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Articolo 1, comma 3
(Destinazione del maggior gettito derivante da nuove o maggiori entrate)

3. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da  finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

Il comma 3 dell'articolo 1, riprendendo la norma contenuta in precedenti leggi finanziarie, riserva la totalità delle nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente che dovessero verificarsi nel corso degli esercizi 2000, 2001 e 2002 alla riduzione del saldo netto da finanziare, escludendone quindi l'uso a fini di copertura di nuove o maggiori spese, salvo nel caso di spese derivanti da calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o da emergenze economiche.
La norma sulla destinazione del maggior gettito derivante da nuove o maggiori entrate fu introdotta dall'art. 1, comma 6 della legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria per il 1985) per iniziativa del Governo, allo scopo di vietare l'utilizzo di incrementi di entrate, conseguenti a provvedimenti legislativi approvati in corso di esercizio, per il finanziamento di iniziative di maggiore spesa o di minore entrata. Le disponibilità così reperite avrebbero dovuto essere destinate al miglioramento del saldo netto da finanziare.
Successivamente la norma è stata riprodotta, con talune modifiche, nella legge finanziaria 1986 (legge n. 41/1986, art. 1, comma 49) ed in quella per il 1987 (legge n. 910/1986, art. 1, comma 4).
La legge n. 362/1988, di modifica della legge n. 468/1978, nel nuovo articolo 11-ter, comma 1, lettera d), ha confermato la possibilità di utilizzare a fini di copertura nuove o maggiori entrate derivanti da modifiche legislative (secondo lo schema già introdotto con l'art. 2 della legge finanziaria per il 1988) di spese correnti con entrate in conto capitale.
La stessa legge n. 362, peraltro, nel nuovo testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (comma 4), stabilisce che spetta annualmente alla legge finanziaria determinare quale quota delle nuove e maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non possa essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese, ma debba essere acquisita a bilancio.
Il disegno di legge finanziaria per il 1988 originariamente presentato dal Governo stabiliva che il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989-1991 per effetto di nuove o maggiori entrate fosse interamente destinato a ridurre il saldo da finanziare. Con emendamento accolto dal Parlamento si stabilì invece che almeno il 75% del maggior gettito dovesse essere riservato alla riduzione del disavanzo: di conseguenza, una quota pari o inferiore al 25% delle eventuali nuove o maggiori entrate poteva essere utilizzata per coprire nuovi o maggiori spese.
Il comma 1 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 1990 riconfermava il criterio che una quota non inferiore al 75% delle nuove o maggiori entrate doveva essere destinata alla riduzione del saldo netto da finanziare. In pratica, comunque, il maggior gettito connesso ad un miglioramento, a legislazione vigente, delle previsioni di entrata non avrebbe potuto essere utilizzato in corso d'anno per finalità di copertura di nuove spese, ma solo per concorrere a coprire, in sede di assestamento, la fisiologica evoluzione della spesa a legislazione vigente.
La legge finanziaria per il 199l (al comma 1 dell'art. 2) destinava per la prima volta la totalità delle nuove o maggiori entrate derivanti da provvedimenti legislativi approvati nel corso degli esercizi 1991, 1992 e 1993 alla riduzione del saldo netto da finanziare, escludendone quindi l'uso a fini di copertura di nuove o maggiori spese, salvo nel caso di spese derivanti da calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o da emergenze economiche.
Successivamente, le leggi finanziarie per gli anni 1992-1999 hanno riconfermato per i rispettivi trienni di riferimento la norma illustrata, contenuta nelle leggi finanziarie precedenti.
La legge finanziaria 2000 conferma anch'essa tali disposizioni. Rimane pertanto esclusa la possibilità di assicurare con eventuali maggiori entrate la copertura di nuove o maggiori spese, ad eccezione dei casi espressamente previsti.

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13 ottobre1998
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