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Articolo 9
(Responsabilità civile)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'articolo 9 in esame dispone l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38
della legge n. 449 del 1997, che prevedono la definizione di una disciplina per il
rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati
dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o
malattie professionali.
Occorre ricordare che il comma 1 del citato articolo 38 della legge n. 449 del 1997
(provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998) - che non viene abrogato
dalla disposizione in esame - ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, un
aumento del contributo che, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 24 dicembre
1969, n.990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, si
applica sui premi assicurativi relativi alla RC auto per il rimborso delle prestazioni
sanitarie erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore. La nuova misura
del contributo è stabilita nel 10,5% (rispetto all'8,5 del testo originario), con un
aumento di quattro punti percentuali rispetto alla misura vigente.
Si ricorda che l'articolo 11-bis della legge n. 990/1969 dispone che sui premi
delle assicurazioni per la responsabilità civile relative a danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applichi un contributo sostitutivo
delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti
carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o
dell'impresa designata a norma della stessa legge.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 11-bis ha fissato la misura del contributo
nel 6,5 per cento del premio pagato all'assicuratore ed ha obbligato quest'ultimo ad
indicare distintamente detto contributo in polizza e nella quietanza. All'assicuratore è
inoltre riconosciuto il diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo
del contributo.
Infine il comma 3 ha disposto che per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al
contributo, nonché per la riscossione e per le sanzioni, si debbano applicare le
procedure disposte con la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante "Nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi".
I successivi commi da 2 a 4 dell'articolo 38, dei quali l'articolo 9 in esame dispone
l'abrogazione, rinviano ad un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge n. 400/1988, per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni
erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di
veicoli a motore o di natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie
professionali.
Per quanto riguarda il settore relativo alla RC auto, si osserva che larticolo 28,
primo comma, della legge n. 990/1969 stabilisce che le somme dovute dallassicuratore
al danneggiato per spese sostenute in caso di incidente (trasporto a un vicino ospedale o
pronto soccorso pubblico o privato; spese di spedalità; spese mediche o farmaceutiche),
qualora tali spese siano state anticipate da ospedali pubblici o da altri enti pubblici,
devono essere corrisposte direttamente a coloro che le hanno anticipate, purché ne
facciano richiesta prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato. I successivi
commi secondo, terzo e quarto disciplinano il caso in cui il danneggiato sia assistito da
assicurazione sociale: in tale caso, lente gestore dellassicurazione sociale
ha diritto di ottenere direttamente dallassicuratore del responsabile il rimborso
delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato.
Per quanto attiene allassicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro,
lINAIL, erogatore di prestazioni sanitarie fino allentrata in vigore della
riforma sanitaria del 1978, a partire da quella data, a norma dellart. 69 della L.
23 dicembre 1978, n. 833, è tenuto al versamento al Fondo sanitario nazionale delle somme
già destinate al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria (pari, per
il primo anno, a quelle accertate nellanno 1977, maggiorate del 14%, e
successivamente incrementate sulla base del tasso di inflazione). Per il 1997 la somma da
versare da parte dellIstituto risulta pari a circa 204,5 miliardi, di cui 171
specificatamente imputati a spese ospedaliere.
In base all'originaria formulazione del comma 2 dellarticolo 38, il regolamento
doveva essere emanato, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'industria e del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.
449 del 1997, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e nell'osservanza
dell'economicità dell'azione di rivalsa, nonché della commisurazione dell'entità del
rimborso al costo della prestazione e della massima tempestività del versamento delle
somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie (comma 3).
Tuttavia, larticolo 45, comma 11, della legge n. 448 del 1998 (provvedimento
collegato alla legge finanziaria per il 1999), ha prorogato al 30 giugno 1999 il termine
per l'emanazione del regolamento ed al 1° gennaio 2000 (rispetto all'originario termine
del 1° gennaio 1999) il termine per l'entrata in vigore del regolamento (comma 4
dell'articolo 38 della legge n. 449 del 1997): da tale data, inoltre, non è più dovuto
il contributo assicurativo di cui il comma 1.
La relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame evidenzia che l'incremento
del contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa determina un flusso
finanziario che si ritiene in linea di massima già sufficiente a compensare il costo
delle prestazioni ospedaliere erogate a seguito di incidenti stradali. Per quanto riguarda
gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, il Governo ritiene più opportuno
rinviare alla specifica normativa in corso di elaborazione per i rapporti tra INAIL e
Servizio sanitario nazionale.
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