ripartizione degli interventi sostanzialmente analoga a
quella contenuta nel citato D.L. 408/96.
Larticolo 50, comma 1, lettera b, della legge legge 23 dicembre 1998, n. 448
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ha previsto
limiti di impegno di 70 mld. a decorrere dall'anno 1999, a 20 miliardi a decorrere dal
2000 ed a 30 mld. dal 2001,
Lart. 54 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dispone che gli interventi per la
salvaguardia di Venezia e della sua zona lagunare, "nei limiti e con le modalità di
cui alle leggi speciali vigenti", rientrano tra le funzioni mantenute allo Stato.
Il comma 1, lettera b) prevede il rifinanziamento del programma di
ammodernamento tecnologico delle Forze di Polizia, previsto dal D.L. 18 gennaio 1992, n.
9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante disposizioni per l'adeguamento
degli organici delle forze di polizia e dei vigili del fuoco e per il potenziamento delle
infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia. In
particolare, vengono autorizzati limiti di impegno novennali pari a 30 miliardi per il
2000 e 150 miliardi per il 2001.
Va ricordato che, nel quadro di una serie di interventi diretti a migliorare il livello di
efficienza delle forze di polizia impegnate nella lotta alla criminalità organizzata,
l'art. 8 del D.L. 9/92 ha previsto un programma pluriennale straordinario di interventi,
da attuarsi nel triennio 1992-1994, finalizzati all'acquisizione di opere, impianti e
mezzi destinati allo sviluppo ed ammodernamento delle varie risorse tecnico-logistiche in
dotazione alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di
finanza.
Il programma è predisposto dal Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel quadro delle competenze di coordinamento delle
forze di polizia che gli sono attribuite dall'art. 6 della L. 121/1981 (nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).
L'art. 9 del D.L. ha istituito, presso il Ministero dell'interno, una commissione avente
il compito di formulare pareri sullo schema di programma e, nella fase di attuazione, su
ciascuna fornitura e progetto.
Per semplificare le procedure contrattuali inerenti l'attuazione del programma, l'art. 9
del D.L. dispone inoltre che i contratti e le convenzioni relative all'attuazione dei
piani siano stipulati direttamente dai rispettivi vertici delle forze di polizia
interessate (e cioè dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e dal comandante generale della Guardia di finanza o da loro delegati), in
deroga all'obbligo dei pareri preventivi previsti dalle norme vigenti, prevedendo a tal
fine la presenza di un consigliere di Stato tra i componenti della commissione consultiva.
La legge legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo", allarticolo 50, comma 1, lettera e) ha
autorizzato limiti di impegno quindicennali pari a 108,8 miliardi per il 1999 e pari a
67,1 miliardi per il 2000.
Il comma 1, lettera c), autorizza limiti di impegno quindicennali di 50
miliardi di lire a decorrere dallanno 2001 e di 50 miliardi a decorrere dal 2002, al
fine di consentire la prosecuzione degli interventi in materia di sistemi di trasporto
rapido di massa previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211.
La legge 26 febbraio 1992, n. 211, "Interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa" ha disposto interventi finalizzati allo sviluppo del
trasporto pubblico nelle aree urbane e al miglioramento della mobilità e delle condizioni
ambientali. Sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito
nazionali ed esteri da parte dei soggetti attuatori (città metropolitane e comuni
designati), sono previsti contributi da parte dello Stato (articolo 9) in misura non
superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni. Per la
realizzazione di tali interventi sono stati in origine autorizzati limiti di impegno
trentennali di 175 miliardi per il 1993 e di ulteriori 50 miliardi per il 1994.
Con delibera CIPET del 31 marzo 1992 sono state emanate direttive per l'attuazione
degli interventi previsti dalla legge n. 211/1992. Si è, in particolare, destinato l'85
per cento delle risorse di cui agli articoli 9 e 10 della legge alle aree metropolitane
con elevati livelli di mobilità, di traffico e di inquinamento atmosferico. Il restante
15 per cento è stato destinato alle rimanenti aree del Paese.
La legge finanziaria 1993 (legge 22 dicembre 1992, n. 500), in tabella E, ha disposto una
riduzione complessiva delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 211/1992 per 370
miliardi, dei quali 175 miliardi. relativi all'articolo 9.
Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 sono
state quindi rimodulate dalla legge n. 538/1993 (finanziaria 1994), dalla legge n.
725/1994 (finanziaria 1995) e dalla legge n. 550/1995 (finanziaria 1996).
Rifinanziamenti del settore e modifiche alla legge n. 211/1992, sono stati successivamente
disposti dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni dalla legge
4 dicembre 1996, n. 611 (un rifinanziamento per il 1998 delle risorse di cui alla legge n.
211/1992, per un importo di 15 miliardi, è stato disposto anche dalla legge n. 450/1997 -
legge finanziaria 1998).
In particolare l'articolo 1 del D.L. n. 517/1996 ha rifinanziato la legge n. 211/1992,
autorizzando, per il 1997, un limite di impegno trentennale di 100 mld. per il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 della legge medesima. La decorrenza di
tale limite di impegno è stata differita al 1998 dalla legge n. 663/1996 (finanziaria
1997 - tabella F).
Con delibere del CIPE dell'8 maggio 1996, del 27 novembre 1996, del 30 gennaio 1997 e del
26 giugno 1997, sono state approvate ulteriori tranches di programmi di interventi
ai sensi dell'articolo 9, come rifinanziato da ultimo dal D.L. n. 517/1996.
La legge 18 giugno 1998, n. 194, allarticolo 3, comma 4, ha previsto misure
di carattere finanziario, volte a proseguire gli interventi previsti dalla legge n.
211/1992, riguardanti:
l'utilizzazione del finanziamento di lire 75 miliardi previsto nella tabella D della legge
finanziaria per il 1996 (legge n. 550/1995) di rifinanziamento della legge n. 211/1992,
quale apporto attualizzato per la realizzazione delle opere da approvare con delibera del
CIPE (lettera a);
il rifinanziamento della legge n. 211, mediante lautorizzazione, a partire dal 1998,
di un ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi (lettera b). Tale
limite di impegno viene destinato, per una quota pari a lire 15 miliardi, ad integrazione
del contributo statale, per i progetti già approvati mediante le sopracitate delibere del
CIPE, nel limite massimo del 60 per cento del costo di realizzazione degli interventi; una
quota di 5 miliardi, invece è finalizzata al finanziamento di interventi corredati da
progetto definitivo.
La legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo", allarticolo 50, comma 1, lettera a) ha autorizzato ulteriori
limiti di impegno ventennali di 80 miliardi di lire a decorrere dallanno 2000 e
di 100 miliardi a decorrere dal 2001, al fine di consentire la prosecuzione degli
interventi in materia di sistemi di trasporto rapido di massa previsti dalla legge 26
febbraio 1992, n. 211.
Allo scopo di una migliore attuazione degli interventi previsti dalla lettera a) medesima,
è stato, con la medesima disposizione, novellato larticolo 1 della legge n.
211/1992, aggiungendo al comma 1, il comma 1-bis che estende le disposizioni della
legge stessa anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune, nonché ai
sistemi urbani di connessione quale ascensori e tapis roulant.
Il comma 1, lettera d) dispone interventi in favore delle industrie operanti nel
settore aeronautico. Le finalità degli interventi sono individuati per rinvio
allarticolo 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808
"Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie
operanti nel settore aeronautico". La norma richiamata - avente ad oggetto
finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi
industriali aeronautici in collaborazione internazionale - dispone che alle imprese
nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale, per la realizzazione
di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, possono essere concessi
finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni,
sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed
avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori
costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento
delle condizioni produttive di regime.
