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Articolo 15
(Affitti e fitti agevolati)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle predette amministrazioni devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali.
3. Le predette amministrazioni, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1, dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietā pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unitā previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso dei predetti immobili.
6. Per l'esercizio 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.

L’articolo 15 ha per oggetto gli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e persegue le finalitā di:
ridurre i metri quadri degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (comma 1);
ridurre le spese di manutenzione degli immobili in uso (comma 2);
rinegoziare i contratti di fitto, allo scopo di contenerne la relativa spesa (comma 3);
valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietā pubblica ad uso gratuito (comma 4);
introdurre negli stati di previsione della spesa le poste corrispondenti al costo d’uso dei predetti immobili (comma 5);
determinare, per l’esercizio 2000 il "costo d’uso" transitoriamente in lire 10.000 al metro quadro annuo e ridurre gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria per importo corrispondente (comma 6).
Il comma 1 al fine di ridurre i metri quadri degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la definizione di misure per ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell’anno 2000, l’ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Per l’adozione del decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, istituito, per cinque anni, dall’articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare", ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attivitā immobiliare e per attuare i programmi di cessione.
La legge collegata alla manovra finanziaria per il 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" all’articolo 55, comma 9, prevede disposizioni analoghe a quelle ora in esame. SI prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni; inoltre, con una disposizione analoga a quelle contenuta nel comma 3, dell’articolo in esame, dispone che le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i contratti di fitto locali in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.
Ora, il comma 1, in commento, aggancia la nuova disposizione con gli esiti del citato articolo 55, comma 9, della legge 449/1997, prevedendo l’utilizzo delle elaborazioni e delle misure adottate.
Il comma 2 contiene una norma di carattere programmatico che fissa nelle "stesse" aliquote percentuali il risparmio per spese di manutenzione degli immobili in uso alle "predette" amministrazioni. Evidentemente il riferimento č, implicitamente, alle aliquote ed alle amministrazioni di cui al precedente comma 1.
Il comma 3 con una disposizione analoga a quella contenuta nel collegato per il 1998, prima citato a proposito del comma 1, dispone una rinegoziazione dei contratti di fitto di locali attualmente in essere, con lo scopo di contenerne la relativa spesa. Per ottenere tale obiettivo sono previsti piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, con la collaborazione dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui al comma 1.
I commi 4-6 contengono norme attinenti la valutazione del costo d’uso degli immobili che le pubbliche amministrazioni utilizzano a titolo gratuito. Tale utilizzo gratuito discende dal fatto che i beni in questione appartengono al demanio dello stato, oppure sono in ogni modo di proprietā pubblica.
Per procedere alla valutazione le amministrazioni si avvalgono dell'osservatorio dei valori immobiliari del dipartimento del territorio, del Ministero delle finanze, istituito con decreto 23 dicembre 1992. Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze" ha riorganizzato il ministero prevedendo un dipartimento del territorio, nel cui seno, con il citato decreto ministeriale, č stato istituito il predetto osservatorio.
I commi 5 e 6 contengono una disposizione di carattere contabile che istituisce le poste di bilancio corrispondenti al costo d’uso degli immobili, negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni. Tale costo, in attesa della valutazione da effettuarsi ai sensi del comma 4, per l’anno 2000, č fissato in lire 10.000.
La relazione tecnica, allegata al disegno di legge in esame, prevede che i capitoli di spesa relativi alla manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni, saranno contenuti per il 2000 di 30 miliardi, per il 2001 di 81 miliardi e di 132 miliardi per il 2002.

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13 ottobre1998
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