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Articolo 18, comma 9
(Canone di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione)
Il canone di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a eccezione della quota già spettante all'Accademia di S. Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.
Il comma 9 modifica il sistema di finanziamento della RAI
Radiotelevisione Italiana S.p.A. prevedendo, attraverso la devoluzione della quasi
totalità dei canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione, un
incremento della quota di gettito attualmente spettante in sostituzione del contributo di
lire 210 miliardi di lire di cui allarticolo 45, comma 2, della legge n. 448 del
1998.
Il citato comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 448 del 1998 ha sostituito, al fine di
chiarirne il contenuto, il secondo periodo del comma 8 dellart. 17 della legge
collegata per il 1998 (L. 449/1997).
Tale ultima norma, nel provvedere alla soppressione del canone di abbonamento per
autoradio, ha assicurato alla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo "una quota pari a lire 210 miliardi annui" a compensazione del
conseguente mancato introito.
Il comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 448/1998 ha chiarito il significato della
disposizione, precisando che limporto di 210 miliardi si configura quale
integrazione della quota dei proventi relativi ai canoni radiotelevisivi devoluta alla
concessionaria, a carico della quota destinata allo Stato ed a titolo di corrispettivo per
le prestazioni effettuate in attuazione del contratto di servizio (e non quale contributo
statale). Ciò allo scopo, precisato dalla relazione governativa al d.d.l., di evitare
uninterpretazione della norma non conforme ai princìpi comunitari.
Limitatamente al 1999, lintegrazione è stata ridotta a 207 miliardi, per finanziare
in parte lincremento degli stanziamenti previsti dal comma 3 dello stesso articolo
45 della legge n. 448/1998 legge a sostegno dellemittenza locale
Il comma 9 in esame attribuisce per intero alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo il canone di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla
televisione, a eccezione della quota già spettante all'Accademia di S. Cecilia.
Conseguentemente, viene soppresso il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che prevede il contributo di 210 miliardi.
Attualmente, il 93 per cento delle entrate riscosse per i canoni di abbonamento alle
radioaudizioni circolari e alla televisione viene erogato alla società concessionaria RAI
e lo 0,03 per cento all'Accademia di S.Cecilia.
L'incremento della quota del gettito del canone spettante alla RAI viene quantificata,
nella relazione tecnica del Governo, in 187 miliardi. Considerata la soppressione del
contributo di 210 miliardi, le disposizioni in esame comportano una riduzione di oneri per
il bilancio dello Stato di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
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