I criteri e le modalità di erogazione dei benefici, sono individuate per rinvio
allarticolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 "Interventi
urgenti a sostegno dell'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 22 novembre 1994, n. 644. La norma richiamata dispone che il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per
lo sviluppo dell'industria aeronautica (istituito dallarticolo 2 della citata legge
808/1985) assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di
ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi
dell'articolo 4 della n. 808/1985. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle
imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
direttamente agli istituti di credito mutuanti.
I limiti di impegno autorizzati dalla norma in commento, sono quindicennali e pari a lire
50 miliardi, dallanno 2001 e lire 50 miliardi dallanno 2002.
Il comma 1, lettera e) dispone limiti di impegno quindicennale, pari a lire 30
miliardi, a decorrere dallanno 2001, per la prosecuzione degli interventi relativi
alla viabilità, nella provincia di Trieste.
Gli interventi in questione sono individuati per rinvio allarticolo 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101 "Norme per la realizzazione di
infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento dell'attività economica nei territori
di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia". La richiamata norma tra
origine dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato
tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nonché
dell'accordo tra le stesse Parti firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975. Ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 4 della citata legge, il Governo è autorizzato
all'emanazione di norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al
potenziamento dell'attività economica dei territori di confine della regione
Friuli-Venezia Giulia.
Larticolo 1 del DPR 101/1978 assegna alla regione di confine un contributo speciale
di lire 10.000 milioni nell'anno 1978, di lire 15.000 milioni nell'anno 1979, di lire
20.000 milioni nell'anno 1980, e di lire 16.000 milioni nell'anno 1981 per provvedere
direttamente o anche a mezzo degli enti locali previa stipula di apposite convenzioni:
alla costruzione a Gorizia della strada di circonvallazione e di collegamento del nodo di
smistamento rappresentato dal ponte IX Agosto con il valico di Salcano e il complesso
confinario di S. Andrea la cui spesa è valutata in lire 5.000 milioni;
al completamento del raccordo autostradale tra il punto franco nuovo del porto di Trieste,
la zona industriale e la strada statale n. 202 in località Padriciano, la cui spesa è
valutata in lire 56.000 milioni.
Le risorse assegnate dal disegno di legge in esame sono disposte ad integrazione di quelle
assegnate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 6 agosto 1999, n. 142, al punto 3.1.
Il comma 1, lettera f) autorizza il limite di impegno quindicennale di lire 30
miliardi, dallanno 2001, per la risoluzione dei disagi connessi all'inquinamento
acustico e atmosferico che interessa gli abitati limitrofi all'aeroporto Malpensa 2000.
Larticolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali" ha recato disposizioni per i centri abitati limitrofi al sedime
aeroportuale di Malpensa 2000. La norma demanda al Comitato istituzionale di gestione
dell'intesa di programma Stato-Regione Lombardia, l'individuazione dei fondi per la
delocalizzazione degli abitati in questione, d'intesa con gli enti locali interessati.
L'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", disciplina la "Intesa istituzionale
di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla
base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti
interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. Sulla base di
tale previsione legislativa il 19 febbraio 1999 il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ha approvato l'intesa predetta tra lo Stato e la Regione
Lombardia.
Per la ripartizione delle risorse, anche in forma di contributi ai proprietari di immobili
ad uso di residenza principale residente i da almeno cinque anni, dovrà attendersi
l'assetto finale dei piani di volo dell'aeroporto e le richieste dei comuni interessati ai
fenomeni di inquinamento.
