i-p195
Articolo 29
(Fondi speciali)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e
delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono
iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La
suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla
normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al
processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico,
sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo
familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di
maternità, ove dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste
per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'Assicurazione generale
obbligatoria:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle
aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000 - 2002 un contributo a
carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350 miliardi annui. Tale importo sconta il
minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di
cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli
esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi
dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000 - 2002 un contributo a carico dei
datori di lavoro pari a lire 300 miliardi annui. Con la stessa decorrenza e per il
medesimo periodo temporale è corrispondentemente ridotto, per lire 150 miliardi annui, il
contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di
ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità
di corresponsione degli stessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il comma 1 sopprime a decorrere dal 1° gennaio 2000 i due Fondi speciali INPS
relativi rispettivamente al personale dipendente dellEnel e delle aziende elettriche
private e a quello addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione. A decorrere
dalla medesima data, i titolari di posizioni assicurative o di trattamenti pensionistici
(sia diretti che ai superstiti) presso i fondi soppressi sono iscritti al Fondo (generale)
pensioni lavoratori dipendenti INPS, con l'istituzione di due corrispondenti evidenze
contabili separate.
Resta ferma l'applicazione della normativa relativa ai fondi soppressi, da ultimo
ridefinita, rispettivamente, dal D.lgs. 16 settembre 1996, n. 562, e dal D.Lgs. 4 dicembre
1996, n. 658, e successive modificazioni e integrazioni. I suddetti decreti legislativi
hanno provveduto alla graduale applicazione ai fondi in esame della normativa del regime
generale INPS. Il comma 1 dispone inoltre, per quanto riguarda il personale
dell'Enel e delle aziende elettriche private, la riduzione di 3,72 punti percentuali
dell'aliquota contributiva (a carico del datore) relativa agli assegni al nucleo familiare
e di 0,57 punti di quella concernente le prestazioni economiche di maternità. Tali
aliquote vengono così ad essere fissate nella stessa misura vigente per il settore
industriale generale (2,48% e 0,66%) - peraltro, l'articolo 35,
comma 1, del disegno di legge in esame prevede (la norma, tuttavia, non è
direttamente operativa) una riduzione generale, pari a 0,20 punti percentuali,
dell'aliquota (a carico dei datori di lavoro privati) relativa ai trattamenti di
maternità -.
Si ricorda che l'art. 1 del D.lgs. n. 562 del 1996 (come modificato dall'art. 59, comma
17, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) ha equiparato l'aliquota contributiva pensionistica
relativa al personale dell'Enel e delle aziende elettriche private a quella vigente nel
regime generale INPS (pari al 32,70%, di cui 8,89 punti percentuali a carico del
lavoratore). Quest'ultima è, tuttavia, ricomprensiva di una quota che, fino al 31
dicembre 1995, era invece destinata al finanziamento della Gestione prestazioni
temporanee; la traslazione è stata disposta dallart. 3, comma 23, della L. n. 335
del 1995 e dal D.M. 21 febbraio 1996. Quest'ultima non ha operato per il personale in
esame - a differenza che per il regime addetto ai pubblici servizi di telefonia in
concessione (in cui la traslazione è stata definita dall'art. 1 del D.lgs. n. 658 del
1996) - con una conseguente differenza di livello complessivo di aliquote, differenza che
adesso viene eliminata.
Il comma 2 stabilisce un contributo in favore dell'INPS per il triennio 2000-2002 a
carico dei datori di lavoro i cui dipendenti siano iscritti ai fondi speciali soppressi
dal precedente comma 1. Esso è pari complessivamente a 1.350 miliardi annui e a
300 miliardi a carico, rispettivamente, del complesso delle aziende elettriche e di quello
delle concessionarie dei pubblici servizi di telefonia. Il primo importo è al netto del
minore onere contributivo (di cui al suddetto comma 1); di conseguenza, l'importo
lordo risulterà di misura superiore - la relazione tecnica lo quantifica in 1.507
miliardi per il 2000, 1.538 miliardi per il 2001 e 1.541 miliardi per il 2002 -.
I criteri di ripartizione dei due contributi tra le imprese interessate e le modalità di
corresponsione all'INPS sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi, di
concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge (comma 3).
Il contributo a carico delle aziende elettriche può essere imputato in bilancio negli
esercizi in cui vengono fatti i pagamenti ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000
al 2019 (comma 2, lett. a)).
A compensazione parziale del contributo a carico delle imprese concessionarie dei pubblici
servizi di telefonia, viene ridotto di 150 miliardi annui - sempre per il triennio
2000-2002 - la misura di quello a carico delle medesime, di cui all'art. 20, comma 2,
della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (comma 2, lett. b)). Quest'ultimo beneficio è
forse concesso - come sembrerebbe dal prospetto iniziale della relazione tecnica - in
luogo della deducibilità fiscale del contributo all'INPS. In tal caso, sarebbe
opportuno che l'esclusione di quest'ultima venisse esplicitamente stabilita dalla lett.
b) in esame.
La relazione tecnica osserva come i due contributi in esame (peraltro vigenti soltanto per
il triennio di riferimento) siano intesi a compensare la maggiore spesa pensionistica
derivante dalle regole proprie e più vantaggiose dei regimi speciali in esame - regole
che, pur dopo i citati D.lgs. nn. 562 e n. 658 del 1999, ancora trovano applicazione in
base al criterio del pro rata (cioè, con riferimento alla quota di anzianità già
maturata al momento dell'estensione della disciplina generale INPS) -.
In particolare, la quota di spesa pensionistica imputabile alle suddette peculiarità
normative è valutata pari a circa il 20% della spesa complessiva di ciascuno dei due
regimi.
La differenza della misura dei due contributi è da ricondurre - ricorda sempre la
relazione tecnica - alla diversa situazione patrimoniale e di bilancio dei due fondi ora
soppressi dal comma 1 (attiva - benché con prospettive di
segno opposto - quella del regime delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di
telefonia e passiva l'altra).
Nel prospetto riassuntivo iniziale della relazione tecnica il saldo finanziario positivo
del complesso delle norme del presente articolo è
quantificato pari - al netto degli effetti fiscali - a 1.427 miliardi per il 2000 e
a 1.425 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
RITORNA ALLINDICE DELLA FINANZIARIA 2000
9
ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |