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Articolo 18, commi 1-3
(Riassegnazione alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato)

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali con calamità naturali e con interventi di carattere umanitario.
2. Ferma restando la disposizione del precedente comma, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze dell'ordine sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1.

Il comma 1 dell’articolo 18 in esame dispone il rinvio all’anno 2001 delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, previste per l’anno 2000 da vigenti disposizioni legislative.
Le disposizioni del comma 1 in esame non si applicano alle riassegnazioni connesse ad accordi e impegni internazionali ed europei, compreso l’utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, nonché per le riassegnazioni connesse ad esigenze derivanti da calamità naturali e da interventi umanitari.
Ulteriori deroghe al disposto di cui al comma 1 vengono previste dal successivo comma 3, che autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare variazioni di bilancio, appunto in deroga al comma 1, per effettive, motivate e documentate esigenze.
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il comma 2 mira ad introdurre una disciplina omogenea con riferimento alle somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia. Come ricorda la stessa relazione che accompagna il presente provvedimento, già gli articoli 21 e 37 del regio-decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ("approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari") stabiliscono che l’Amministrazione militare - compresa l’Arma dei Carabinieri – può effettuare prestazioni e cessioni di materiali a pagamento ad altre amministrazioni ed a privati, chiedendo che il relativo importo venga reintegrato al capitolo sul quale è stata imputata la spesa per la prestazione fatta o per l’acquisto del materiale ceduto. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 256 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con D.P.R.5 giugno 1976, n. 1076, stabilisce che costituiscono proventi riassegnabili gli importi relativi:
- alla cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad amministrazioni estranee a quelle dello Stato e a privati, quando consentite e sempre che occorra ricostituirne le scorte;
- alle cessioni di vestiario e le vendite dei residui effettuate ai sensi dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 26 ( capi di corredo che gli ufficiali, marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e gli ufficiali e i capi della Marina possono prelevare a pagamento da magazzini militari);
- alle cessioni di materiali tra servizi dell'amministrazione della difesa;
alle rette degli allievi nelle scuole militari;
- alle prestazioni di qualsiasi specie ad amministrazioni diverse da quelle della difesa e a privati.

In base alla vigente normativa, l’istituto della riassegnazione non risulta applicabile a tutte le Forze di polizia, sicché, per l’assenza di una specifica previsione normativa, le somme introitate – tra l’altro – per cessione di beni e materiali, per prestazioni di servizi e per risarcimento danni vengono versate in tesoreria senza la successiva riassegnazione ai corrispondenti capitoli di bilancio.
Con le disposizioni di cui al comma 2 in esame, tutte le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze dell'ordine sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

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9 ottobre1998
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