Il comma 1, lettera g) autorizza il limite dimpegno quindicennale di lire 40
miliardi, a decorrere dal 2001, per la prosecuzione degli interventi in materia di
edilizia scolastica. Gli interventi in questione sono previsti dallarticolo 1, comma
1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362 "Finanziamento del terzo piano annuale di
attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996,
n. 23, e successive modificazioni". La norma richiamata, per la realizzazione del
terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, autorizza la
Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale
carico dello Stato, comprensivi della capitalizzazione degli interessi di preammortamento,
pari a lire 46 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
La legge 11 gennaio 1996, n. 23 " Norme per l'edilizia scolastica" detta i
principi per lintervento statale a favore delledilizia scolastica. Le
strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema
scolastico. Obiettivo della legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo
e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche
formative, culturali, economiche e sociali. La programmazione degli interventi per le
finalità di cui al comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza
delle diverse regioni entro la media nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore
storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di
riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla
sperimentazione;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con
riferimento agli andamenti demografici;
f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
Larticolo 4, comma 2, della legge 23/1996 dispone che la programmazione
dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di
attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali,
sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici
scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli
scolastici distrettuali e provinciali.
Il comma 1, lettera h) dispone finanziamenti per il potenziamento ed ammodernamento
delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, autorizzando
limiti dimpegno pari a lire 50 miliardi, a decorrere dallanno 2001 e di lire
50 miliardi dal 2002.
L'articolo 2, commi 1-10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure per la
razionalizzazione della finanza pubblica" disciplina la ristrutturazione delle
aziende in gestione governativa, prevedendo che tale compito, insieme a quello concernente
la gestione, è affidato con decreto ministeriale, a decorrere dal 1° gennaio 1997, alla
società Ferrovie dello Stato S.p.A. Tale società, per non più di tre anni, provvederà
anche alla gestione, nel rispetto delle proprie norme contabili e gestionali, dei servizi
di trasporto delle aziende stesse, i cui bilanci rimarranno separati da quello delle FS.
La ristrutturazione è finalizzata alla trasformazione delle gestioni governative in
società (co. 2), ad accelerare il coordinamento dei servizi ferroviari interessati
con i sistemi regionali di trasporto, nonché ad attuare le deleghe alle regioni dei
servizi di interesse locale e regionale (co. 1).
Gli ulteriori finanziamenti disposti dalla norma in commento si collega allarticolo
1, comma 3, del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517 "Interventi nel settore dei
trasporti", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4
dicembre 1996, n. 611. Tale norma, per consentire il completamento dei programmi di
potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale
governativa, autorizza l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno
decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il
limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.
Il comma 1, lettera i) autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 50
miliardi, dallanno 2001 e di lire 50 miliardi, dal 2002, per opere infrastrutturali
relative ai porti, per la realizzazione delle autostrade del mare. Larticolo 9,
della legge 30 novembre 1998, n. 413 "Rifinanziamento degli interventi per
l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di
settore" dispone che per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione
adotta un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non
istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di
programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della
definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 1, lettera j) autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 50
miliardi, dallanno 2001, per il decongestionamento dei Megatenei. Il D.P.R. 30
dicembre 1995 "Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio
1994-1996" per il triennio 1994-96, rappresenta lo strumento preordinato al
consolidamento e al riequilibrio del sistema universitario e propedeutico alla definizione
del prossimo piano di sviluppo universitario per il periodo 1997-1999. A tal fine uno
degli obiettivi prioritari è favorire con l'utilizzo di strumenti programmatici e
codecisori, il processo di decongestionamento dei megatenei, assicurando l'elevata
qualità dell'offerta formativa nei rispettivi bacini d'utenza.
Larticolo 1, commi 90-92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure per la
razionalizzazione della finanza pubblica" autorizza il Ministro delluniversità
e della ricerca scientifica a provvedere entro cinque anni - con decreti da adottare anche
in deroga alle norme sulla programmazione universitaria previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 245 (recante "Norme sul piano triennale di sviluppo delluniversità
e per lattuazione del piano quadriennale 1986-1990") - alla "graduale
separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisione delle facoltà o
corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli atenei interessati".
La separazione delle università è realizzata ove sia superato un numero di studenti da
determinarsi sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere
dellOsservatorio permanente per la valutazione del sistema universitario.
