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Articolo 6
(Patrimonio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle Poste S.p.A.)

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio delle Ferrovie dello Stato S.p.A., non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole ", avvenute in base a specifiche disposizioni di legge," sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli Uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli Uffici tavolari e gli Uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla Società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole da "le modalità di trascrizione" a "nonché".
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità.";
b) al comma 7, dopo le parole "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione.";
c) al comma 9, dopo le parole "Hanno titolo di priorità", sono inserite le seguenti: "a parità di prezzo". Al medesimo comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi.".
3. I compensi dovuti per i servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti mediante addebito in conto corrente postale intestato all'ente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente alla consegna della corrispondenza all'agenzia postale.
4. Le cassette postali predisposte dal gestore postale universale sono esenti da ogni onere per occupazione di suolo pubblico.

Il comma 1 del disegno di legge in esame indica il contenuto dei successivi commi 2-4, cioè l’interpretazione, l’integrazione e la modifica dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo". In pratica i commi oggetto di modifica sono solo il 2 ed il 3, inoltre è aggiunto un nuovo comma 2-bis.
L’articolo 43 della legge 448/1998 reca disposizioni con effetti sulla situazione finanziaria, contabile e patrimoniale della Ferrovie dello Stato S.p.A. Tali norme s’inseriscono nell’ambito del processo di liberalizzazione in atto nel settore, che avrà come effetto la prossima separazione contabile fra la gestione della rete e l’esercizio dei servizi di trasporto e, in un momento successivo, la separazione societaria fra le varie attività.
I commi 2 e 3, dell’articolo 43, della legge 448/1998 concernono l’individuazione del patrimonio immobiliare della società FS S.p.A.. Su questo si sono manifestati orientamenti discordi tra il Consiglio di Stato – secondo il quale la legge n. 210/1985 (di trasformazione dell’azienda autonoma in ente pubblico FS) avrebbe disposto "la trasformazione automatica del regime demaniale di una serie di beni di pertinenza della cessata azienda autonoma in quello di proprietà dell’ente pubblico FS" –, il Ministero delle finanze – che ha sospeso la trascrizione e la voltura catastale in favore di FS S.p.A. di immobili siti in aree portuali –, e la Corte dei Conti – secondo la quale la normativa vigente non consente di sostenere la tesi della trasformazione del demanio ferroviario in bene privato della FS S.p.A.
Allo scopo di definire la fattispecie, il comma 2, dell’articolo 43, della legge 448/1998, stabilisce che i beni immobili iscritti nel bilancio della società al 31 dicembre 1997 (sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato), come certificato da apposita società di revisione e approvato dall’assemblea dei soci, si intendono di proprietà della FS S.p.A. stessa.
Un inciso, del citato comma 2, si riferisce alle modalità di provenienza dei beni e cioè al fatto che essi siano stati acquisiti, ovvero attribuiti o devoluti alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. "in base a specifiche disposizioni di legge". Questo inciso è soppresso dal comma 2 dell’articolo 6, del disegno di legge in esame. In tal modo la totalità degli immobili iscritti nel bilancio della società al 31 dicembre 1997, devono ritenersi pervenuti alla società a titolo di trasferimento di proprietà.
Il comma 3 aggiunge un nuovo comma 2-bis, all’articolo 43, della legge 448/1998. La nuova disposizione contiene norme sulle modalità di presentazione delle domande di trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni e una norma di carattere fiscale. Il primo periodo del comma in esame - oltre a specificare che sarà cura della società Ferrovie dello Stato S.p.A. presentare le domande agli uffici del territorio, alle conservatorie dei registri immobiliari agli uffici tavolari ed agli uffici tecnici erariali - specifica che queste domande dovranno essere corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della società.
Il secondo periodo del nuovo comma 2-bis contiene norme fiscali agevolative, stabilendo l’esenzione dai tributi speciali catastali ed il pagamento in misura fissa delle imposte e/o tasse dovute per le operazioni di trascrizione, intavolazione e voltura dei beni.
Connessa all’introduzione del nuovo comma 2-bis è la disposizione recata dal comma 4, del disegno di legge in esame. Riferendosi al comma 3, dell’articolo 43, della legge 448/1998, vengono espunte alcune parole, perché la materia è ora trattata dal citato nuovo comma 2-bis. Infatti, il comma 3 dell’articolo 43, della legge 448/1998, prevede attualmente che le modalità di trascrizione e volturazione dei beni verranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ora tali modalità sono stabilite dal nuovo comma 2-bis e di conseguenza la previsione del citato decreto è soppressa.
Il comma 5 reca modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". La legge 560/1993, che consta di un unico articolo, detta nuove norme per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per la vendita delle unità immobiliari comprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica e del patrimonio abitativo di alcuni enti pubblici.
Sono definiti alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o recuperati - a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di altri enti pubblici territoriali ovvero con i contributi di cui alla legge n. 60/63 (contributi ex Gescal) - dallo Stato, da enti pubblici territoriali nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi, comunque denominati o modificati con legge regionale.
