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Articolo 18, comma 10
(Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile)

10. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La norma contenuta nel comma 10 in esame tende ad operare una razionalizzazione, sotto il profilo finanziario, dei diversi interventi agevolativi in materia di imprenditorialità giovanile, attraverso l'istituzione di un unico fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel quale far confluire le risorse previste dalle seguenti leggi:
- decreto-legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993;
- decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
- legge 2 dicembre 1998, n. 423.
La relazione che accompagna il presente provvedimento evidenzia che le misure di razionalizzazione recate dal comma in esame operano anche una semplificazione dei rapporti convenzionali in essere con la società Progetto Italia, subentrata nelle funzioni della Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A.
Quanto alle leggi richiamate, si ricorda che la legge 608/96 (art. 9 septies) ha introdotto misure dirette ad incentivare la cultura imprenditoriale soprattutto dei giovani delle zone più svantaggiate del Paese.
Destinatari delle agevolazioni sono tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione o inoccupazione nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- residenza - alla data del 1° ottobre 1996 - in una delle regioni del Mezzogiorno o in una delle aree di crisi del Centro Nord (estensione attuata ad opera della legge n. 449/97);
- maggiore età alla data di presentazione della domanda.
Le iniziative possono essere realizzate in una qualsiasi delle aree sopra specificate anche se non è quella di residenza del proponente e possono riguardare qualsiasi settore produttivo. L'unico limite è costituito dal fatto che deve trattarsi di una ditta individuale.
Le iniziative devono essere realizzate con un volume di investimenti complessivi che non può superare i 60 milioni di lire totalmente agevolate. Solamente i titolari di una indennità di mobilità (liquidata in un'unica soluzione) possono derogare a questo limite cumulando l'indennità con l'ammontare massimo del prestito. Gli investimenti sono finanziabili al 100%: il 60% viene erogato in forma di contributo a fondo perduto, mentre il restante 40% sotto forma di prestito agevolato da restituire in 5 rate annuali posticipate. Per quel che riguarda le spese di gestione, viene erogato un contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese affrontate durante il primo anno di gestione; tale contributo sarà contenuto entro un limite massimo di 10 milioni di lire. Le erogazioni dei contributi avvengono in due tranches: una per l'investimento ed una per la gestione. Ogni singola erogazione sarà oggetto di apposito monitoraggio. Nella fase di avvio dell'iniziativa sono inoltre previsti servizi di "tutoraggio" (consulenza ed assistenza tecnica) erogati da organismi specializzati e totalmente gratuiti. Gli obblighi dei soggetti beneficiari riguardano la destinazione delle somme erogate (utilizzabili solo per l'acquisto di beni o servizi ammessi alle agevolazioni) ed il permanere dell'attività in progetto per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento concessivo. Ciò comporta l'obbligo di mantenere la localizzazione dell'iniziativa nel Mezzogiorno o nelle aree di crisi, oltre a quello di non destinare i beni finanziati ad un uso diverso da quello inizialmente previsto. In caso di inadempienza grave è prevista la revoca del provvedimento di ammissione con il conseguente recupero di tutte le somme erogate.
La legge 236/93 (art. 1 bis) contiene norme per la promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi. Tali incentivi, inizialmente limitati al Mezzogiorno, sono stati estesi con la legge 266/97 anche alle zone di crisi del Centro Nord.
Destinatarie delle agevolazioni sono nuove società o cooperative costituite in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o interamente da giovani tra i 18 e i 35 anni. I giovani devono essere residenti - al 1° gennaio 1994 - nei territori di applicazione della legge. Negli stessi territori deve avere sede legale, amministrativa e operativa la istituenda società Si tratta di oltre 5.200 comuni compresi nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Centro-Nord.
I progetti di impresa ammissibili ai benefici possono riguardare la fornitura di servizi (e non di produzione) nei seguenti settori: fruizione di beni culturali, turismo, manutenzione di opere civili e industriali, tutela ambientale, innovazione tecnologica, agricoltura, commercializzazione di prodotti agroindustriali. L'investimento massimo è pari a 1 miliardo di lire.
