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Articolo 24
(Gestioni previdenziali)

1 L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Il presente articolo determina l'adeguamento per l'anno 2000 di due stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Le variazioni concernono:
1) nella misura di 496 miliardi, la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo);
2) nella misura di 123 miliardi, il trasferimento relativo al concorso all'onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all'entrata in vigore dalla L. 12 giugno 1984, n. 222.
Si ricorda che, nel regime previgente alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, il finanziamento da parte dello Stato del disavanzo del bilancio complessivo dell'INPS avveniva attraverso due canali: stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato ed anticipazioni di tesoreria.
Riguardo ai primi, l'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n 88, e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito, ai fini della progressiva separazione tra previdenza e assistenza e della correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima, la suddetta "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". Ai sensi del medesimo art. 37, il finanziamento della Gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.
Riguardo alle anticipazioni di tesoreria, si ricorda che il pagamento delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione Invalidità, Vecchiaia, Superstiti dell'INPS avviene tramite l'amministrazione postale; questa trae le somme occorrenti da un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale alimentato dall'INPS (art. 16, comma 1, della L. 12 agosto 1974, n. 370) e, ove necessario per il pagamento delle mensilità dei trattamenti pensionistici, ricorre ad anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi (secondo il principio da ultimo posto dall'art. 59, comma 34, ultimo periodo, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
L'art. 35 della citata L. n. 448 del 1998 prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, l'applicazione di una nuova forma di finanziamento dell'INPS (nonché dell'INPDAP), rappresentata da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (di ciascuno dei due istituti) nel loro complesso. Questo meccanismo si pone quindi in alternativa all'istituto delle anticipazioni di tesoreria, con l'intento di ricondurre nei conti di bilancio tali partite. I trasferimenti previsti sono in ogni caso - al pari di quelli di tesoreria - a titolo di anticipazione e determinano quindi l'instaurazione di un rapporto debitorio. Si può osservare dunque che il termine "trasferimenti" è usato in senso atecnico e che le somme in esame rientrino nella categoria contabile delle anticipazioni.
La nuova forma di finanziamento non è completamente sostitutiva delle anticipazioni di tesoreria, in quanto viene fatta salva - con il richiamo (posto dal comma 7 dell'art. 35 della L. n. 448) del citato art. 59, comma 34, ultimo periodo, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 - la possibilità di ricorrere a queste ultime.
L'incremento suddetto di 496 miliardi per il 2000 è stabilito a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato - pari nell'anno 1999 a 24.891 miliardi - dei trattamenti pensionistici erogati dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo). L'adeguamento della quota in esame si determina, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. c), della L. 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 3, comma 2, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT. Tale variazione è determinata in base al quadro macroeconomico risultante dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, che prevede per il 2000 un tasso di inflazione dell'1,2%; il tasso complessivo è uguale dunque al 2,2%. Tuttavia, esso è stato corretto con la riduzione di due decimi, poiché si è tenuto conto della nuova stima - compiuta dal medesimo Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 - del tasso di inflazione relativo all'anno 1999, pari nella nuova previsione all'1,3% anziché all'1,5% originariamente programmato.
La quota assistenziale a carico dello Stato per l'anno 2000 è quindi pari a 25.387 miliardi, con il suddetto incremento di 496 miliardi rispetto all'importo fissato per l'anno 1999.
L'articolo in esame determina, come detto, in 123 miliardi l'aumento del trasferimento dello Stato all'INPS a titolo di concorso all'onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all'entrata in vigore dalla L. 12 giugno 1984, n. 222 (quest'ultima ha riformato la relativa disciplina, con l'intento di espungerne o, in ogni caso, di ridurne il carattere assistenziale). Al riguardo, il citato art. 59, comma 34, della L. n. 449 del 1997 ha disposto uno stanziamento di 6.000 miliardi per il 1998, adeguato annualmente con il procedimento di cui al sopra citato art. 37 della L. n. 88 del 1989. L'adeguamento per il 2000 è stato calcolato, anche in tal caso, mediante l'applicazione di un tasso pari a due punti percentuali (per le ragioni sopra ricordate); pertanto l'importo complessivo dello stanziamento in esame per il 2000 è di 6.273 miliardi (mentre era di 6.150 miliardi nel 1999).
Il trasferimento in questione viene erogato esclusivamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani.
Ai sensi del presente articolo - che conferma i criteri posti dall'art. 59, comma 34, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 -, la ripartizione dei due indicati trasferimenti tra le gestioni interessate dovrà essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi (di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni), fermo restando che, nell'ambito del primo importo di 25.387 miliardi, 2.274 miliardi sono riservati alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, 4 miliardi alla gestione speciale minatori e 88 miliardi all'ENPALS.
Le fattispecie degli oneri posti a carico della Gestione sono le seguenti:
a) pensioni sociali;
b) integrazioni per le pensioni di invalidità;
c) una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS;
d) oneri derivanti da agevolazioni contributive, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, trattamenti speciali di disoccupazione e indennità di mobilità; sono esclusi da tale ambito gli assegni al nucleo familiare a decorrere dal 1996 (ex art. 3, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335);
e) oneri derivanti da pensionamenti anticipati;
f) oneri delle pensioni liquidate nella Gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989;
g) tutti gli altri oneri relativi agli interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge (pensioni rimpatriati dalla Libia, quote pensione afferenti a periodi prestati presso le Forze armate alleate, etc.).
Il ricorso ad anticipazioni eccedenti le somme dovute dallo Stato (già previsto dall'art. 16, comma 4, della L. n. 370 del 1974) è stato considerevole; peraltro, a decorrere dal 1982, dapprima con l'art. 10 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, e in seguito, con le leggi finanziarie degli anni successivi, nel predeterminare l'ammontare totale dei trasferimenti di bilancio e delle anticipazioni di tesoreria, si è stabilito che sulle anticipazioni, concesse nei relativi esercizi, non maturano interessi a carico dell'INPS.
La legge finanziaria per il 1986 (L. 28 febbraio 1986, n. 41) ha anche disposto, all'art. 19, comma 8, la cessazione della maturazione di interessi sul debito consolidato al 31 dicembre 1981.
Il medesimo art. 35 ha definito altresì la situazione delle anticipazioni di tesoreria concesse fino al 1998.
Il suddetto comma 34 dell'art. 59 della L. n. 449 rinvia per i criteri di riparto all'art. 3, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Tali criteri (i quali devono essere applicati in base all'ultimo consuntivo approvato) sono i seguenti: 1) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media; 2) risultanze gestionali negative; 3) rapporto tra contribuzioni e prestazioni (con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori, alla media, ponderata degli iscritti, di quelle vigenti nei regimi interessati al riparto).
Inoltre il medesimo comma 34 dell'art. 59 - in base ad un periodo inserito dall'art. 34 della L. n. 448 del 1998 - ha escluso per i soli anni 1998 e 1999 dal procedimento di riparto dello stanziamento in esame (di cui alla lett. c) dell'art. 37, comma 3, della L. n. 88) due quote - ciascuna pari alla metà dell'importo assegnato alla Gestione degli artigiani e a quella degli esercenti attività commerciali dall'art. 5, comma 1, della legge finanziaria per il 1997 - che sono state direttamente attribuite alle medesime Gestioni.

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9 ottobre1998
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