i-p209

Articolo 28
(Norma di trasparenza)

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo fornire all'INPDAP e all'INPS tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.

Il presente articolo conferma, con formulazione onnicomprensiva, che tutti gli enti, pubblici e privati, i quali eroghino trattamenti pensionistici o assegni vitalizi, di base o integrativi - compresi gli enti le cui gestioni concernano i propri dipendenti - nonché le regioni a statuto speciale, devono fornire all'INPDAP e all'INPS tutti i dati necessari all'aggiornamento del Casellario centrale dei pensionati, di cui all'art. unico del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito, con modificazioni, nella L. 22 marzo 1995, n. 85) e dall'art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Il suddetto Casellario è gestito dall'INPS, al fine di coordinare la liquidazione dei trattamenti sotto il profilo sia della determinazione della misura che degli effetti fiscali.
Già in base alla disciplina vigente - di cui all'art. unico citato del D.P.R. n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni - gli enti hanno l'obbligo di trasmettere annualmente (entro il mese di febbraio) i dati relativi ai trattamenti pensionistici erogati (anche integrativi), con aggiornamento trimestrale per quelli liquidati o estintisi in corso d'anno.

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9 ottobre1998
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