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Articolo 25
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL )
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Il presente articolo demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro, la
definizione dei criteri e delle modalità, anche temporali, di una o più operazioni di
cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL.
Tali operazioni sono intese alla conversione in strumenti finanziari negoziabili di
crediti preesistenti.
Esse sono disciplinate dalla L. 30 aprile 1999, n. 130. Una normativa specifica è posta
con riferimento ai crediti dell'INPS dagli artt. 13 e 15 della L. 23 dicembre 1998, n.
448, come modificati dal D.L. 6 settembre 1999, n. 308, attualmente
in fase di conversione presso le Camere.
Secondo lo schema generale delle suddette discipline, i crediti o una loro parte - essi,
in genere, sono selezionati e raggruppati secondo tipologie - vengono ceduti a titolo
oneroso ad un soggetto che, a fronte dei medesimi, emette strumenti finanziari.
L'articolo in esame fa riferimento ai crediti contributivi dell'INAIL, maturandi o
maturati. Si osserva che il suddetto art. 13, comma 1, della L. n. 448, relativamente
all'INPS, chiarisce che sono ricompresi in essi gli accessori per interessi e le sanzioni
nonché - secondo la riformulazione inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n.
308, in fase, come detto, di conversione alle Camere - le
altre "somme aggiuntive". Si deve ritenere - anche in virtù del rinvio
operato alla disciplina in materia relativa all'INPS - che anche per l'INAIL valga il
criterio estensivo.
Il Ministro del tesoro, sempre di concerto con gli altri Ministri sopra
richiamati, vigila sullo svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
dell'INAIL e interviene con poteri sostituivi in caso di inerzia o ritardo. Quest'ultima
facoltà non è prevista dalla corrispondente normativa relativa all'INPS.
Il Ministro del tesoro - e, dovrebbe intendersi, il medesimo INAIL - si
avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle
norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra "primarie" banche
nazionali ed estere. Con riguardo all'INPS, si ricorda che la nuova versione del comma 1
dell'art. 13 della L. n. 448, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 308, in fase, come detto, di conversione alle Camere, prevede che lo
stesso istituto si avvalga di uno o più consulenti scelti, con l'assistenza del Ministro
del tesoro, secondo procedure competitive nell'ambito dei soggetti summenzionati.
L'articolo in esame rinvia, in quanto compatibili, alle norme legislative sopra
ricordate che concernono le operazioni di cartolarizzazione in generale e quelle
dell'INPS.
Si ricorda tra l'altro che la riformulazione del comma 4 dell'art. 13 della L. n. 448,
inserita dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. n. 308, in fase di
conversione alle Camere, dispone che i crediti INPS in oggetto siano ceduti ad una
società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei
medesimi crediti. Inoltre la nuova versione del comma 2 dello stesso art. 13, introdotta
dall'art. 1, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. n. 308,
prevede la possibilità che i titoli emessi a fronte dei crediti INPS siano assistiti da
garanzia dello Stato, concessa entro i limiti e alle condizioni poste con apposito decreto
del Ministro del tesoro.
La relazione tecnica stima che dalle operazioni di cartolarizzazione dei crediti INAIL
derivi un risparmio annuo (in conto interessi) di circa 100 miliardi.
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9
ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
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