Autorizzando i predetti atti subprimari - decreti ministeriali - a derogare a norme di
legge (n. 245 del 1990), larticolo stabilisce al contempo alcuni principi
vincolanti. A questo riguardo, il comma 91 prevede che i decreti ministeriali siano
adottati "anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree
metropolitane maggiormente congestionate". Il comma 92 dispone che i decreti
debbano prevedere il piano e le procedure dellintervento di graduale separazione
organica, compresa lindicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di
personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché le modalità di verifica
periodica; il secondo periodo del medesimo comma 92 prevede che sui decreti ministeriali
contenenti disposizioni di programmazione siano chiamate ad esprimere parere le
Commissioni parlamentari competenti.
In sede di commento può dirsi che la disposizione in esame segni un allontanamento
dallimpostazione della legge n. 245 del 1990, che rendeva il piano di sviluppo
strumento esclusivo della programmazione universitaria.
Il modello di sviluppo universitario disegnato dalla legge n. 245, incentrato sulla
sequenza piano di sviluppo/atti ministeriali amministrativi di attuazione, potrebbe dirsi
in taluni suoi profili non agevolmente conciliabile con il modello autonomistico
universitario prefigurato, se non compiutamente definito, dallarticolo 5 della legge
n. 537 del 1993.
Un tentativo di contemperare i diversi indirizzi della legge n. 245 del 1990 (nonché
della legge n. 341 del 1990) e della legge n. 537 del 1993, era dato dal più recente
piano di sviluppo delluniversità, per il triennio 1994-1996, adottato con D.P.R. 30
dicembre 1995. Tale piano si configura, infatti, quale tavola di procedure e regole, che
hanno come destinatarie le singole autonome università, discostandosi assai nettamente,
quanto a contenuti, dai piani precedenti (quello quadriennale 1986-90 e quello triennale
1991-93). In particolare, l'articolo 7 del piano di sviluppo 1994-1996 individua negli
accordi di programma tra Ministero delluniversità e atenei interessati lo strumento
per sviluppare il decongestionamento dei Megatenei, limitatamente tuttavia alle iniziative
avviate con i precedenti piani di sviluppo 1986-90 e 1991-93, e specifica taluni criteri
di elaborazione e contenuti eventuali degli accordi (tra questi ultimi, la previsione di
"progetti di separazione organica per moduli delle strutture didattiche del
mega-ateneo, ovvero iniziative di decentramento territoriale di facoltà e corsi di
studio").
Le disposizioni ora sintetizzate sono finalizzate, si è detto, alla prosecuzione delle
iniziative concernenti i Megatenei, già contemplate nei precedenti piani di sviluppo. Di
questi, il piano 1986-1990 predisponeva, accanto allistituzione di nuovi poli
metropolitani (a Milano, Napoli, Bari), iniziative di "gemmazione" e
decentramento su base regionale, per le Università di Torino (a Novara, Alessandria e
Vercelli), Bologna (a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini), Milano (a Como e Varese), Padova
(a Vicenza), Perugia (a Terni e Assisi), Roma "La Sapienza" (a Latina), Salerno
(a Benevento), della Basilicata (a Matera), Bari (a Foggia e Taranto), della Calabria (a
Catanzaro).
Il piano 1991-1993 prevedeva interventi per i Megatenei, definiti quali istituzioni con
popolazione studentesca superiore per sede a 40.000 studenti - ossia, nellordine del
numero delle iscrizioni dellanno accademico 1991-92,- le università di Roma
"La Sapienza", di Napoli Ateneo Federiciano, Milano Statale, Bologna, Torino
Statale, Bari, Padova, Firenze e Palermo.
In particolare, per Roma era prevista una terza università nellarea urbana
(successivamente istituita con D.M. 29 ottobre 1991); per Milano era disposta la
costituzione di nuovi poli nellarea urbana, in vista della loro aggregazione in
nuove istituzioni; per il secondo ateneo di Napoli, istituito "sulla direttrice
Caserta-Capua-Nola" con il D.M. 25 marzo 1991 (emanato ai sensi della legge
245/1990), era ridefinito lassetto delle facoltà e dei corsi di laurea, anche a
seguito delle innovazioni nella localizzazione dei nuovi insediamenti verificatosi
rispetto al piano precedente. Per gli altri Megatenei erano dettati specifici
provvedimenti, finalizzati al decongestionamento delle facoltà e dei corsi di laurea in
sedi decentrate.
