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Articolo 18, comma 7
(Contributi dello Stato in favore della Società di cultura "La biennale" di Venezia)

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore della Società di Cultura "La Biennale" di Venezia.

Il comma 7 in esame esclude dall’applicazione dell’articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, i contributi erogati dallo Stato in favore della Società di cultura "La biennale" di Venezia.
Si ricorda che i commi 40-44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 ( provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996) hanno provveduto a delegificare numerose leggi di spesa, indicate nell'allegato A alla stessa legge n. 549/1995, che autorizzano contributi a carico del bilancio dello Stato in favore di enti e organismi vari.
Il comma 40, in particolare ha disposto che i contributi previsti dalle leggi di cui al citato allegato A, siano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, i Ministri competenti, di concerto con il Ministro del Tesoro, provvedono con propri decreti a ripartire l'importo complessivo loro assegnato tra le varie finalità Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi sostanziali si intendono pertanto rideterminate in corrispondente ammontare.
Il riparto dovrà essere effettuato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti (comma 40), e sulla base di criteri che assicurino prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilevanza nonché degli enti parchi nazionali (comma 41).
Gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42).
La dotazione dei "macro" capitoli allocati nei vari stati di previsione dei Ministeri interessati è quantificata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria (comma 43).
Per gli anni 1996, 1997 e 1998, la dotazione è stata ridotta del 20% rispetto all'importo complessivo determinato in base alla legislazione vigente (comma 44).
Occorre, infine, ricordare che il Decreto legislativo n. 19/98, attuativo della delega per la riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 59/97 (la cosiddetta legge Bassanini uno) ha provveduto a trasformare la Biennale Venezia in una persona giuridica privata , disciplinandone gli scopi, gli organi e le attività.

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9 ottobre1998
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