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Articolo 18, commi 4-6
(Riduzione stanziamenti per consumi intermedi)

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate <Consumi intermedi> sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del ministero della Difesa non impegnati nell'esercizio 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio 2001.
6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002 possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

Il comma 4 dispone la riduzione, nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio 2000-2002, degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" (ex categoria IV- acquisto di beni e servizi).
Vengono esclusi dalla riduzione gli stanziamenti relativi ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
Come precisa la relazione tecnica del Governo, l'ammontare degli stanziamenti soggetti a riduzione è dell'ordine di 14.000 miliardi, per cui gli effetti di miglioramento sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto della P.A. sono pari a lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
Si tratta di disposizioni che hanno trovato più volte applicazione nell’ambito delle manovre di finanza pubblica degli ultimi anni. Da ultimo, l’articolo 45, comma 1, della legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999) articolo 45 ha disposto una riduzione del 5 per cento degli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV (spese per acquisto di beni e servizi), con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate.
Analoga riduzione del 5 per cento era contenuta all’articolo 2 del D.L. n. 565/1995, recante " Misure di completamento della manovra di finanza pubblica" (c.d. manovra Dini di fine anno), successivamente confluita all’articolo 2, comma 134, lettera a), della legge n. 662/1996, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
Ugualmente il D.L. n. 323/1996, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" (c.d. manovra correttiva Prodi), convertita, con modificazioni, dalla legge n. 425/1996, all’articolo 3, comma 8, disponeva una riduzione del 7% degli stanziamenti iniziali dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi. Per il Ministero della difesa il taglio era ridotto al 5 per cento.
Quanto al riferimento alla categoria "consumi intermedi", va ricordato che con il bilancio a legislazione vigente per il 2000 - completando il processo di riforma del bilancio dello Stato previsto dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, che già ha apportato, a decorrere dal bilancio 1998, rilevanti modifiche alla struttura del bilancio - viene operata la revisione della classificazione economica, ai fini di un migliore adeguamento al sistema europeo dei conti - SEC. 95. La nuova classificazione economica si affianca alla classificazione funzionale già introdotta con il bilancio 1999, fornendo in tal modo le basi per un'analisi delle poste di bilancio compatibile con i criteri europei.
Con il comma 5 viene disposto il mantenimento in bilancio per il 2001 degli stanziamenti per "consumi intermedi" del Ministero della difesa non impegnati nell’esercizio 2000.
La disposizione di cui al comma 6, che si ricollega a quelle previste dall’articolo 17 in materia di acquisto di beni e servizi, prevede la possibilità di rinnovare, per un periodo non superiore a due anni, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle Amministrazioni statali stipulati a seguito di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento.
Il risparmio connesso alle disposizioni di cui al comma 6 viene valutato, in termini di indebitamento netto, in lire 100 miliardi per il 2000 ed in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

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9 ottobre1998
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