Larticolo 7, comma 3 del predetto piano di sviluppo 1994-96 specifica infine che
qualora gli accordi di programma prevedano listituzione di nuove università, essi
siano stipulati previo parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, sentiti
il CUN, la Conferenza permanente dei rettori e le competenti commissioni parlamentari.
Per la realizzazione degli interventi di decongestionamento dei Megatenei, la disposizione
in esame richiama anche larticolo 1, della legge 25 giugno 1985, n. 331
"Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria". La norma richiamata
dispone che per il periodo dal 1985 al 1988 è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi
per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle
Università e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio
1967 n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente
riconosciuti. Sono inoltre dettate disposizioni per la priorità negli interventi (rendere
le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di
agibilità e di sicurezza; completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere
comprese nei programmi già approvati; maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in
aumento dei prezzi). Sono resi ammissibili a finanziamento le spese per interventi
edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività
didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le
spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in
corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione. E
fissata unaliquota del 5 per cento, poi elevata al 6 dalla legge 449/1997 (articolo
51) per gli impianti sportivi e per i collegi universitari legalmente riconosciuti.
La legge 22 dicembre 1986, n. 910 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)", ad integrazione dei
fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 331/1985, ha autorizzato, per il periodo dal
1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi.
Il comma 1, lettera k) autorizza limiti di impegno quindicennali di 40 miliardi,
dallanno 2001 e di lire 40 miliardi, dallanno 2002, per la prosecuzione degli
interventi di sicurezza stradale, di cui allarticolo 32, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" ed individuati nei Programmi
annuali previsti dal comma 3 del medesimo articolo.
Il citato articolo 32 reca norme finalizzate alla definizione ed allattuazione del
Piano nazionale per la sicurezza stradale.
Il Piano, che è definito dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei
trasporti, ed è approvato dal CIPE, si articola in un sistema di indirizzi, di misure per
promuovere iniziative volte a migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti
proprietari e gestori delle strade, di interventi infrastrutturali, di prevenzione e
controllo, normativi ed organizzativi (comma 2), con la finalità di ridurre il numero e
gli effetti degli incidenti stradali, in modo tale da conseguire lobiettivo
posto dal programma per la sicurezza stradale della Commissione europea di una
riduzione del 40 per cento dei morti per incidenti entro il 2010 (comma 1).
Il comma 3 dispone che il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto
con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione
e della sanità, definisca gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per
l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine della determinazione dei costi e della loro ripartizione.
Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori
pubblici e approvati dal CIPE e viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori
particolari ne motivino la revisione.
Per il finanziamento delle attività connesse allattuazione del Piano, il comma 4
eleva la misura dei proventi delle infrazioni al codice della strada da destinare a studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, richiamando larticolo 2,
comma 1, lett. x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e prevedendo che i relativi
importi siano inclusi, a titolo di anticipazione, negli stati di previsione della spesa
dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, per un importo pari al consuntivo
precedente, commisurato alla nuova misura del 15 per cento.
La norma di cui allarticolo 2, comma 1, lett. x), della legge n. 190/1991
costituisce uno dei princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per la revisione
delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale delega esercitata
con lemanazione del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
, ma è altresì richiamata dallarticolo 208 del predetto decreto legislativo
ai fini della definizione del totale dei proventi derivanti dalla contestazione di
infrazioni stradali. Il totale dei proventi così definito è infatti ripartito per una
quota dell80 per cento al Ministero dei lavori pubblici per studi e ricerche ai fini
della sicurezza stradale, per il restante 20 per cento alla Direzione generale della
motorizzazione civile per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.
