i-p194

Articolo 18, comma 11
(Misure per il prolungamento degli orari di apertura di siti culturali in relazione al Giubileo dell'anno 2000)

11. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministero per i beni e le attività culturali definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

Il comma 11 prevede interventi diretti a consentire, in forma stabile, un prolungamento degli orari di apertura quotidiana, compresi i giorni festivi, di musei, gallerie, monumenti, siti archeologici, archivi e biblioteche, anche in considerazione del Giubileo del 2000.
A tal fine, il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà definire un programma triennale di attività che fissi le priorità, i tempi e le modalità di attuazione del progetto di prolungamento orario, indicando le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi, destinati alla retribuzione del personale, istituiti dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Viene previsto che in sede di contrattazione integrativa, vengano definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare ai predetti obiettivi.
Per la realizzazione del programma , a decorrere dall’anno 2000, è autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire.
Dall’anno 2001, le predette attività saranno finanziate con le maggiori entrate, accertate al termine dell’esercizio precedente, derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78. Corrispondentemente a tali maggiori entrate, sarà ridotta la suddetta autorizzazione di spesa.
Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 22 della legge n. 448 del 1998 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere a tempo determinato e con contratto di part-time mille unità di personale per profili professionali di qualifiche funzionali non superiori alla settima; il Ministero è stato autorizzato ad assumere tali unità nel 1999 e nel 2000; la durata del rapporto di lavoro è fissata in periodi non superiori ad un anno, ma prorogabili a due. Le assunzioni in questione sono autorizzate al di fuori della previsione di fabbisogno di personale (sulla disciplina della programmazione del fabbisogno del personale si veda quanto detto con riferimento al comma 1).
Il personale è destinato a garantire l’apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità dello Stato, biblioteche ed archivi. Viene previsto un criterio di equilibrata dislocazione territoriale nella scelta delle strutture in cui viene garantito tale orario di apertura e devono quindi essere attuate le conseguenti assunzioni.
La copertura dell'onere derivante dalla disposizione in parola viene assicurata, nei limiti di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000 con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della tassa d’ingresso ai musei statali), stimate dalla relazione tecnica in significativo aumento.

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9 ottobre1998
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