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Articolo 33
(Rimborso dei buoni postali)

1. Dopo l'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto il seguente articolo: "178-bis. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal Capo VI, Titolo I, Libro III, del presente decreto, e la sostituzione integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro."

L’articolo 33 in esame integra le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973 (Codice postale), dando facoltà al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di definire, con proprio decreto e su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, nei confronti dei sottoscrittori che ne facciano richiesta, mediante la sostituzione integrale o parziale della quota capitale inizialmente sottoscritta con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro.
La procedura di rimborso anticipato in esame viene ad integrare quelle ordinarie previste nel Capo VI del Titolo I del Libro III del Codice postale, ed in particolare le disposizioni in materia di rimborsi di cui all’articolo 178 del D.P.R. n. 156 del 1973.
Tale ultima norma prevede che i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione. Tuttavia, per alcune serie o per alcune scadenze sono previste penalizzazioni in termini di tasso di rendimento riconosciuto alla scadenza naturale
L'articolo 33 in esame prevede invece la possibilità, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, di ottenere il rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, attraverso la sostituzione integrale o parziale della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con la sottoscrizione di nuovi titoli denominati in euro.
Come precisa la relazione tecnica del Governo, l'incentivo per il risparmiatore ad uscire anticipatamente dall'investimento è costituito dal fatto che gli viene offerta la possibilità di smobilizzare un investimento vantaggioso che però si avvia a scadenza, con un investimento meno redditizio ma di più lunga durata.
Per i conti pubblici, la sostituzione di titoli a rendimenti elevati con titoli a rendimenti più bassi, seppure maggiori di quelli ordinariamente offerti dal mercato, dovrebbe comportare una diminuzione dell'onere per interessi che viene stimato in circa 600 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

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9 ottobre1998
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