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Articolo 7
(Oli emulsionati)

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati a imposizione e aliquote vigenti alla data del 1^ gennaio 2005 di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce <Gas di petrolio liquefatti (GPL)>, la seguente voce: <Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi.
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per il 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
3. Con decreto ministeriale sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Come si ricorderà, con l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 si è introdotto un aumento del carico fiscale sulle emissioni di anidride carbonica, attraverso la rimodulazione graduale delle accise sui prodotti petroliferi e l’introduzione dal 1999 di un’imposta di lire 1.000 per tonnellata sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua impiegati negli impianti di combustione (c.d. carbon tax). In base alle norme di tale articolo vengono fissate una serie di ’aliquote obiettivo’ (allegato 1 annesso alla legge n. 448/1998) delle accise sui prodotti petroliferi, da raggiungere entro il 2005, con aumenti annuali che saranno decisi da una commissione istituita presso il Cipe. Tali aumenti dovranno essere non inferiori al 10% e non superiori al 30% della differenza tra le aliquote attuali e quelle fissate per il 2005. Le maggiori entrate vengono destinate (comma 10 dell'articolo 8 in parola):
- a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
- a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella percentuale corrispondente a quella dell’incremento, nel medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all’articolo 8 del DL 8 ottobre 1976, n. 691, convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, già soppressa per i veicoli con caratteristiche antinquinamento. Inoltre, si stabilisce l’abolizione di tale sovrattassa a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- a compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (GPL), anche miscelato ad aria, e distribuito attraverso reti canalizzate, nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricadono nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, attuativo del Piano energetico nazionale (leggi 9/91 e 10/91), e nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui allo stesso D.P.R., individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e nei comuni della Sardegna e delle isole minori, per consentire, a partire dal 1999, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento, ove occorra anche attraverso un credito di imposta, nei territori predetti, in una misura che, per quanto concerne il gasolio, non deve essere inferiore a lire 200 per litro, mentre per il GPL, anche miscelato ad aria, e distribuito attraverso reti canalizzate si prevede genericamente una riduzione del costo;
- a concorrere, a partire dall’anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento, sostenute nell’anno precedente, volte alla riduzione delle emissioni e all’aumento dell’efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica in misura del 20% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25% dell’accisa dovuta dal gestore dell’impianto medesimo nell’anno in cui sono state effettuate le spese. La tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all’agevolazione descritte sono determinate con decreto del Ministro dell’industria, di concerto con quelli dell’ambiente e delle finanze;
- a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d’imposta pari all’incremento, per il medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione;
- a misure compensative con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con la fonte energetica denominata biomassa, nei comuni ricadenti nelle citate zone E ed F. Per questi comuni è prevista la concessione di un’agevolazione fiscale consistente in un credito d’imposta pari a lire 20 per chilovattora di calore fornito, da traslare sull’utente finale.
L'articolo 7 in esame (comma 1) inserisce tra i prodotti elencati nell'allegato 1 annesso alla legge n. 448 del 1998, soggetti alle relative "aliquote obiettivo" da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005, le "emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione": si tratta del cosiddetto "gasolio bianco", una miscela di gasolio e acqua utilizzabile da motori e caldaie, e in grado di ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti.
Come precisa la relazione di accompagnamento, con l'utilizzo di tali emulsioni "viene operata una consistente riduzione degli inquinanti presenti nelle emissioni gassose e, nel caso delle emulsioni gasolio-acqua un risparmio di carburante nonché una sensibile riduzione (fino al 50 per cento) delle frazioni di materiale solido (particolato) derivante da combustioni incomplete e risultante particolarmente dannoso alla salute".
Il nuovo trattamento fiscale prevede le seguenti "aliquote obiettivo" (aliquote vigenti dal 1° gennaio 2005):
- emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
- con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
- emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
- con olio combustibile ATZ (alto tenore di zolfo): lire 617.810 per mille chilogrammi;
- con olio combustibile BTZ (basso tenore di zolfo): lire 308.905 per mille chilogrammi;
- emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
- con olio combustibile ATZ: lire 86.423 per mille chilogrammi;
- con olio combustibile BTZ: lire 43.212 per mille chilogrammi.
Come precisa la relazione tecnica del Governo, attualmente, l'accisa non si applica sulla quota parte delle emulsioni costituita dall'acqua mentre colpisce, con l'aliquota intera di volta in volta vigente, la percentuale di gasolio o olio combustibile contenuta nell'emulsione.
Il nuovo trattamento disposto dall'articolo 7 tassa invece l'emulsione con un'aliquota che tiene conto dell'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica per effetto della presenza di acqua e di una migliore combustione.
Il nuovo regime di tassazione ha quindi natura agevolativa, comportando, nelle valutazioni del Governo, un minor gettito di 3 miliardi a regime, nel 2005 (con riferimento all'emulsione gasolio acqua, non potendosi valutare, data la natura ancora sperimentale, l'effetto per l'emulsione olio combustibile denso-acqua).
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 in esame, alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000.
Si ricorda che il comma 3 del citato articolo 8 della legge n. 448 del 1998 correla gli aumenti annuali delle accise ai "progressi nell’armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1" negli Stati membri dell’Unione europea: la disposizione, di contenuto programmatico, sembra finalizzata a garantire una sostanziale uniformità di trattamento tributario all’interno dell’Unione, in considerazione dell’effetto distorsivo sulla concorrenzialità delle produzioni di ciascun paese che un regime fiscale più oneroso delle accise potrebbe determinare.
I successivi commi 5 e 6 del medesimo articolo 8 stabiliscono le modalità operative relative agli aumenti annuali intermedi per il raggiungimento progressivo delle misure "a regime", prevedendo (comma 6) che le misure intermedie delle aliquote sulle accise dei citati prodotti devono essere stabilite in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misure di dette aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse contenute nell’allegato 1 annesso alla legge n. 448 del 1998 e richiamato dal comma 4 dell'articolo 8 della medesima legge: inoltre, il contenimento dell’aumento annuale delle misure intermedie deve essere compreso fra il 10% e il 30% della predetta differenza.
In particolare, al comma 5 dell'articolo 8 si stabilisce che fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al successivo comma 7, i quali valgono come aumenti intermedi, devono essere stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione appositamente nominata presso il CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
A tal proposito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, sono state stabilite le nuove misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali. In particolare, il decreto ha stabilito, fra le altre, le seguenti aliquote:
- Benzina: lire 1.119.629 per mille litri;
- Benzina senza piombo: lire 1.049.153 per mille litri;
- Petrolio lampante o cherosene:
- usato come carburante: lire 653.473 per mille litri;
- usato come combustibile per riscaldamento: lire 653.473 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
- usato come carburante: lire 780.731 per mille litri;
- usato come combustibile per riscaldamento: lire 780.731 per mille litri.
Il comma 10 dell'articolo 8, come ricordato in precedenza, dispone circa la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla c.d. carbon tax
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, le aliquote di accisa per l'anno 2000 sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 1 allegata al provvedimento in esame, nonché dell'aumento disposto per il 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
La citata tabella 1 prevede le seguenti aliquote di base:
- emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 657.774 per mille litri;
- emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 657.774 per mille litri;
- emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
- con olio combustibile ATZ (alto tenore di zolfo): lire 79.200 per mille chilogrammi;
- con olio combustibile BTZ (basso tenore di zolfo): lire 39.600 per mille chilogrammi;
- emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
- con olio combustibile ATZ: lire 79.200 per mille chilogrammi;
- con olio combustibile BTZ: lire 39.600 per mille chilogrammi.
Con decreto ministeriale, infine, saranno stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione (comma 3).

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9 ottobre1998
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