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Articolo 40, comma 1
(Copertura della legge finanziaria)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

L'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, nel testo sostituito dall’art. 5 della legge n. 362 del 1988, ha disposto l'obbligo di copertura della legge finanziaria.
In particolare, il comma 5 dell’articolo 11, prevede per la determinazione di una corretta copertura finanziaria due regole.
In primo luogo, si stabilisce che la legge finanziaria può disporre nuove o maggiori spese correnti ovvero riduzione di entrate correnti nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra tributarie e contributive, e delle riduzioni di spesa corrente. La copertura degli oneri correnti recati dalla legge finanziaria pertanto potrà avvenire sia mediante nuove determinazioni legislative di entrata o di riduzione di spesa corrente sia attraverso l'utilizzo delle maggiori entrate risultanti dal raffronto fra le previsioni del bilancio a legislazione vigente, presentato entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, e quelle delle previsioni assestate del bilancio relativo all'esercizio precedente.
Peraltro il miglioramento delle previsioni a legislazione vigente, secondo l'interpretazione affermatasi, è utilizzabile unicamente per la parte non assorbita dall'andamento delle previsioni di spesa corrente a legislazione vigente. Pertanto la legge finanziaria può determinare oneri correnti (derivanti anche dagli accantonamenti nel fondo speciale di parte corrente) entro i limiti: 1) delle nuove disponibilità finanziarie derivanti dalle norme della stessa legge finanziaria; 2) del miglioramento del risparmio pubblico (saldo fra entrate correnti e spese correnti), risultante dal bilancio a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate dell'esercizio in corso.
In concreto si possono presentare due situazioni:
se non si verifica un miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente la legge finanziaria deve "autocoprirsi" (deve cioè avere effetti nulli o positivi sul risparmio pubblico);
se si verifica un miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, gli effetti della legge finanziaria non potranno in nessun caso determinare un peggioramento rispetto al valore del risparmio pubblico quale emerge dall'assestamento dell'anno che precede il nuovo triennio di riferimento.
In realtà, negli ultimi anni, la utilizzazione a fini di copertura di tale eventuale margine di miglioramento del risparmio pubblico, in sede di applicazione concreta, è stata ritenuta non opportuna. Peraltro, in passato la concreta configurazione degli effetti delle manovre di bilancio ha reso inutile, con riferimento al primo anno, l’utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente come mezzo di copertura degli oneri correnti; per gli anni successivi al primo si è invece ritenuto non opportuna tale utilizzazione in ragione della ridotta rappresentatività del bilancio pluriennale. Nel complesso non è tuttavia emersa una nuova interpretazione che escludesse la possibilità di utilizzare tale margine, in particolare con riferimento al primo anno del bilancio pluriennale.
In questo senso, la copertura degli oneri di natura corrente recati dal disegno di legge finanziaria per il 2000 in esame si caratterizza per un elemento di novità, rappresentato dalla utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi compresi nel triennio 2000-2002 rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso.
La Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 (presentata dal Governo unitamente al ddl di bilancio a legislazione vigente 2000-2002 ed al ddl finanziaria 2000) espone, sulla base dell'andamento delle entrate a legislazione vigente registrato nel corso dell'anno e non prevedibile al momento della presentazione del DPEF di giugno, un consistente aumento dell'avanzo primario a legislazione vigente per il complesso delle P.A., che si riflette, in termini di bilancio dello Stato, nel miglioramento del risparmio pubblico previsto per ciascuno degli anni 2000-2002 rispetto alle previsioni assestate per il 1999.
A fronte, infatti, di un risparmio pubblico negativo pari a circa lire 2.000 miliardi (al netto delle regolazioni contabili e debitorie), risultante dalle previsioni assestate relative all’esercizio finanziario 1999, per il 2000 la citata Nota di aggiornamento prevede un risparmio pubblico (in termini omogenei) di segno positivo, pari a 9.400 miliardi di lire. Rispetto alle previsioni assestate per il 1999, si evidenzia dunque un miglioramento del risparmio pubblico, pari a circa 11.400 miliardi di lire. Per quanto concerne poi gli anni successivi al 2000, l'andamento previsto del risparmio pubblico comporta un ulteriore miglioramento, passando a 22.200 miliardi nel 2001 e a 41.700 miliardi nel 2002 per i valori programmatici e a 72.226 miliardi e 102.116 miliardi per i valori a legislazione vigente.
L'articolo 40, comma 1, della legge finanziaria per il 2000, come già le leggi finanziarie precedenti, fa rinvio, per la copertura delle nuove o maggiori spese correnti, delle riduzioni di entrate e delle nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente al prospetto di copertura allegato in cui sono illustrati gli effetti finanziari delle disposizioni della legge finanziaria.
Il prospetto di copertura, allegato all’articolo 40 comma 1 della legge finanziaria reca le seguenti quantificazioni.
I maggiori oneri di natura corrente risultano pari a 14.387 miliardi per il 2000, 16.942 miliardi per il 2001 e a 19.230 miliardi per il 2002. Le nuove o maggiori entrate ammontano a 257 miliardi per il 2000, 627 miliardi per il 2001 e a 1.213 miliardi per il 2002; le riduzioni di spese correnti sono pari a 6.940 miliardi per il 2000, 8.666 miliardi per il 2001 e a 7.334 miliardi per il 2002. La quota del miglioramento del risparmio pubblico utilizzata a fini di copertura degli oneri di natura corrente è pari a 7.190 miliardi per il 2000, 7.649 miliardi per il 2001 e 10.682 miliardi per il 2002.

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9 ottobre1998
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