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Articolo 30
(Fondo per il clero)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il
clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento
del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge. n. 903 del 1973.
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni
dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per
ogni diciotto mesi a decorrere dal 1º gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con
la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di
contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti
anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973,
n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.
3. Dal 1º gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema
tecnico-finanziario a ripartizione.
4. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole
"pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del
5,50 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "pari a quello fissato
dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie."
Il presente articolo riguarda il Fondo INPS di previdenza per il clero secolare
e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui alla
L. 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.
Il comma 1 dispone un aumento nella misura di lire 800.000 annue, a decorrere dal
1° gennaio 2000, del contributo a carico degli iscritti al Fondo (si ricorda che esso,
per il 1999, è pari a lire 1.588.800 annue; in tale regime non esiste contribuzione a
carico del datore).
Resta ferma l'applicazione del normale meccanismo di adeguamento, di cui all'art. 20 della
L. n. 903 del 1973. Quest'ultimo prevede che con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo sia elevato
nella stessa misura percentuale di incremento, a titolo di perequazione automatica, delle
pensioni del Fondo.
Il comma 2 incrementa in ragione di 1 anno per ogni 18 mesi, a decorrere dal 1°
gennaio 2000:
- da 65 a 68 anni il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- da 10 a 20 anni il minimo contributivo per il medesimo trattamento.
Si ricorda che nel regime in esame non esiste la pensione di anzianità.
Il medesimo comma 2 specifica che sono corrispondentemente adeguati i requisiti ai
quali gli artt. 15 e 16 della L. n. 903 subordinano le maggiorazioni del trattamento.
In particolare, l'art. 15 prevede che l'importo annuo base della pensione di vecchiaia -
pari a lire 9.224.150 nel 1999 - sia incrementato di una quota (pari a lire 105.885 nel
1999) per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo.
L'art. 16 dispone un incremento - di importo identico a quello summenzionato - della
misura base della pensione di vecchiaia per ogni anno di contribuzione successiva al
conseguimento del requisito anagrafico.
Il comma 3 prevede che dal 1° gennaio 2000 il Fondo sia ordinato secondo il
sistema tecnico-finanziario a ripartizione anziché secondo quello della ripartizione dei
capitali di copertura (si ricorda che già nel modello vigente figura un contributo a
carico dello Stato, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. n. 903, e successive
modificazioni e integrazioni).
Il comma 4 modifica la disciplina relativa al saggio di interesse per le
anticipazioni dell'INPS al Fondo in esame.
L'art. 1, comma 4, della L. n. 903 prevede che il tasso sia pari a quello ufficiale di
sconto, maggiorato di 0,5 punti percentuali; esso non può essere in ogni caso inferiore
al 5,50 per cento.
Il presente comma 4 estende alla fattispecie in esame
l'applicazione del saggio fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie
- ed attualmente pari al 3,50 per cento -.
La relazione tecnica quantifica il saldo finanziario positivo derivante dai commi 1 e 2 - al lordo degli effetti fiscali - pari a lire
17 miliardi per il 2000, 22 miliardi per il 2001 e 26 miliardi per il 2002. Si osserva
che la relazione non sembra tener conto degli effetti fiscali negativi.
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ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |