i-p194
Articolo 18, comma 11
(Misure per il prolungamento degli orari di apertura di siti culturali in relazione
al Giubileo dell'anno 2000)
Il comma 11 prevede interventi diretti a consentire, in forma
stabile, un prolungamento degli orari di apertura quotidiana, compresi i giorni festivi,
di musei, gallerie, monumenti, siti archeologici, archivi e biblioteche, anche in
considerazione del Giubileo del 2000.
A tal fine, il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà definire un programma
triennale di attività che fissi le priorità, i tempi e le modalità di attuazione del
progetto di prolungamento orario, indicando le risorse da utilizzare per l'incremento dei
fondi, destinati alla retribuzione del personale, istituiti dai vigenti contratti
collettivi di lavoro. Viene previsto che in sede di contrattazione integrativa, vengano
definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare ai predetti obiettivi.
Per la realizzazione del programma , a decorrere dallanno 2000, è autorizzata la
spesa di 100 miliardi di lire.
Dallanno 2001, le predette attività saranno finanziate con le maggiori entrate,
accertate al termine dellesercizio precedente, derivanti dalla vendita dei biglietti
dingresso di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78. Corrispondentemente a tali
maggiori entrate, sarà ridotta la suddetta autorizzazione di spesa.
Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 22 della legge n. 448 del
1998 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere a
tempo determinato e con contratto di part-time mille unità di personale per
profili professionali di qualifiche funzionali non superiori alla settima; il Ministero è
stato autorizzato ad assumere tali unità nel 1999 e nel 2000; la durata del rapporto di
lavoro è fissata in periodi non superiori ad un anno, ma prorogabili a due. Le assunzioni
in questione sono autorizzate al di fuori della previsione di fabbisogno di personale
(sulla disciplina della programmazione del fabbisogno del personale si veda quanto detto
con riferimento al comma 1).
Il personale è destinato a garantire lapertura pomeridiana, serale e festiva di
musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità dello Stato, biblioteche ed archivi. Viene
previsto un criterio di equilibrata dislocazione territoriale nella scelta delle strutture
in cui viene garantito tale orario di apertura e devono quindi essere attuate le
conseguenti assunzioni.
La copertura dell'onere derivante dalla disposizione in parola viene assicurata, nei
limiti di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000 con quota parte delle
entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della tassa dingresso
ai musei statali), stimate dalla relazione tecnica in significativo aumento.
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ottobre1998 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |