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Articolo 6
(Patrimonio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle Poste S.p.A.)
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio delle Ferrovie dello
Stato S.p.A., non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole ", avvenute in base a specifiche disposizioni di legge,"
sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli Uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli
Uffici tavolari e gli Uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali
accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di
voltura, redatte dalla Società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi
per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della
medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali
catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole da "le modalità di trascrizione" a
"nonché".
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole "di ciascuna provincia", sono inserite le
seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono
essere venduti nella loro globalità.";
b) al comma 7, dopo le parole "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti:
"ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere
alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della
locazione.";
c) al comma 9, dopo le parole "Hanno titolo di priorità", sono inserite le
seguenti: "a parità di prezzo". Al medesimo comma 9 è aggiunto in fine il
seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di
cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino
liberi.".
3. I compensi dovuti per i servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti mediante addebito in conto corrente
postale intestato all'ente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente
alla consegna della corrispondenza all'agenzia postale.
4. Le cassette postali predisposte dal gestore postale universale sono esenti da ogni
onere per occupazione di suolo pubblico.
Il comma 1 del disegno di legge in esame indica il contenuto dei successivi
commi 2-4, cioè linterpretazione, lintegrazione e la modifica
dellarticolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo". In pratica i commi oggetto di
modifica sono solo il 2 ed il 3, inoltre è aggiunto un nuovo comma 2-bis.
Larticolo 43 della legge 448/1998 reca disposizioni con effetti sulla situazione
finanziaria, contabile e patrimoniale della Ferrovie dello Stato S.p.A. Tali norme
sinseriscono nellambito del processo di liberalizzazione in atto nel settore,
che avrà come effetto la prossima separazione contabile fra la gestione della rete e
lesercizio dei servizi di trasporto e, in un momento successivo, la separazione
societaria fra le varie attività.
I commi 2 e 3, dellarticolo 43, della legge 448/1998 concernono
lindividuazione del patrimonio immobiliare della società FS S.p.A.. Su questo si
sono manifestati orientamenti discordi tra il Consiglio di Stato secondo il
quale la legge n. 210/1985 (di trasformazione dellazienda autonoma in ente pubblico
FS) avrebbe disposto "la trasformazione automatica del regime demaniale di una serie
di beni di pertinenza della cessata azienda autonoma in quello di proprietà
dellente pubblico FS" , il Ministero delle finanze che ha
sospeso la trascrizione e la voltura catastale in favore di FS S.p.A. di immobili siti in
aree portuali , e la Corte dei Conti secondo la quale la normativa
vigente non consente di sostenere la tesi della trasformazione del demanio ferroviario in
bene privato della FS S.p.A.
Allo scopo di definire la fattispecie, il comma 2, dellarticolo 43, della legge
448/1998, stabilisce che i beni immobili iscritti nel bilancio della società al 31
dicembre 1997 (sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato), come
certificato da apposita società di revisione e approvato dallassemblea dei soci, si
intendono di proprietà della FS S.p.A. stessa.
Un inciso, del citato comma 2, si riferisce alle modalità di provenienza dei beni e cioè
al fatto che essi siano stati acquisiti, ovvero attribuiti o devoluti alla società
Ferrovie dello Stato S.p.A. "in base a specifiche disposizioni di legge".
Questo inciso è soppresso dal comma 2 dellarticolo 6, del disegno di legge
in esame. In tal modo la totalità degli immobili iscritti nel bilancio della società al
31 dicembre 1997, devono ritenersi pervenuti alla società a titolo di trasferimento di
proprietà.
Il comma 3 aggiunge un nuovo comma 2-bis, allarticolo 43, della legge
448/1998. La nuova disposizione contiene norme sulle modalità di presentazione delle
domande di trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni e una
norma di carattere fiscale. Il primo periodo del comma in esame - oltre a specificare che
sarà cura della società Ferrovie dello Stato S.p.A. presentare le domande agli
uffici del territorio, alle conservatorie dei registri immobiliari agli uffici tavolari ed
agli uffici tecnici erariali - specifica che queste domande dovranno essere corredate da
estratto notarile autentico del libro inventari della società.
Il secondo periodo del nuovo comma 2-bis contiene norme fiscali agevolative, stabilendo
lesenzione dai tributi speciali catastali ed il pagamento in misura fissa delle
imposte e/o tasse dovute per le operazioni di trascrizione, intavolazione e voltura dei
beni.
Connessa allintroduzione del nuovo comma 2-bis è la disposizione recata dal comma
4, del disegno di legge in esame. Riferendosi al comma 3, dellarticolo 43, della
legge 448/1998, vengono espunte alcune parole, perché la materia è ora trattata dal
citato nuovo comma 2-bis. Infatti, il comma 3 dellarticolo 43, della legge 448/1998,
prevede attualmente che le modalità di trascrizione e volturazione dei beni verranno
definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e
dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ora
tali modalità sono stabilite dal nuovo comma 2-bis e di conseguenza la previsione del
citato decreto è soppressa.
Il comma 5 reca modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in
materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". La legge
560/1993, che consta di un unico articolo, detta nuove norme per la vendita degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, nonché per la vendita delle unità immobiliari
comprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica e del patrimonio abitativo
di alcuni enti pubblici.