La disciplina sulla vendita degli alloggi si applica altresì alle seguenti categorie di alloggi:
- alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e alloggi trasferiti alla predetta Amministrazione dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della legge n. 58/1992, recante la riforma del settore delle telecomunicazioni;
- alloggi, non di servizio, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, costruiti o acquistati prima della trasformazione dell'ente in società per azioni ;
- alloggi acquisiti dagli enti regionali di sviluppo agricolo, di cui alla legge n. 841/1970, recante norme per l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini ;
- alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
Sono, infine, sottoposte ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.
La legge esclude invece espressamente dal proprio campo di applicazione:
­ gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;
­ gli alloggi realizzati con mutui agevolati destinati ai programmi di edilizia residenziale, concessi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 457/1978;
­ gli alloggi soggetti ai vincoli di cui alla legge n. 1089/39 e successive modificazioni, relativa alla tutela delle cose di interesse artistico e storico;
­ gli immobili degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica.
Venendo all’esame del comma 5, del disegno di legge in esame, esso riguarda gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e alloggi trasferiti alla predetta Amministrazione dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della legge n. 58/1992, recante la riforma del settore delle telecomunicazioni.
La prima novella riguarda il comma 4, dell’articolo 1, della legge 560/1993 che limita al 75 per cento la misura massima di alloggi vendibili nel territorio di ciascuna provincia, mediante piani di vendita elaborati dalle regioni, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari. La modifica apportata dal comma 5, del disegno di legge in esame, stabilisce che gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli alloggi trasferiti alla predetta Amministrazione dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono essere venduti nella loro globalità; sembra quindi che il limite del 75 per cento non opera per questi alloggi.
Si rileva, che la legge 443/1998, prima citata, all’articolo 43, comma 6, contiene una disposizione analoga a quella esaminata, relativamente agli alloggi non di servizio della società Ferrovie dello Stato S.p.A. autorizzando l’integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, così da poter alienare il 100 per cento del suddetto patrimonio abitativo.
La seconda modifica apportata, dal comma 5, del disegno di legge in esame, alla legge 560/1993 è riferita al comma 7. Tale disposizione, collegandosi al precedente comma 6 - il quale stabilisce che hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda d’acquisto – dispone che gli assegnatari in questione, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi. Ora la novella apportata dal disegno di legge in esame, esime dall’ambito di applicabilità del citato comma 7, gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e alloggi trasferiti alla predetta Amministrazione dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Quindi tali alloggi potranno essere alienati a terzi a condizione che, stabilisce la novella in esame, che all’assegnatario sia garantita la prosecuzione della locazione.
La terza novella è relativa al comma 9, dell’articolo 1, della legge 560/1993. Tale disposizione stabilisce che i soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 (reddito inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione) possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. La priorità in questione, è stabilito dalla novella in commento, opera "a parità di prezzo" rispetto agli altri potenziali acquirenti.
L’ultima novella integra il disposto del comma 9, dell’articolo 1, della legge 560/1993, assimilando gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli alloggi trasferiti alla predetta Amministrazione dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che risultino liberi, cioè non occupati, a quelli disciplinati dal medesimo comma 9 che è stato prima illustrato.
Il comma 6 disciplina il pagamento degli importi di una serie di servizi di corrispondenza e telegrafici resi dalle Poste S.p.A. ad amministrazioni statali, stabilendo che essi sono corrisposti mediante addebito in conto corrente postale intestato all’ente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente alla consegna delle corrispondenza all’agenzia postale.
La legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", all’articolo 2, comma 17, ha modificato la modalità di computo di quanto dovuto, alle Poste S.p.A., per l’espletamento dei servizi in questione, disponendo, a decorrere dal 1° aprile 1997, che siano corrisposti, mediante utilizzo di conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni interessate le cui dotazioni di bilancio sono state a questo scopo integrate.
Il comma 7 esenta le cassette postali predisposte dal gestore postale universale, dal pagamento di ogni tributo per occupazione di suolo pubblico. Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio", all’articolo 33, comma 2, stabilisce che, in sede di prima attuazione, il servizio postale universale e' affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto, da determinarsi dall’autorità' di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria. L’autorità di regolamentazione (articolo 2 del decreto legislativo) è il Ministero delle comunicazioni.
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", all’articolo 51 (Imposte e tasse abolite) comma 2, prevedeva l’abolizione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

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13 ottobre1998
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