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Articolo 27
(Retribuzione pensionabile dei componenti delle Autorità indipendenti)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità ed organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il comma 1 ridetermina in senso restrittivo la base contributiva e pensionabile delle indennità dei componenti delle Autorità indipendenti nonché degli organismi i trattamenti dei cui membri sono equiparati o riferiti ai primi. La disposizione fa riferimento ai soggetti summenzionati che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie al momento della nomina - per l'identificazione delle autorità o organismi interessati, cfr. il successivo comma 2.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'indennità non rientra più per intero nella base pensionabile e contributiva, ma limitatamente:
ad un importo pari al trattamento retributivo eventualmente percepito all'atto della nomina, qualora quest'ultimo fosse superiore al limite di cui all'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (limite pari a 141,991 milioni per il 1999);
alla misura del predetto massimale qualora il trattamento retributivo fosse di misura pari o inferiore al medesimo nonché nel caso in cui il soggetto non prestasse attività di lavoro dipendente al momento della nomina.
Resta fermo che i contributi sono versati alla forma previdenziale obbligatoria cui sia iscritto l'interessato.
Riguardo alla base pensionabile, si deve intendere che l'introduzione del limite abbia effetto secondo il criterio del pro rata - cioè, con riferimento esclusivo alla quota di anzianità contributiva per la quale abbia trovato applicazione il corrispondente massimale di imponibile -.
Almeno in base alla formulazione letterale, la norma in esame riguarda anche i soggetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie gestite da enti di diritto privato ovvero da amministrazioni che svolgano in via principale altre funzioni amministrative.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, de emanarsi, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro, entro il 31 marzo 2000, l'identificazione delle Autorità e degli altri organismi che ricadono nell'ambito di applicazione del precedente comma 1. Dal medesimo sono in ogni caso esclusi quelli che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 (alta vigilanza nel settore creditizio, valutario e del risparmio). Tale formulazione dovrebbe ricomprendere: la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano cambi e la Consob.
La relazione tecnica quantifica in circa 1 miliardo annuo la perdita di gettito contributivo derivante, nel triennio di riferimento, dal presente articolo - perdita a fronte della quale vi sarà nel medio e lungo periodo una crescente riduzione della spesa.

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9 ottobre1998
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