i-p207

Articolo 25
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL )

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Il presente articolo demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro, la definizione dei criteri e delle modalità, anche temporali, di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL.
Tali operazioni sono intese alla conversione in strumenti finanziari negoziabili di crediti preesistenti.
Esse sono disciplinate dalla L. 30 aprile 1999, n. 130. Una normativa specifica è posta con riferimento ai crediti dell'INPS dagli artt. 13 e 15 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dal D.L. 6 settembre 1999, n. 308, attualmente in fase di conversione presso le Camere.
Secondo lo schema generale delle suddette discipline, i crediti o una loro parte - essi, in genere, sono selezionati e raggruppati secondo tipologie - vengono ceduti a titolo oneroso ad un soggetto che, a fronte dei medesimi, emette strumenti finanziari.
L'articolo in esame fa riferimento ai crediti contributivi dell'INAIL, maturandi o maturati. Si osserva che il suddetto art. 13, comma 1, della L. n. 448, relativamente all'INPS, chiarisce che sono ricompresi in essi gli accessori per interessi e le sanzioni nonché - secondo la riformulazione inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 308, in fase, come detto, di conversione alle Camere - le altre "somme aggiuntive". Si deve ritenere - anche in virtù del rinvio operato alla disciplina in materia relativa all'INPS - che anche per l'INAIL valga il criterio estensivo.
Il Ministro del tesoro, sempre di concerto con gli altri Ministri sopra richiamati, vigila sullo svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti dell'INAIL e interviene con poteri sostituivi in caso di inerzia o ritardo. Quest'ultima facoltà non è prevista dalla corrispondente normativa relativa all'INPS.
Il Ministro del tesoro - e, dovrebbe intendersi, il medesimo INAIL - si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra "primarie" banche nazionali ed estere. Con riguardo all'INPS, si ricorda che la nuova versione del comma 1 dell'art. 13 della L. n. 448, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 308, in fase, come detto, di conversione alle Camere, prevede che lo stesso istituto si avvalga di uno o più consulenti scelti, con l'assistenza del Ministro del tesoro, secondo procedure competitive nell'ambito dei soggetti summenzionati.
L'articolo in esame rinvia, in quanto compatibili, alle norme legislative sopra ricordate che concernono le operazioni di cartolarizzazione in generale e quelle dell'INPS.
Si ricorda tra l'altro che la riformulazione del comma 4 dell'art. 13 della L. n. 448, inserita dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. n. 308, in fase di conversione alle Camere, dispone che i crediti INPS in oggetto siano ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei medesimi crediti. Inoltre la nuova versione del comma 2 dello stesso art. 13, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. n. 308, prevede la possibilità che i titoli emessi a fronte dei crediti INPS siano assistiti da garanzia dello Stato, concessa entro i limiti e alle condizioni poste con apposito decreto del Ministro del tesoro.
La relazione tecnica stima che dalle operazioni di cartolarizzazione dei crediti INAIL derivi un risparmio annuo (in conto interessi) di circa 100 miliardi.

RITORNA ALL’INDICE DELLA FINANZIARIA 2000


9 ottobre1998
webmaster@euganeo.it
home page
il collegio senatoriale di
Tino Bedin