i-p197
Articolo 18, commi 1-3
(Riassegnazione alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato)
Il comma 1 dellarticolo 18 in esame dispone il rinvio allanno 2001
delle riassegnazioni alla spesa di somme versate allentrata del bilancio dello
Stato, previste per lanno 2000 da vigenti disposizioni legislative.
Le disposizioni del comma 1 in esame non si applicano alle riassegnazioni connesse ad
accordi e impegni internazionali ed europei, compreso lutilizzo dei fondi comunitari
e dei cofinanziamenti nazionali, nonché per le riassegnazioni connesse ad esigenze
derivanti da calamità naturali e da interventi umanitari.
Ulteriori deroghe al disposto di cui al comma 1 vengono previste dal successivo comma 3,
che autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad
apportare variazioni di bilancio, appunto in deroga al comma 1, per effettive, motivate e
documentate esigenze.
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il comma 2 mira ad introdurre una
disciplina omogenea con riferimento alle somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici
o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia. Come ricorda la stessa
relazione che accompagna il presente provvedimento, già gli articoli 21 e 37 del
regio-decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ("approvazione del Testo Unico delle
disposizioni legislative concernenti lamministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari") stabiliscono che lAmministrazione militare -
compresa lArma dei Carabinieri può effettuare prestazioni e cessioni di
materiali a pagamento ad altre amministrazioni ed a privati, chiedendo che il relativo
importo venga reintegrato al capitolo sul quale è stata imputata la spesa per la
prestazione fatta o per lacquisto del materiale ceduto. Si ricorda, inoltre, che
larticolo 256 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli
organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con D.P.R.5 giugno
1976, n. 1076, stabilisce che costituiscono proventi riassegnabili gli importi relativi:
- alla cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad amministrazioni
estranee a quelle dello Stato e a privati, quando consentite e sempre che occorra
ricostituirne le scorte;
- alle cessioni di vestiario e le vendite dei residui effettuate ai sensi dell'art. 4
della legge 25 gennaio 1962, n. 26 ( capi di corredo che gli ufficiali, marescialli
dell'Esercito e dell'Aeronautica e gli ufficiali e i capi della Marina possono prelevare a
pagamento da magazzini militari);
- alle cessioni di materiali tra servizi dell'amministrazione della difesa;
alle rette degli allievi nelle scuole militari;
- alle prestazioni di qualsiasi specie ad amministrazioni diverse da quelle della difesa e
a privati.
In base alla vigente normativa, listituto della riassegnazione non risulta
applicabile a tutte le Forze di polizia, sicché, per lassenza di una specifica
previsione normativa, le somme introitate tra laltro per cessione di
beni e materiali, per prestazioni di servizi e per risarcimento danni vengono versate in
tesoreria senza la successiva riassegnazione ai corrispondenti capitoli di bilancio.
Con le disposizioni di cui al comma 2 in esame, tutte le somme dovute da amministrazioni
ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze dell'ordine sono
versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate.
RITORNA ALLINDICE DELLA FINANZIARIA 2000
9
ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |