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Articolo 8
(Esecuzione di rimborsi di modesta entità)

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiori a cinque milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del ministero delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

L'articolo 8 in esame stabilisce che all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, provvedano, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi ed entro il 31 dicembre 2000, direttamente gli uffici finanziari (e non i Centri di servizio, che di norma liquidano i rimborsi di modesta entità) secondo "modalità semplificate che prevedano l’utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti".
I rimborsi oggetto della disposizione sono quelli di importo netto (esclusi gli interessi) non superiore a cinque milioni di lire e richiesti fino al 31 dicembre 1993.
Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 448 del 1998 ha fissato al 31 dicembre 2000 i termini di decadenza per il controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti rispettivamente:
- negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi;
- negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell’IVA.
Con tale disposizione è stato quindi unificato al 31 dicembre 2000 il termine entro il quale l’amministrazione finanziaria può effettuare i controlli delle dichiarazioni presentate fino al 1998 e viene altresì stabilito che entro la stessa data dovranno essere resi esecutivi i ruoli.
Inoltre, con la disposizione del comma 2 dello stesso articolo 9 della legge n. 448 del 1998 è stato prorogato al 30 giugno 1999 il termine, in precedenza fissato al 31 dicembre 1998, per effettuare le verifiche formali sulle dichiarazioni dei redditi presentata nel 1993, relative ai redditi 1992 (il cosiddetto modello "lunare"). Si è trattato, quindi, di una proroga di sei mesi concessa all’amministrazione finanziaria per effettuare il controllo, la liquidazione, l’accertamento dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché per le relative iscrizioni a ruolo.
La procedura accelerata di rimborso prevista dall'articolo 8 in esame potrà essere realizzata mediante "l’attivazione dei piani strumentali e di risultato" previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto dei ministeri che, all’articolo 32, prevede la possibilità di attingere a un apposito fondo per erogare compensi e incentivi al personale.
Infatti, il citato articolo 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/ 2001 e biennio economico 1998/1999 dispone in ordine all'utilizzo del fondo unico di amministrazione, finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
Ai sensi del citato articolo 32, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 dello stesso Contratto siano state esaurite
- compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
- incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole Amministrazioni;
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;
- erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative;
- finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;
- corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo.
In base al comma 3 dell'articolo 32 in parola, l'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati.
Appare opportuno ricordare che la materia dei rimborsi d'imposta è stata oggetto di interventi anche nell'ultimo provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999, legge n. 448 del 1998.
In particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 15 della citata legge n. 448 del 1998 autorizzano il Governo a costituire una apposita società per azioni avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d’imposta e contributivi (comma 1).
In effetti, le norme contenute nell’articolo in esame riguardano principalmente lo smobilizzo e quindi la cessione alla stessa società dei crediti d’imposta e contributivi vantati dallo Stato e dagli enti previdenziali, poiché è dalla riscossione di tali crediti che la istituenda società per azioni trarrà le risorse per l’effettuazione dei rimborsi.
E’ previsto che la società abbia un capitale iniziale di 10 miliardi.
Il comma 1 precisa che la cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.
Il comma 2 prevede che la nuova società possa ulteriormente cedere a terzi i crediti ad essa ceduti, al fine di acquisire liquidità per la gestione dei rimborsi.
Il comma 3 dispone la piena garanzia del cedente in ordine ai crediti d’imposta e contributivi ceduti. Diversamente da quanto stabilito dalle disposizioni civilistiche in materia di accollo (art.1273 del codice civile) non è richiesto l’assenso dei creditori per l’efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi d’imposta e contributivi.
Infine, il comma 5 stabilisce che la riscossione dei crediti ceduti avvenga a mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le procedure di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e del D.P.R. n. 43 del 1988.
L’articolo 16 della stessa legge n. 448 del 1998 ha disposto in materia di rimborsi automatizzati, prevedendo l’emanazione di un decreto interministeriale per la revisione delle modalità della loro effettuazione.
Occorre ricordare che l’articolo 42-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 disciplina la procedura per l’esecuzione dei rimborsi delle imposte dirette con procedure automatizzate. La procedura riguarda i rimborsi emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il comma 1 dell’articolo 16 in parola stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (decreti ministeriali ed interministeriali) sono rideterminate le modalità per l’esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata.
In attesa della definizione delle nuove modalità per i rimborsi automatizzati, il comma 2 del medesimo articolo 16 stabilisce che per i rimborsi d’imposta fino a lire 20.000 e per quelli d’importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000 vengano istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate, alimentate con gli stanziamenti iscritti nell’unità previsionale di base 4.1.2.2. - "Restituzioni e rimborsi di imposte" (cap. 3521) e 4.1.4.1 - "Interessi di mora" (cap.3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, così come nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi.

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9 ottobre1998
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