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Articolo 34
(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità)
1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è aggiunto il seguente comma:
"Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti
mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati
finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere
transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla
movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti
finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli
oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a
operazioni di prestito sul mercato interbancario".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare
interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica
amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al
Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.
Il comma 1 dellarticolo 34 integra con un ulteriore comma larticolo 8
della legge 22 dicembre 1984, n. 886, attribuendo al Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica la facoltà, anche in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato, di emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati internazionali,
che non modificano, per la loro temporaneità, la consistenza dei relativi prestiti e
danno luogo alla movimentazione di un apposito conto dalla gestione di Tesoreria.
In particolare, viene prevista l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria
che registri le entrate e le uscite delle operazioni previste dal presente articolo e
l'imputazione al bilancio dei relativi differenziali, e cioè imputazione all'entrata del
bilancio dello Stato ovvero agli oneri del debito fluttuante, secondo modalità che
saranno stabilite con decreto ministeriale.
Analogamente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a procedere ad operazioni di prestito sul mercato interbancario.
Con la norma si intende migliorare la gestione di liquidità da parte del Ministero del
Tesoro, elevando, in particolare, lefficienza del mercato secondario dei titoli di
Stato. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l'ampliamento di una serie di
strumenti per poter operare direttamente sul mercato del pronti contro termine, investire
parte della liquidità in titoli alternativi ai BoT fino a concedere prestiti sul mercato
interbancario.
Attualmente, per risolvere un problema temporaneo di scarsa liquidità, per alcune
particolari emissioni, sul mercato secondario dei titoli di Stato, il Tesoro può
intervenire con operazioni tendenti ad aumentare il flottante in circolazione, ma di
carattere definitivo.
La norma in esame introduce, invece, modalità di intervento flessibili, affidate a
strumenti temporanei, come le operazioni di pronti contro termine (vendita a pronti e
riacquisto a termine a una data futura prestabilita).
La norma in esame, inoltre, consente al Tesoro una gestione più efficiente della
liquidità tenuta sul conto disponibilità presso la Banca dItalia, attraverso, ad
esempio, operazioni prestito sul mercato interbancario.
Le misure contenute nel comma 1 dell'articolo in esame dovrebbero comportare, nelle
valutazioni del Governo, un risparmio di spesa per interessi di circa 200 miliardi annui.
Il comma 2 dello stesso articolo 34 prevede che il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possa autorizzare interventi di gestione delle
disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la
redditività, affidando il coordinamento di tali interventi al Dipartimento del tesoro
dello stesso Ministero anche in relazione alle valutazioni di compatibilità finanziaria.
La relazione tecnica del Governo stima in circa 1.000 miliardi annui i maggiori interessi
attivi percepibili, a decorrere dall'anno 2000, dagli enti della pubblica amministrazione.
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ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
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