In particolare:
- per le spese di investimento sono previsti contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato calcolati in equivalente sovvenzione secondo i limiti stabiliti dall'Unione Europea. Nel Sud i finanziamenti possono arrivare a coprire il 90% dell'investimento, mentre nel Centro-Nord si arriva al 60-80%;
- per le spese di gestione sono inoltre previsti contributi a fondo perduto con percentuali che variano dal 59 al 70% delle spese sostenute nei primi anni di attività.
I servizi reali di consulenza ai giovani imprenditori sono forniti sia prima che dopo la presentazione dei progetti: nella fase precedente, vengono forniti servizi di informazione e di accompagnamento alla progettazione; dopo l'approvazione del progetto, gli imprenditori possono usufruire di servizi di formazione imprenditoriale sulla gestione di impresa e servizi di assistenza tecnica attraverso l'abbinamento ad un tutor (che può essere un'impresa leader di settore o una società di consulenza) in grado di facilitare la risoluzione dei numerosi problemi connessi alla fase di avvio dell'attività.
Va infine ricordato che il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 423 del 1998 ha previsto uno stanziamento di lire 8 miliardi per il 1999 e di lire 18 miliardi per il 2000 per gli interventi agevolativi a favore dell'impreditorialità giovanile, di cui all'articolo 1 del D.L. n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995, riservati al finanziamento di progetti oresentati da giovani agricoltori.
Per quanto riguarda Sviluppo Italia, si ricorda il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 ha disposto il riordino degli enti e delle società di promozione operanti nel Mezzogiorno, istituendo una nuova società denominata "Sviluppo Italia S.p.A.". In essa sono confluite le partecipazioni azionarie detenute dalle varie amministrazioni dello Stato nelle società di promozione SPI, ITAINVEST, I.G. - Società per l’imprenditoria giovanile, INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA e le quote di IPI.
Per quanto riguarda la partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 1/1999 dispone che sia conferita al Ministero del tesoro (e non a Sviluppo Italia), che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro.
Con direttiva del Presidente del Consiglio del 26 gennaio 1999 sono state emanate le disposizioni relative alla costituzione del capitale e alla struttura societaria di Sviluppo Italia, che esplica la sua attività attraverso due società operative ad hoc: Investire Italia (con competenze in materia di servizi finanziari destinati alle imprese) e Progetto Italia (specializzata nella promozione di nuova imprenditorialità con particolare attenzione alla crescita dei sistemi locali di piccole e medie imprese).
Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 1999 sono stati fissati gli ambiti operativi della società Sviluppo Italia e delle sue controllate.
Le attività della società Sviluppo Italia e delle sue controllate sono indirizzate:
- alla promozione di settori produttivi innovativi fra cui, in particolare, quelli indicati dal quinto programma quadro dell'Unione europea;
- alla valorizzazione ed al trasferimento di innovazione, con particolare riferimento ai settori agroindustriale, moda, turismo, logistica ed ambiente;
- alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali ed umane e delle vocazioni presenti nel territorio;
- alla valorizzazione del potenziale imprenditoriale femminile e giovanile.
La società Progetto Italia provvede allo sviluppo ed alla integrazione delle economie locali attraverso una valorizzazione del territorio, per aumentarne le capacità di attrazione e di radicamento produttivo, attraverso:
- la promozione, l'orientamento ed il coordinamento dello sviluppo territoriale;
- la creazione e la promozione di imprenditorialità;
- il consolidamento e la qualificazione dei sistemi locali di piccole e medie imprese, ivi compresi i settori agricolo, turistico e del commercio e dell'artigianato;
- la promozione di servizi reali ed in particolare di strumenti di commercio elettronico e di sistemi di qualità;
- il sostegno alle regioni ed agli enti locali per la realizzazione e la gestione di progetti integrati di sviluppo.
La società Investire Italia provvede a sostenere lo sviluppo del sistema produttivo italiano e la progettualità anche territoriale, favorendone l'accesso al mercato dei capitali nazionale ed internazionale, attraverso:
l'assistenza finanziaria alla progettualità delle imprese e delle pubbliche amministrazioni in materia di sviluppo produttivo;
- il supporto alle imprese nell'accesso al mercato dei capitali;
- l'acquisizione e la gestione di partecipazioni a carattere strettamente temporaneo e strumentale, intese ad agevolare la fase di avviamento ed a valorizzare le iniziative imprenditoriali ai fini di un loro successivo collocamento sul mercato;
il supporto ad operazioni di attrazione degli investimenti.

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9 ottobre1998
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