Il primo periodo del comma 5 prevede che gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi dellarticolo 3, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143,
vengano realizzati dallANAS con i finanziamenti previsti dagli accordi di programma
di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo del citato decreto legislativo.
Larticolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 143/1994 prevede che il Ministro dei lavori
pubblici approvi, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità e,
entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e
dalle entrate proprie dellANAS, il programma triennale per la gestione e
lincremento della rete stradale ed autostradale. Il successivo comma 3 dispone che
tale programma venga realizzato mediante accordi di programma che individuino
separatamente i finanziamenti che riguardano la gestione ordinaria dagli investimenti per
ammodernamenti e nuove costruzioni.
Lultimo periodo del comma 5 contiene la clausola di copertura finanziaria
dellonere disposto dal primo periodo, quantificato in lire 17.000 milioni annui a
decorrere dall'anno 1999. A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Il comma 6 pone a carico del Ministero dei lavori pubblici la verifica annuale dello stato
di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le
finalità e gli indirizzi del Piano nazionale per la sicurezza stradale. I risultati della
verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
Ai sensi della richiamata disposizione e dellarticolo 1 del regolamento di
attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il Governo è tenuto a trasmettere
annualmente entro il 30 giugno al Parlamento una relazione riguardante i diversi profili
sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale. Il
Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso tale relazione in data 6 agosto 1998 (Doc.
CXLIV, n. 1).
Il comma 2 dellarticolo 36, del disegno di legge in esame, autorizza la spesa
di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri
indicati allarticolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale".
Larticolo 2, richiamato, detta disposizioni sulla riforma della tassazione dei
redditi d'impresa individuali e delle società di persone ed il rafforzamento della DIT
Dual Income Tax - (commi 1-4).
L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle
disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e
alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria. I commi 5 e 6 recano
modifiche alle norme di delega in materia di DIT. I commi da 8 a 13, introducono
particolari disposizioni agevolative, di carattere temporaneo, volte ad incentivare gli
investimenti delle imprese, finanziati attraverso l'incremento delle proprie dotazioni
patrimoniali.
Il comma 13, in particolare, richiamato dalla disposizione del disegno di legge in esame,
reca le disposizioni in materia di copertura degli oneri. In particolare, viene stabilito
che dai decreti legislativi di cui al comma 5 (estensione e rafforzamento dell'attuale
meccanismo DIT) e dalle disposizioni di cui al comma 7 (misure relative agli utili
distribuiti da società fruenti di agevolazioni di carattere territoriale) non possono
derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per
il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle finanze.
All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonché agli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi delle
misure sopra enunciate, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001,
oggetto precisamente del comma ora in commento, del disegno di legge in esame, si provvede
con le eventuali maggiori disponibilità risultanti dalla lotta allevasione e, in
particolare, con le maggiori somme autoliquidate a tale titolo rispetto a quelle indicate
nel DPEF o nella sua nota di variazione: a tal fine, le maggiori disponibilità sono
utilizzabili anche per lanno 2000.
Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione nei limiti delle disponibilità
risultanti dalla lotta allevasione e salvo che non si proceda al reperimento delle
risorse in base alle procedure previste dallarticolo 11-ter , comma 7, della legge
n. 468 del 1978. Tale norma, invero, si riferisce a situazioni diverse da quelle
contemplate dallarticolo in esame, e prevede che qualora nel corso dell'attuazione
di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o di entrate
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente
ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con
propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare
maggiori oneri.
Il comma 13 stabilisce, infine, con clausola di chiusura, che in assenza di sufficienti
disponibilità laliquota agevolata di cui al comma 8 è rideterminata nella misura
del 28 per cento.
Non appare chiaro se le diverse modalità di copertura degli oneri, indicate
nellultimo periodo del comma 13 in esame, possano essere considerate anche
concorrenti. In tal caso, la revisione dellaliquota agevolata in una misura
prestabilita appare incongrua.
RITORNA ALLINDICE DELLA FINANZIARIA 2000
13
ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |