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Articolo 18, comma 9
(Canone di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione)

Il canone di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a eccezione della quota già spettante all'Accademia di S. Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

Il comma 9 modifica il sistema di finanziamento della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. prevedendo, attraverso la devoluzione della quasi totalità dei canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione, un incremento della quota di gettito attualmente spettante in sostituzione del contributo di lire 210 miliardi di lire di cui all’articolo 45, comma 2, della legge n. 448 del 1998.
Il citato comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 448 del 1998 ha sostituito, al fine di chiarirne il contenuto, il secondo periodo del comma 8 dell’art. 17 della legge collegata per il 1998 (L. 449/1997).
Tale ultima norma, nel provvedere alla soppressione del canone di abbonamento per autoradio, ha assicurato alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo "una quota pari a lire 210 miliardi annui" a compensazione del conseguente mancato introito.
Il comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 448/1998 ha chiarito il significato della disposizione, precisando che l’importo di 210 miliardi si configura quale integrazione della quota dei proventi relativi ai canoni radiotelevisivi devoluta alla concessionaria, a carico della quota destinata allo Stato ed a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettuate in attuazione del contratto di servizio (e non quale contributo statale). Ciò allo scopo, precisato dalla relazione governativa al d.d.l., di evitare un’interpretazione della norma non conforme ai princìpi comunitari.
Limitatamente al 1999, l’integrazione è stata ridotta a 207 miliardi, per finanziare in parte l’incremento degli stanziamenti previsti dal comma 3 dello stesso articolo 45 della legge n. 448/1998 legge a sostegno dell’emittenza locale
Il comma 9 in esame attribuisce per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il canone di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione, a eccezione della quota già spettante all'Accademia di S. Cecilia.
Conseguentemente, viene soppresso il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede il contributo di 210 miliardi.
Attualmente, il 93 per cento delle entrate riscosse per i canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione viene erogato alla società concessionaria RAI e lo 0,03 per cento all'Accademia di S.Cecilia.
L'incremento della quota del gettito del canone spettante alla RAI viene quantificata, nella relazione tecnica del Governo, in 187 miliardi. Considerata la soppressione del contributo di 210 miliardi, le disposizioni in esame comportano una riduzione di oneri per il bilancio dello Stato di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

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9 ottobre1998
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