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Articolo 32
(Mutui con oneri a carico dello Stato)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

Il comma 1 dell'articolo 32 in esame autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a rinegoziare entro il 31 marzo 2000, in favore di tutti i soggetti interessati, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni risultino disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'operazione di rinegoziazione, come avverte la relazione che accompagna il provvedimento in esame, dovrebbe riguardare un capitale residuo pari a complessivi 47.020 miliardi di lire, da cui potrebbero derivare risparmi di spesa per interessi stimabili in circa 700 miliardi di lire per il 2000, 600 miliardi nel 2001 e 500 miliardi nel 2002 .
La relazione tecnica evidenzia che i mutui contratti da enti pubblici e con ripiano a carico dello Stato derivano in misura preponderante dalle leggi di ripiano dei disavanzi della spesa sanitaria delle regioni per gli esercizi finanziari dal 1987 al 1991 (D.L. n. 382 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 1990, D.L. n. 262 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 334 del 1990, e legge n. 290 del 1990)
Altri mutui riguardano:
- gli interventi per le opere di ammodernamento delle strutture sanitarie, disposti dalla legge n. 67 del 1988;
- misure urgenti di finanza pubblica per il 1988, ai sensi del D.L. n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988;
- le misure a favore dei lavoratori delle compagnie portuali, previste dal D.L. n. 6 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 1990;
- il finanziamento del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, previsto dalla legge n. 97 del 1991;
- gli interventi per calamità naturali, di cui alla legge n. 32 del 1992;
- gli interventi per la salvaguardia di Venezia, previsti dalla legge n. 139 del 1992;
- gli interventi per le aree depresse, disposti ai sensi della legge n. 488 del 1992, della legge n. 85 del 1995 e della legge n. 641 del 1996;
- gli interventi per il Belice, di cui alla legge n. 505 del 1992;
- le misure a favore della Gepi, previste dalla legge n. 237 del 1993;
- i finanziamenti alla Difesa, disposti dalle leggi n. 644 del 1994 e n. 110 del 1996;
- gli interventi per l'alluvione del Piemonte, di cui alla legge n. 35 del 1995;
- la ricapitalizzazione del gruppo Finmare, ai sensi della legge n. 204 del 1995;
- gli interventi per il Giubileo del 2000, disposti dal D.L. n. 551 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 651 del 1996;
- gli interventi per il finanziamento dei disavanzi delle aziende sanitarie locali al 31 dicembre 1994, ai sensi della legge n. 21 del 1997.
Il comma 2 dell'articolo 32 in esame stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

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9 ottobre1998
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