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Articolo 29
(Fondi speciali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'Assicurazione generale obbligatoria:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000 - 2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350 miliardi annui. Tale importo sconta il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000 - 2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 300 miliardi annui. Con la stessa decorrenza e per il medesimo periodo temporale è corrispondentemente ridotto, per lire 150 miliardi annui, il contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il comma 1 sopprime a decorrere dal 1° gennaio 2000 i due Fondi speciali INPS relativi rispettivamente al personale dipendente dell’Enel e delle aziende elettriche private e a quello addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione. A decorrere dalla medesima data, i titolari di posizioni assicurative o di trattamenti pensionistici (sia diretti che ai superstiti) presso i fondi soppressi sono iscritti al Fondo (generale) pensioni lavoratori dipendenti INPS, con l'istituzione di due corrispondenti evidenze contabili separate.
Resta ferma l'applicazione della normativa relativa ai fondi soppressi, da ultimo ridefinita, rispettivamente, dal D.lgs. 16 settembre 1996, n. 562, e dal D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, e successive modificazioni e integrazioni. I suddetti decreti legislativi hanno provveduto alla graduale applicazione ai fondi in esame della normativa del regime generale INPS. Il comma 1 dispone inoltre, per quanto riguarda il personale dell'Enel e delle aziende elettriche private, la riduzione di 3,72 punti percentuali dell'aliquota contributiva (a carico del datore) relativa agli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti di quella concernente le prestazioni economiche di maternità. Tali aliquote vengono così ad essere fissate nella stessa misura vigente per il settore industriale generale (2,48% e 0,66%) - peraltro, l'articolo 35, comma 1, del disegno di legge in esame prevede (la norma, tuttavia, non è direttamente operativa) una riduzione generale, pari a 0,20 punti percentuali, dell'aliquota (a carico dei datori di lavoro privati) relativa ai trattamenti di maternità -.
Si ricorda che l'art. 1 del D.lgs. n. 562 del 1996 (come modificato dall'art. 59, comma 17, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) ha equiparato l'aliquota contributiva pensionistica relativa al personale dell'Enel e delle aziende elettriche private a quella vigente nel regime generale INPS (pari al 32,70%, di cui 8,89 punti percentuali a carico del lavoratore). Quest'ultima è, tuttavia, ricomprensiva di una quota che, fino al 31 dicembre 1995, era invece destinata al finanziamento della Gestione prestazioni temporanee; la traslazione è stata disposta dall’art. 3, comma 23, della L. n. 335 del 1995 e dal D.M. 21 febbraio 1996. Quest'ultima non ha operato per il personale in esame - a differenza che per il regime addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (in cui la traslazione è stata definita dall'art. 1 del D.lgs. n. 658 del 1996) - con una conseguente differenza di livello complessivo di aliquote, differenza che adesso viene eliminata.
Il comma 2 stabilisce un contributo in favore dell'INPS per il triennio 2000-2002 a carico dei datori di lavoro i cui dipendenti siano iscritti ai fondi speciali soppressi dal precedente comma 1. Esso è pari complessivamente a 1.350 miliardi annui e a 300 miliardi a carico, rispettivamente, del complesso delle aziende elettriche e di quello delle concessionarie dei pubblici servizi di telefonia. Il primo importo è al netto del minore onere contributivo (di cui al suddetto comma 1); di conseguenza, l'importo lordo risulterà di misura superiore - la relazione tecnica lo quantifica in 1.507 miliardi per il 2000, 1.538 miliardi per il 2001 e 1.541 miliardi per il 2002 -.
I criteri di ripartizione dei due contributi tra le imprese interessate e le modalità di corresponsione all'INPS sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (comma 3).
Il contributo a carico delle aziende elettriche può essere imputato in bilancio negli esercizi in cui vengono fatti i pagamenti ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019 (comma 2, lett. a)).
A compensazione parziale del contributo a carico delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di telefonia, viene ridotto di 150 miliardi annui - sempre per il triennio 2000-2002 - la misura di quello a carico delle medesime, di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (comma 2, lett. b)). Quest'ultimo beneficio è forse concesso - come sembrerebbe dal prospetto iniziale della relazione tecnica - in luogo della deducibilità fiscale del contributo all'INPS. In tal caso, sarebbe opportuno che l'esclusione di quest'ultima venisse esplicitamente stabilita dalla lett. b) in esame.
La relazione tecnica osserva come i due contributi in esame (peraltro vigenti soltanto per il triennio di riferimento) siano intesi a compensare la maggiore spesa pensionistica derivante dalle regole proprie e più vantaggiose dei regimi speciali in esame - regole che, pur dopo i citati D.lgs. nn. 562 e n. 658 del 1999, ancora trovano applicazione in base al criterio del pro rata (cioè, con riferimento alla quota di anzianità già maturata al momento dell'estensione della disciplina generale INPS) -.
In particolare, la quota di spesa pensionistica imputabile alle suddette peculiarità normative è valutata pari a circa il 20% della spesa complessiva di ciascuno dei due regimi.
La differenza della misura dei due contributi è da ricondurre - ricorda sempre la relazione tecnica - alla diversa situazione patrimoniale e di bilancio dei due fondi ora soppressi dal comma 1 (attiva - benché con prospettive di segno opposto - quella del regime delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e passiva l'altra).
Nel prospetto riassuntivo iniziale della relazione tecnica il saldo finanziario positivo del complesso delle norme del presente articolo è quantificato pari - al netto degli effetti fiscali - a 1.427 miliardi per il 2000 e a 1.425 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

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9 ottobre1998
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