Sono definiti alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o
recuperati - a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o
di altri enti pubblici territoriali ovvero con i contributi di cui alla legge n. 60/63
(contributi ex Gescal) - dallo Stato, da enti pubblici territoriali nonché dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi, comunque denominati o modificati
con legge regionale.
La disciplina sulla vendita degli alloggi si applica altresì alle seguenti categorie di
alloggi:
- alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
alloggi trasferiti alla predetta Amministrazione dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, ai sensi della legge n. 58/1992, recante la riforma del settore delle
telecomunicazioni;
- alloggi, non di servizio, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, costruiti o
acquistati prima della trasformazione dell'ente in società per azioni ;
- alloggi acquisiti dagli enti regionali di sviluppo agricolo, di cui alla legge n.
841/1970, recante norme per l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e
l'assegnazione dei terreni ai contadini ;
- alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali
disciolti.
Sono, infine, sottoposte ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non
abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.
La legge esclude invece espressamente dal proprio campo di applicazione:
gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con
particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;
gli alloggi realizzati con mutui agevolati destinati ai programmi di edilizia
residenziale, concessi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 457/1978;
gli alloggi soggetti ai vincoli di cui alla legge n. 1089/39 e successive
modificazioni, relativa alla tutela delle cose di interesse artistico e storico;
gli immobili degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia
residenziale pubblica.
Venendo allesame del comma 5, del disegno di legge in esame, esso riguarda gli
alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e alloggi
trasferiti alla predetta Amministrazione dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
ai sensi della legge n. 58/1992, recante la riforma del settore delle telecomunicazioni.
La prima novella riguarda il comma 4, dellarticolo 1, della legge 560/1993 che
limita al 75 per cento la misura massima di alloggi vendibili nel territorio di ciascuna
provincia, mediante piani di vendita elaborati dalle regioni, su proposta degli enti
proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari. La modifica apportata dal comma 5, del
disegno di legge in esame, stabilisce che gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e gli alloggi trasferiti alla predetta
Amministrazione dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono essere venduti
nella loro globalità; sembra quindi che il limite del 75 per cento non opera per questi
alloggi.
Si rileva, che la legge 443/1998, prima citata, allarticolo 43, comma 6, contiene
una disposizione analoga a quella esaminata, relativamente agli alloggi non di servizio
della società Ferrovie dello Stato S.p.A. autorizzando lintegrazione dei
piani di vendita regionali già approvati, così da poter alienare il 100 per cento del
suddetto patrimonio abitativo.
La seconda modifica apportata, dal comma 5, del disegno di legge in esame, alla legge
560/1993 è riferita al comma 7. Tale disposizione, collegandosi al precedente comma 6 -
il quale stabilisce che hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma gli
assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di
locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle
spese all'atto della presentazione della domanda dacquisto dispone che gli
assegnatari in questione, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite
fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se
ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio
condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può
essere alienato a terzi. Ora la novella apportata dal disegno di legge in esame, esime
dallambito di applicabilità del citato comma 7, gli alloggi di proprietà
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e alloggi trasferiti alla
predetta Amministrazione dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Quindi tali
alloggi potranno essere alienati a terzi a condizione che, stabilisce la novella in esame,
che allassegnatario sia garantita la prosecuzione della locazione.
La terza novella è relativa al comma 9, dellarticolo 1, della legge 560/1993. Tale
disposizione stabilisce che i soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 7 (reddito inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della
decadenza dal diritto all'assegnazione) possono presentare domanda di acquisto
dell'alloggio, in sede di prima applicazione della legge, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente
gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini,
gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti
dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le
società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli
alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. La
priorità in questione, è stabilito dalla novella in commento, opera "a parità di
prezzo" rispetto agli altri potenziali acquirenti.
Lultima novella integra il disposto del comma 9, dellarticolo 1, della legge
560/1993, assimilando gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e gli alloggi trasferiti alla predetta Amministrazione dall'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, che risultino liberi, cioè non occupati, a quelli
disciplinati dal medesimo comma 9 che è stato prima illustrato.
Il comma 6 disciplina il pagamento degli importi di una serie di servizi di
corrispondenza e telegrafici resi dalle Poste S.p.A. ad amministrazioni statali,
stabilendo che essi sono corrisposti mediante addebito in conto corrente postale intestato
allente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente alla consegna
delle corrispondenza allagenzia postale.
La legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica", allarticolo 2, comma 17, ha modificato la modalità di computo di
quanto dovuto, alle Poste S.p.A., per lespletamento dei servizi in questione,
disponendo, a decorrere dal 1° aprile 1997, che siano corrisposti, mediante utilizzo di
conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni interessate
le cui dotazioni di bilancio sono state a questo scopo integrate.
Il comma 7 esenta le cassette postali predisposte dal gestore postale universale,
dal pagamento di ogni tributo per occupazione di suolo pubblico. Il decreto legislativo 22
luglio 1999, n.261 "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento
della qualità del servizio", allarticolo 33, comma 2, stabilisce che, in sede
di prima attuazione, il servizio postale universale e' affidato alla società p.a. Poste
Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in
vigore del decreto, da determinarsi dallautorità' di regolamentazione,
compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria. Lautorità
di regolamentazione (articolo 2 del decreto legislativo) è il Ministero delle
comunicazioni.
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali", allarticolo 51 (Imposte e tasse abolite)
comma 2, prevedeva labolizione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche. Successivamente tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 31, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo".
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