i-p216

Articolo 40, commi 2 e 3
(Norme finali)

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Nella legge finanziaria è inserita tradizionalmente la clausola di "compatibilità" con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Le disposizioni della legge finanziaria non modificano infatti il quadro delle competenze definite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti. L’esplicitazione di questo principio - che discende peraltro dall’ordinario rapporto tra le due fonti - è stata introdotta per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sulla effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere preventivamente una pronuncia interpretativa della Corte costituzionale. La clausola di compatibilità consente di ricorrere - eventualmente per conflitto di attribuzione - direttamente avverso l’atto emanato in attuazione della legge finanziaria; quando regione o provincia autonoma lo ritengano invasivo ed il Governo invece "compatibile".
Per converso, le disposizioni della legge finanziaria esplicano la loro piena efficacia anche nei confronti di regioni a statuto speciale e province autonome quando non incontrano limiti statutari e quando pongano principi generali, o di materia, che obbligano anche le competenze primarie, o concorrenti, di quegli enti. Trovano infine applicazione le disposizioni di dettaglio laddove esse intervengono in assenza di una normativa propria della regione sulla materia (comma 2).
Il comma 3 dell’articolo 40 indica la decorrenza della vigenza delle disposizioni dal 1° gennaio 2000.

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9 ottobre1998
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Tino Bedin